ISSN 2039-1676


24 ottobre 2017

La sentenza d'appello sul caso di Bussi sul Tirino (avvelenamento di acque e disastro ambientale)

Corte di Assise d'appello di L'Aquila, 17 febbraio 2017 (dep. 17 maggio 2017), Pres. Catelli, Est. Servino

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2017

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1. Con sentenza depositata il 17 maggio 2017, la Corte di Assise d’appello di L’Aquila si è pronunciata sulla vicenda dell’inquinamento ambientale derivato dalla pluriennale produzione e smaltimento di sostanze chimiche presso lo stabilimento di Bussi sul Tirino. A carico degli imputati, che avevano rivestito ruoli e funzioni notevolmente diversificati dagli anni ’70 fino alla dismissione dell’attività nel 2002, erano state formulate le accuse di concorso in avvelenamento doloso di acque (110, 439 c.p.) e concorso in disastro doloso (110, 434 comma 2 c.p.). La sentenza di primo grado aveva assolto tutti gli imputati dalla prima imputazione per ritenuta insussistenza del fatto, mentre aveva giudicato sussistente il disastro, ancorché nella forma colposa (art. 449 c.p.), dichiarandone tuttavia l'estinzione per prescrizione. Tale pronuncia è stata parzialmente riformata in appello.

Per quanto riguarda l'imputazione di avvelenamento, i giudici del gravame hanno ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato, derubricando tuttavia l'imputazione nella corrispondente ipotesi colposa (art. 452 c.p.) e dichiarando il reato estinto per prescrizione. Quanto al disastro, non solo sono state confermate le statuizioni di primo grado in ordine alla sussistenza dell'ipotesi colposa (con l'aggravante della colpa cosciente), ma una diversa individuazione del dies a quo della prescrizione ha portato ad escludere l'estinzione per prescrizione, con conseguente condanna di alcuni degli imputati (pene interamente condonate per effetto dell'indulto del 2006). Rinviando alle motivazioni delle pronunce per quanto attiene alla ricostruzioni dei fatti, nel prosieguo ci si limiterà a segnalare i più significativi profili di diritto emersi con riguardo alle due menzionate fattispecie contro l’incolumità pubblica.

 

2. Quanto al delitto di avvelenamento di acque, integrato dalla condotta di chi “avvelena acque destinate all’alimentazione, prima che siano attinte per il consumo”, il nodo interpretativo che ha attraversato i due gradi di merito è se la norma incriminatrice si riferisca alle sole acque concretamente ed attualmente destinate al consumo umano, oppure anticipi la soglia di tutela fino a ricomprendervi anche la contaminazione delle acque di falda, in quanto valore alimentare futuro, degno di protezione in sé. La Corte di Assise d’Appello ha abbracciato quest’ultima, estensiva, soluzione, discostandosi sul punto da quanto statuito dal collegio di primo grado, che si era invece attestato sull’interpretazione di carattere restrittivo. La rilevanza della questione per il caso di specie deriva dalla circostanza che, mentre le acque emunte dal campo pozzi (destinate all’alimentazione umana) presentavano soltanto modesti e saltuari superamenti dei limiti-soglia, tali da non comportare la messa in pericolo dell’incolumità pubblica, viceversa nella falda sotterranea si registravano livelli di contaminazione più elevati: di qui il diverso esito dei due giudizi di merito in punto di sussistenza dell’elemento materiale del reato (negata, in primo grado; affermata in appello).

A sostegno dell’interpretazione estensiva della fattispecie la sentenza d’appello porta molteplici argomenti. Anzitutto viene valorizzato il dato normativo di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, i quali estendono espressamente l’ambito di applicazione della legge, e le tutele che ne derivano, a “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo”. Trattasi, osserva la Corte, di un argomento già invocato dalla Cassazione relativamente al delitto di adulterazione di acque di cui all’art. 440 c.p. (Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 1304).

La motivazione richiama quindi una serie di altri precedenti, di merito e di legittimità, i quali, pronunciandosi ora sulla fattispecie di avvelenamento di acque ora su quella di adulterazione, ne hanno variamente rimarcata la natura di illecito a tutela anticipata. Natura essenzialmente fondata, per quanto riguarda l’art. 439 c.p., sul tenore letterale della norma incriminatrice, ed in particolare sull’inciso “prima che siano attinte per il consumo”, come del resto sottolineano anche i lavori preparatori del codice penale, che pure la motivazione espressamente cita («occorre mettere in evidenza che il carattere della diffusibilità del danno alle persone è conferito dall’azione criminosa sin qui considerata, dalla condizione che essa sia commessa prima che le acque e le sostanze destinate all’alimentazione siano attinte e distribuite per il consumo»).

Ancora, la Corte osserva che «l’art. 439 c.p., a differenza di quanto previsto per altre figure di reato inserite nello stesso capo dei delitti di comune pericolo, in particolare l’art. 440 c.p., non menziona, in termini espressi, il requisito del pericolo per la salute pubblica quale elemento descrittivo della fattispecie», trattandosi pertanto di reato di «pericolo presunto» (p. 117). Nondimeno, la Corte ritiene comunque «necessario accertare, data la pregnanza semantica del termine “avvelenamento”, che le condotte, per qualità e quantità degli inquinanti, siano tali da rivelarsi pericolose per la salute pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute; pericolosità che non può desumersi dal mero superamento dei valori-soglia normativamente previsti, ma che deve essere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute”» (p. 117-118). Tale requisito, peraltro, viene ritenuto pacificamente sussistente alla luce delle emergenze probatorie (p. 118).

