ISSN 2039-1676


26 giugno 2018 |

La Consulta 'salva' la messa alla prova: l'onere di una interpretazione 'convenzionalmente' orientata per il giudice nazionale

Nota a Corte cost., 21 febbraio 2018 (dep. 17 aprile 2018) n. 91, Pres. e Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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AbstractLa sentenza 21 febbraio 2018, n. 91 della Corte costituzionale rappresenta l’ultimo e più incisivo avallo costituzionale nei confronti della sospensione del processo con messa alla prova. Nel dichiarare infondata la questione dell’illegittimità della sospensione del processo con messa alla prova – in quanto “pena senza condanna” applicata in violazione della presunzione di non colpevolezza, secondo il giudice remittente - la Corte costituzionale sottolinea il carattere fondante del consenso dell’imputato nella struttura dell’istituto, desumendo da ciò una natura non stricto sensu penale del programma di trattamento. Sembra profilarsi, in capo al giudice di merito, l’oneroso compito di bilanciare le affermazioni della Corte costituzionale con la concezione autonomista di pena ex art. 7 CEDU sostenuta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel cui alveo sembrano rientrare le misure connesse alla probation.

SOMMARIO: 1. Breve excursus sulle pronunce della Corte costituzionale in tema di sospensione del processo con messa alla prova. – 2. La sentenza 91 del 2018: un definitivo ’accreditamento’ costituzionale? – 3. Ancora dubbi di legittimità costituzionale su una “pena senza condanna”: il rischio di un nuovo caso Varvara. – 4. Una proposta interpretativa convenzionalmente orientata. – 5. Conclusioni.