ISSN 2039-1676


19 dicembre 2011

'Scalata' di BNL e manipolazione del mercato: le motivazioni della sentenza Unipol

Tribunale di Milano, I sez. penale, sent. 31 ottobre 2011 (dep. 15 dicembre 2011), Pres. ed est. Ichino, Est. Bertoja e Rizzardi, imp. Berneschi e a.

NOTA INTRODUTTIVA: Ai fini di una migliore intelligibilità delle massime che seguono, si tenga presente che il Tribunale ha ritenuto, in punto di fatto, che nel mese di maggio 2005 soggetti apicali di UNIPOL avessero segretamente concluso, con gli auspici dell'allora Governatore della Banca d'Italia Fazio e grazie all'intermediazione di Fiorani, un accordo con gli esponenti del c.d. "contropatto" di BNL, ossia con un gruppo di azionisti di minoranza di BNL, i quali secondo la ricostruzione del Tribunale possedevano complessivamente, all'epoca, una percentuale di azioni pari al 24-25% e miravano all'acquisizione di un'influenza dominante su BNL.

In base a tale accordo segreto, il "contropatto" si impegnava a non aderire all'offerta pubblica di scambio di azioni BNL lanciata nel marzo dello stesso anno dal Banco di Bilbao; contestualmente, le parti si accordavano affinché UNIPOL e il "contropatto" potessero acquistare congiuntamente un'influenza dominante sulla stessa BNL senza dover passare per il lancio di un'offerta pubblica di acquisto contrapposta all'OPS del Banco di Bilbao.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, UNIPOL e altri soggetti ad essa collegati (in particolare la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Hopa Spa) procedettero quindi a successivi acquisti di azioni BNL sino al luglio 2005, senza tuttavia rivelare al mercato l'esistenza dell'accordo già stipulato con il "contropatto": accordo che secondo il Tribunale costituiva anch'esso un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 58/1998. In effetti, laddove l'accordo in questione fosse stato reso noto, tutti i paciscenti sarebbero stati tenuti, in forza del combinato disposto degli articoli 106 e 109 d.lgs. 58/1998, a lanciare un'OPA obbligatoria non appena la quota di azioni BNL complessivamente posseduta dai paciscenti avesse superato la soglia del 30% del capitale sociale; mentre, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, lo scopo dell'accordo era proprio quello di consentire a UNIPOL una "scalata" occulta di BNL, con la prospettiva di lanciare un'offerta pubblica di acquisto soltanto una volta assicuratisi, calcolando anche le azioni del "contropatto", il 50% più uno del capitale sociale.

Sulla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, cfr. più in particolare le pagg. 31-39 (per la cronologia degli eventi processualmente rilevanti, non contestati tra le parti), 40-45 (nelle quali il Collegio ricostruisce l'impianto dell'imputazione in relazione al delitto di manipolazione del mercato, il più grave tra quelli contestati), 45-86 (relativi alle prove dell'accordo tra UNIPOL e banche alleate, il Governatore della banca d'Italia e il c.d. "contropatto"), 86-155 (sulle posizioni individuali dei singoli imputati-persone fisiche).

La sentenza contiene comunque un indice dettagliato alle pagg. 190-192.

Per scaricare i capi d'imputazione, clicca qui.

Per la cronologia del processo, cfr. le pagg. 1-16 della sentenza.

La sentenza riproduce integralmente, alle pagg. 17-31, l'ordinanza in data 8 aprile 2010 con la quale il Tribunale aveva respinto numerose eccezioni preliminari formulate dalle parti, affermando tra l'altro la competenza del Tribunale di Milano e la legittimazione del Banco di Bilbao (BBVA) a costituirsi parte civile come danneggiato dai fatti di manipolazione del mercato. 

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Altri artifici - Acquisti di azioni mantenendo celata al mercato l'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto limitazioni al trasferimento delle azioni e l'esercizio congiunto del controllo sulla società - Sussistenza

 

In tema di manipolazione del mercato, costituiscono "altri artifici" gli acquisti di concerto di azioni di una determinata società, effettuati mantenendo celata al mercato l'esistenza di un patto parasociale stipulato con altri azionisti rilevante ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 58/1998 - in qualunque forma stipulato e anche se nullo, purché oggettivamente percepito dalle parti come vincolante -, con il quale i paciscenti convengano limitazioni al trasferimento delle azioni e che abbia ad oggetto l'esercizio congiunto del controllo sulla società (pagg. 156-159).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 185

