ISSN 2039-1676


17 gennaio 2018 |

Sospensione condizionale della pena e reati di corruzione

Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2018

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Il presente contributo costituisce il testo, corredato da note, della relazione tenuta dall’Autore al seminario svoltosi il 9 novembre 2017 presso l’Università Bocconi di Milano; l’Autore ringrazia i docenti dell’Università Bocconi per l’organizzazione del seminario.

 

Abstract. Alcune recenti decisioni giudiziarie, che negano la concessione della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti di corruzione, fanno emergere una novità sul ruolo che il diritto penale dovrebbe svolgere in chiave di prevenzione generale. Dopo aver illustrato gli aspetti essenziali di tali decisioni, metteremo in relazione le funzioni del diritto penale con l’istituto della sospensione condizionale della pena per dimostrare che il ricorso alla sospensione condizionale trova giustificazione soltanto quando è l’alternativa più efficace dal punto di vista preventivo o quando l’esecuzione della pena violerebbe il principio di proporzionalità. Infine, analizzeremo alcuni caratteri ricorrenti nel fenomeno della corruzione pubblica che legittimano la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena anche qualora ricorrano i requisiti previsti dall’art. 80 c.p. spagnolo.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. ‒ 2. La disciplina spagnola in tema di sospensione condizionale della pena. ‒ 3. Aspetti essenziali di alcune recenti decisioni giudiziarie. ‒ 3.1, Il “caso turisme”. ‒ 3.2. Il “caso treball”. ‒ 3.3. Il “Caso Pallerols”. ‒ 3.4. Il “caso Matas”. ‒ 3.5. Il “caso Pantoja”. ‒ 3.6. Il “caso Mercurio/Montcada”. ‒ 4. Considerazioni generali sul rapporto tra le funzioni del diritto penale e l’istituto della sospensione condizionale della pena. ‒ 5. Analisi di alcuni elementi ricorrenti nel fenomeno della corruzione pubblica. ‒ 5.1. Primo elemento: la minaccia della pena (e la sua esecuzione) hanno un effetto intimidatorio. ‒ 5.2. Secondo elemento: la sospensione condizionale diminuisce l'efficacia preventiva generale positiva della pena (in quanto non esprime il disvalore del reato e diminuisce la fiducia della comunità nella capacità del diritto di ordinare la vita sociale). ‒ 5.3. Terzo elemento: l'elevata incidenza di reati di corruzione. ‒ 5.4. Quarto elemento: frequente riduzione di pena in conseguenza del riconoscimento di circostanze attenuanti previste dal legislatore oppure in conseguenza dell’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato. ‒ 5.5. Quinto elemento: il ruolo dell’interdizione dai pubblici uffici nella scelta se sospendere o meno l’esecuzione della pena detentiva. ‒ 5.6. Sesto elemento: scarsa pericolosità sociale degli autori. ‒ 6. Alcune conclusioni.