ISSN 2039-1676


10 maggio 2017 |

Note introduttive al tema: "La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio" (dopo la legge Cirinnà e il decreto legislativo di attuazione in materia penale)

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Questo scritto si propone di definire le priorità da affrontare, in materia di rilevanza penalistica della convivenza more uxorio, dopo la legge Cirinnà e il decreto attuativo n. 6 del gennaio 2017. La questione della rilevanza penalistica della convivenza more uxorio si presta ad una serie di domande che trascendono i limiti della disciplina contenuta nel recente intervento normativo, il cui perimetro di applicazione investe, quanto alla regola di equivalenza del convivente al coniuge, le sole parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. È certo che il tema della parificazione del convivente al coniuge va posto, in ambito penalistico, con una domanda più generale: vale a dire se ogni riferimento al coniuge, contenuto nelle norme penali, debba essere esteso alle «convivenze di fatto» regolamentate dai commi 36 e seguenti della legge, e alle coppie di fatto, per dir così, “in senso stretto”, cioè non legalmente unite. Due forme di convivenza non contemplate e regolate, ai fini dell’assimilazione del convivente al coniuge, dalla legge in commento e dal citato decreto legislativo di coordinamento in materia penale. Dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa, rimane perciò ancora in primo piano la complessità dei tanti problemi irrisolti sulla questione della rilevanza penalistica della vita familiare di coppia non matrimoniale da valutare nell’ambito di un contesto più generale.

 

SOMMARIO: 1. La legge Cirinnà. – 2. La legge 76/2016 e il diritto penale. – 3. Il comma 20 dell’art. 1 della legge 76/2016: l’equiparazione al coniuge delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. – 4. Il decreto legislativo n. 6 del gennaio 2017. – 5. Le convivenze di fatto registrate e le unioni “libere”. – 6. Il concetto di convivenza di fatto ai fini penali.