ISSN 2039-1676


11 ottobre 2016 |

Obblighi di tutela penale del diritto alla vita ed accertamento del nesso causale (Seminario di Noto, 2015)

Riflessioni a margine della decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso 'Smaltini c. Italia' - Contributo al VI seminario di formazione interdottorale di diritto e procedura penale "Giuliano Vassalli" per dottorandi e dottori di ricerca organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) a Noto nei giorni 18-20 settembre 2015

Il contributo è pubblicato nel n. 2/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Per leggere il testo della decisione in commento, clicca qui.

 

Abstract. La decisione pronunciata dalla Corte europea dei diritti umani sul caso Smaltini c. Italia offre lo spunto per occuparsi, nel dibattito odierno dedicato «alla prova dei fatti» e segnatamente alle categorie dogmatiche ed agli standard probatori in prospettiva sovranazionale, del tema dell'accertamento della causalità penale dall'angolo prospettico degli obblighi procedurali di tutela convenzionale del diritto alla vita che vincolano le autorità giudiziarie nazionali a svolgere effettive attività di indagine per accertare le cause e punire i responsabili di decessi avvenuti in situazioni di inquinamento industriale. La pronuncia costituisce la risposta europea ad un ricorso per violazione del diritto alla vita prospettato da una donna, residente nell'area inquinata dall'attività produttiva dell'ILVA di Taranto, ammalatasi di leucemia mieloide acuta e pendente ricorso deceduta, che trae origine dall'archiviazione del procedimento penale per difetto di prova del nesso causale tra la patologia contratta e le emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento industriale. Rileva in termini significativi la scelta della Corte di Strasburgo di valutare alternativamente se le autorità italiane, nell'archiviare il procedimento penale per difetto di prova della causalità, abbiano adeguatamente motivato la loro decisione di non acquisire nuovi elementi probatori oppure, disponendo in realtà di «elementi sufficienti» per ritenere provato il «nesso causale», si siano rese responsabili della violazione dell'obbligo europeo. Dinanzi a tale alternativa, la prima conclusione - come si evince dalle espresse righe motivazionali del provvedimento europeo - ha trovato avallo «alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti». Ciò, tuttavia, come precisato dalla Corte europea, «senza pregiudizio dei risultati degli studi scientifici a venire», inciso questo che lascia aperte le porte a possibili conclusioni future di esito diverso nel segno dell'evoluzione scientifica.

 

SOMMARIO: 1. La causalità al banco di prova della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 2. L'archiviazione del procedimento penale per difetto del nesso causale alla base del ricorso per violazione del diritto alla vita sotto il versante procedurale. - 3. Obblighi di tutela penale ed esaurimento delle vie di ricorso interne: la causalità tra «sussidiarietà penale» e «sussidiarietà convenzionale». - 4. L'accertamento della violazione del diritto alla vita «nel contesto delle attività industriali, che per loro natura sono pericolose»: le emissioni industriali inquinanti dell'ILVA di Taranto e la leucemia mieloide acuta. - 4.1. La prevenzione delle violazioni del diritto alla vita come risultato delle attività pericolose: la declinazione degli obblighi sostanziali ed il difetto di richiesta nel ricorso alla Corte europea. - 4.2. La risposta alle violazioni del diritto alla vita come risultato delle attività pericolose: la declinazione degli obblighi procedurali e l'esigenza di un'inchiesta effettiva. - 5. La Corte di Strasburgo di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. - 5.1. Il dovere di sapere scientifico e di intervento preventivo dello Stato a tutela del diritto alla vita: il caso dell'esposizione professionale ad amianto e del conseguente decesso per mesotelioma pleurico. - 5.2. (segue) L'incertezza scientifica ed il dovere di informare. - 5.3. L'archiviazione del procedimento penale in mancanza di prova del nesso causale non viola l'art. 2 CEDU sul versante procedurale: «alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti» e «fatti salvi i risultati degli studi scientifici futuri». - 6. Dimensione effettuale degli obblighi convenzionali di tutela penale e processualizzazione delle categorie sostanziali.