ISSN 2039-1676


12 dicembre 2013 |

Confisca per equivalente di beni appartenenti alla società  e reati tributari: la parola passa alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. III, ord. 30 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013), n. 46726, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, Imp. Gubert

1. La terza Sezione della Corte di cassazione, con l'ordinanza che qui pubblichiamo, depositata il 22 novembre 2013, ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del problema, di notevole rilevanza pratica, relativo alla possibilità di applicare la confisca per equivalente (e il sequestro ad essa prodromico) a beni appartenenti ad una società in relazione a reati tributari commessi dagli amministratori, questione sulla quale si registra un contrasto giurisprudenziale, interno alla stessa terza Sezione, del quale la nostra Rivista ha dato ampio conto in passato (si vedano, sull'argomento, tutti i documenti correlati elencati nella colonna di destra di questa pagina; in particolare, da ultimo, per la ricostruzione degli opposti orientamenti, si veda il contributo Reati tributari commessi dagli amministratori e confisca per equivalente dei beni societari: stop and go della giurisprudenza di legittimità, a firma di Luca Troyer e Stefano Cavallini - clicca qui per accedervi).

 

2. Secondo quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione, due sono gli indirizzi sino ad ora seguiti dalla giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, si deve ritenere applicabile il sequestro preventivo e la successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica nel caso di violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante nell'interesse della società (nella giurisprudenza di legittimità questo orientamento è seguito da Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011 (dep. 19 luglio 2011), n. 28731, Pres. Ferrua, Est. Squassoni, in questa Rivista con nota di Luca Della Ragione, La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse dal legale rappresentante - clicca qui per accedervi; nella giurisprudenza di merito, invece, aderiscono a questo orientamento: Trib. Foggia, 27 dicembre 2010 , G.i.p. Protano, in questa Rivista con nota di Luca Della Ragione, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse - clicca qui per accedervi; nonché, in relazione alla nota vicenda Unicredit, Trib. Milano, Sez. del Riesame, 28 novembre 2011 (dep. 15 dicembre 2011), Pres. Micara, Est. Tacconi, in questa Rivista con nota critica di Oliviero Mazza, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell'ente (in margine al caso Unicredit) - clicca qui per accedervi).

In estrema sintesi, le sentenze che adottano questa prima soluzione argomentano nei seguenti termini: (a) sebbene la responsabilità per il reato tributario sia riferibile alla sola persona fisica (stante la mancata previsione, nel d.lgs. n. 231 del 2001, di una specifica ipotesi di responsabilità dell'ente per i reati tributari), le conseguenza patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale il legale rappresentante ha agito; (b) nel caso in cui il reato sia stato commesso dall'amministratore della società e il profitto sia rimasto nelle casse della società medesima, questa non può considerarsi terzo estraneo al reato perché partecipa all'utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati, a prescindere dalla previsione o meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

 

3. Un secondo e opposto orientamento, invece, esclude la possibilità di aggredire direttamente i beni della società per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante, salvo nel caso in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo all'esclusivo scopo di farvi confluire i profitti illeciti derivanti dai reati tributari (nella giurisprudenza di legittimità questo orientamento è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza che ha chiuso la fase cautelare della nota vicenda Unicredit, cui già abbiamo fatto cenno, Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2 (dep. 10 gennaio 2013) n. 1256, Pres. Mannino, Rel. Rosi, in questa Rivista con nota di Oliviero Mazza, Il caso Unicredit al vaglio della Cassazione: il patrimonio dell'ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli amministratori a vantaggio della società - clicca qui per accedervi).

A favore di questa seconda soluzione depongono, invece, le seguenti considerazioni: (a) gli illeciti penali tributari non figurano, come noto, nel novero dei reati presupposto che danno luogo alla responsabilità dell'ente e, dunque, non può trovare applicazione la speciale confisca di valore stabilita dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001; (b) stante il carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente, le norme che la prevedono non possono essere applicate oltre ai casi espressamente considerati, a ciò ostando il divieto di applicazione analogica in malam partem vigente nella materia penale.

 

4. La parola passa quindi alle Sezioni Unite, il cui intervento era già stato auspicato da alcuni studiosi, non senza evidenziare comunque l'urgente necessità anche di un intervento del legislatore (in questo senso si sono espressi Luca Troyer e Stefano Cavallini a pag. 9 del contributo già citato - clicca qui per accedervi). La Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione è ora chiamata a rispondere al seguente quesito: «se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa».

La trattazione innanzi alle Sezioni Unite è fissata per l'udienza del 30 gennaio 2014.