 

3. Concluso positivamente l’accertamento in ordine all’elemento materiale del reato, la Corte tuttavia non ravvisa la sussistenza del coefficiente doloso, nemmeno nella forma del dolo eventuale; quindi, derubricato il reato in avvelenamento colposo (artt. 439, 452 c.p.), lo dichiara estinto per prescrizione. Al riguardo, il dies a quo viene fissato – tenuto conto «da un lato, di un fenomeno (quello della contaminazione della falda acquifera) ancora in atto, dall’altro di fatti omissivi connessi alla mancata attuazione di condotte doverose, che hanno determinato l’aggravamento della lesione del bene giuridico protetto» (p. 128) – nel momento della cessione del sito industriale dal gruppo al quale appartenevano gli imputati (Montedison/Ausimont) verso la società che attualmente lo gestisce (Solvay).

 

4. Passando alle statuizioni relative capo di imputazione per disastro doloso cd. innominato (art. 434, comma 2 c.p.), la Corte si allinea al noto orientamento giurisprudenziale, già adottato dalla Corte d’Assise di primo grado, che ritiene riconducibile a tale fattispecie anche il cd. “disastro ambientale”, integrato da fenomeni di grave inquinamento e compromissione delle matrici ambientali. Sempre in linea con l’orientamento consolidato, si ribadisce che l’evento non deve essere caratterizzato da immediatezza spazio-temporale, posto che nemmeno le ipotesi di disastro tipico contemplano tale requisito: «ad esempio, la frana (art. 426 c.p.) può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi (Cass. Sez. 4, 17.5.2006 n. 4675)» (p. 138). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte conferma le statuizioni di primo grado in ordine alla sussistenza del disastro ambientale, consistito nella contaminazione non solo delle falde acquifere, ma dell'intera area industriale, «interessata da una sistematica attività di illecito interramento-smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi con grave compromissione della salubrità dell'ambiente» (p. 133).

 

5. La Corte risponde quindi agli argomenti difensivi basati sui rapporti tra l’art. 434 c.p. e la nuova fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., osservando «che l’inserimento, in tale ultima norma, della clausola di riserva “fuori dei casi previsti dall’art. 434 c.p.” – voluta dal legislatore, come si evince della lettura dei lavori preparatori, proprio al fine di salvaguardare i procedimenti penali in corso per il reato di cui all’art. 434 c.p. – escluda qualsiasi valenza abrogante delle nuove norme su quelle pregresse» (p. 142).

 

6. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte derubrica anche in questo caso l’imputazione dall’ipotesi dolosa a quella colposa di cui all’art. 449 c.p., con l'aggravante della previsione dell'evento, non ravvisando in capo agli imputati il dolo intenzionale di disastro (requisito richiesto dalla lettura “soggettiva” della “direzione” degli atti fatta propria dalla Corte), bensì una serie di condotte negligenti, attive ed omissive. Al riguardo la Corte osserva, in termini generali e rinviando per ulteriori dettagli all'esame analitico di ogni singola posizione (pp. 150 ss.): «Nonostante i ripetuti segnali di allarme provenienti dagli stessi studi interni disposti dall'azienda […], che rilevavano il pesante inquinamento dell'intera area industriale, in particolare la presenza di una discarica completamente abusiva di vasta estensione fortemente inquinata […], le elevate concentrazioni di piombo e mercurio su tutta l’area di sedime dello stabilimento e nei sedimenti fluviali, la grave contaminazione da sostanze clorurate delle falde idriche sotterranee a valle dello stabilimento e delle  discariche […], si è omesso qualsivoglia intervento inteso ad approfondire le cause di una tanto grave contaminazione e ad apprestare i segnalati rimedi. Si è già detto che solo dopo la dismissione dell'area industriale in favore della società Solvay, è stata realizzata una barriera superficiale di copertura per limitare la contaminazione della falda acquifera sottostante l’area Tre Monti e sono state avviate le prime opere di messa in sicurezza dell'acquifero superficiale e profondo […]» (149-150).

 

7. Infine, quanto al momento consumativo, il collegio si discosta dalle statuizioni dei giudici di prime cure (i quali l’avevano collocato in corrispondenza del momento in cui la condotta di inquinamento aveva raggiunto un livello di gravità, diffusività e pericolosità per la salute tale da integrare la nozione di disastro innominato, escludendo al contempo la rilevanza della permanenza nel tempo dei relativi effetti). Il collegio d’appello, pur mostrandosi consapevole dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (da ultimo la sentenza sul caso Eternit, Cass. pen., sez. I, 19.11.2014, n. 7941), ha ritenuto dirimente la considerazione secondo cui, non solo alla luce delle consulenze degli esperti intervenuti, ma «anche solo in base a regole di comune esperienza», «la significativa consistenza e persistenza delle sostanze contaminanti […] a stretto e diffusivo contatto con le matrici ambientali, equivalga a protrazione della consumazione della fattispecie criminosa fino alla cessazione di quelle condotte, anche di tipo omissivo, che vi hanno dato causa, determinando l’aggravamento della lesione – e non degli effetti della lesione – del bene giuridico protetto» (p. 189). Sulla scorta di tali considerazioni, il dies a quo della prescrizione è stato fissato – analogamente a quanto statuito rispetto al delitto di avvelenamento – in corrispondenza della dismissione del sito produttivo e contestuale subentro della società cessionaria; con la conseguenza – a differenza, qui, del primo capo di imputazione – che il reato non risulta ancora prescritto al momento della pronuncia, in ragione del raddoppio del termine prescrizionale previsto dall’art. 157 co. 6 (al riguardo la Corte si premura di evidenziare che allo stesso risultato si sarebbe pervenuti applicando la disciplina precedente al 2006). (Stefano Zirulia)