 

d.lgs. 58/1998, art. 122

 

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Altri artifici - Contratti di opzione prevedenti contestualmente opzioni di call e di put a carico dei contraenti - Sussistenza

 

In tema di manipolazione del mercato, integra altresì l'ipotesi di "altri artifici" la stipulazione di contratti di opzione con i quali l'azionista di una banca - al fine di accrescere la propria quota sociale prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione della Banca d'Italia - convenga a proprio favore il diritto di acquistare (c.d opzione call) un dato quantitativo di azioni a una certa scadenza e a un certo prezzo di esercizio, stabilendo contestualmente a favore della controparte il diritto di vendere (c.d. opzione put) il medesimo quantitativo di azioni alla stessa scadenza e allo stesso prezzo di esercizio. Tale assetto negoziale corrisponde infatti, nella sostanza, a un accordo irrevocabile di compravendita a termine (pagg. 159-160).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 185

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Altri artifici - Concreta idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari - Acquisti di titoli effettuati da soggetti che abbiano omesso di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria - Sussistenza

 

In tema di manipolazione del mercato, costituiscono necessariamente condotte "concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari" gli acquisti compiuti da soggetti i quali abbiano omesso di lanciare un'offerta pubblica di acquisto in violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto degli articoli 106 e 109 d.lgs. 58/1998, dal momento che il lancio di un'OPA comporta la fissazione del prezzo di acquisto delle azioni da parte dell'offerente secondo i criteri legali di cui all'art. 106, mentre il mancato lancio dell'OPA fa sì che il prezzo continui a determinarsi esclusivamente secondo le ordinarie dinamiche di mercato (pagg.168-170). (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il mancato lancio dell'OPA da parte di UNIPOL e degli altri soggetti vincolati dal patto parasociale di cui alla nota introduttiva abbia consentito a costoro di continuare a procurarsi azioni BNL a prezzi di volta di volta concordati con il singolo venditore, anziché garantire a tutti parità di trattamento alle condizioni fissate ex lege in forza dell'art. 106 co. 2 d.lgs. 58/1998, e in tal modo di "condizionare, con i propri massicci acquisti a prezzi di mercato o addirittura superiori, il valore del titolo  BNL, velocemente salito al punto da mandare ben presto 'out of the money'  l'offerta del Banco di Bilbao": pag. 45).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 185

 

d.lgs. 58/1998, art. 106

 

d.lgs. 58/1998, art. 109

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Diffusione di notizie false - Nascondimento di un dato rilevante capace di mutare il senso complessivo della situazione di mercato di uno o più titoli - Sussistenza

 

In tema di manipolazione del mercato, la diffusione di "notizie false" è integrata non solo dall'enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà, ma anche nella fuorviante rappresentazione della realtà, vuoi perché carente nella descrizione di aspetti significativi, vuoi perché parziale e incompleta, come nel caso del nascondimento di un dato rilevante, capace di mutare il senso complessivo della situazione di mercato di uno o più titoli, fornendo così al mercato una rappresentazione alterata della realtà. Integra pertanto l'ipotesi della "diffusione di notizie false" la diffusione di comunicati da parte di chi abbia recentemente acquistato partecipazioni in una società, nei quali si forniscano al pubblico chiarimenti circa le finalità degli acquisti medesimi senza rivelare l'esistenza di un patto parasociale occulto con altri azionisti, finalizzato a conseguire il controllo della società e in forza del quale tutti i paciscenti sarebbero stati ex lege tenuti, in presenza delle condizioni indicate dal combinato disposto degli articoli 106 e 109 d.lgs. 58/1998, a lanciare un'offerta pubblica di acquisto (pagg. 161-166).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 185

 

d.lgs. 58/1998, art. 106

 

d.lgs. 58/1998, art. 109

 

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO - Natura plurioffensiva del reato - Titolari del diritto al risarcimento del danno

 

La manipolazione del mercato è un reato plurioffensivo che tutela non solo il bene superindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, ma anche gli interessi di coloro che sul mercato operano, confindando appunto nella sua correttezza e trasparenza. Bene può essere risarcito, pertanto, il pregiudizio patrimoniale (anche solo in termini di perdita di chances) e all'immagine subito da chi, operando nel mercato secondo le norme vigenti, sia stato in concreto danneggiato da una altrui condotta di manipolazione del mercato. (Nella fattispecie, il Tribunale ha condannato gli imputati a risarcire i danni suddetti subiti dal Banco di Bilbao, ritenendo che certamente la sua offerta pubblica di scambio avrebbe avuto maggiori prospettive di successo in un mercato esente da illecite e oscure manipolazioni, e ciò indipendentemente dall'eventuale plusvalenza ricavata dallo stesso a seguito del successivo trasferimento dei titoli a BNP Paribas; ha invece respinto la domanda risarcitoria avanzata da due azionisti BNL, ritenendo che - in una situazione in cui la condotta degli imputati aveva comunque prodotto un rialzo delle quotazioni dei titoli BNL - gli imputati non avessero provato di avere compiuto delle scelte relative ai titoli dalle quali fosse loro derivato un danno) (pagg. 171-172).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 185

 

cod. pen., art. 185

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - OSTACOLO ALLE FUNZIONI DELLE AUTORIA' PUBBLICHE DI VIGILANZA - Ostacolo - False o parziali dichiarazioni alla CONSOB, in risposta ai chiarimenti da questa richiesti, relative alle finalità di un investimento - Sussistenza

 

In tema di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), costituisce "ostacolo" ai sensi del secondo comma qualsiasi condotta che intralcia le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche, rendendo più difficile o addirittura impedendo lo svolgimento delle funzioni medesime. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che integrassero l'ipotesi criminosa in parola le false o quantomeno parziali dichiarazioni alla CONSOB da parte dei soggetti apicali di UNIPOL, in risposta ai chiarimenti sollecitati dalla stessa CONSOB, relative alle finalità di un investimento di UNIPOL nelle azioni di BNL per il quale UNIPOL aveva poco prima richiesto autorizzazione alla Banca d'Italia, nonché in merito all'inesistenza di rapporti contrattuali diretti e indiretti con altri azionisti di BNL: pagg. 172-176).

 

Riferimenti normativi:

cod.civ., art. 2638

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - Comunicazione di informazione privilegiata - Informazione non vera ma credibile - Sussistenza

 

In tema di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lgs. 58/1998, non è necessario che la notizia integrante una "informazione privilegiata" ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 58/1998 sia vera, essendo sufficiente che sia credibile dai destinatari e che, se diffusa all'esterno, possa avere una concreta rilevanza sui prezzi del mercato (pagg. 177-180).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 184

 

d.lgs. 58/1998, art. 181

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - Comunicazione a terzi di informazione privilegiata - Informazione già anticipata da notizie di stampa che riferisca di rumors diffusi nell'ambiente borsistico - Sussistenza

 

In tema di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lgs. 58/1998, il reato non è escluso se l'informazione oggetto di illecita comunicazione era già stata anticipata da notizie di stampa, allorché tali notizie non consentissero alcun controllo efficace sulla fondatezza della fonte e si limitassero a dar conto di anonimi rumors diffusi nell'ambiente borsistico (pag. 179).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 184

 

d.lgs. 58/1998, art. 181

 

 

REATI SOCIETARI E FINANZIARI - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - Comunicazione a terzi di informazione privilegiata - Concreto rischio di sfruttamento dell'informazione da parte del destinatario della comunicazione e di ulteriore divulgazione a estranei - Irrilevanza

 

In tema di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lgs. 58/1998, l'ipotesi prevista dalla lettera b) del primo comma, consistente nella comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio, è già integrata dalla mera violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti indicati dalla norma relativamente a una informazione che, se divulgata, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di mercato di strumenti finanziari, senza necessità di alcuna valutazione da parte del giudice del concreto rischio di sfruttamento dell'informazione da parte del destinatario della comunicazione, né del rischio di ulteriore divulgazione a estranei (pagg. 176-180).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 58/1998, art. 184

 

RESPONSABILITA' DA REATO DELL'ENTE - Autonomia della responsabilità dell'ente - mancata identificazione dell'autore del reato - Prova della commissione di un reato completo di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi da parte di un soggetto intraneo all'ente ancorché non identificato - Necessità

 

In tema di responsabilità amministrativa dell'ente da reato, l'art. 8 comma 1 lett. a) d.lgs. 231/2001 consente che l'ente venga ritenuto responsabile del reato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 nel suo interesse o vantaggio anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato, a condizione però che vi sia la prova che "qualcuno" di tali soggetti abbia commesso un fatto di reato completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, e abbia agito dunque - nel caso di concorso nel reato - condividendo il piano criminoso (pagg. 182-184).

 

Riferimenti normativi:

d.lgs. 231/2001, art. 8