ISSN 2039-1676


18 luglio 2014

Torna alle S.U. la questione della configurabilità  del reato di cui all'art. 377 c.p. nel caso di offerta o promessa di denaro al consulente tecnico del P.M. non ancora citato come testimone

Segnaliamo ai lettori che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale 10 giugno 2014 n. 163 (pubblicata in questa rivista con scheda di L. Romano - clicca qui per accedervi) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, co. 2, c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., questione sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ord. 27 giugno 2013 n. 43384 (pubblicata in questa Rivista con scheda di M. Scoletta - clicca qui per accedervi - e nota di G. Oss - clicca qui per accedervi), la trattazione del relativo ricorso è stata fissata dinnanzi alle Sezioni Unite per l'udienza del 25 settembre 2014 (relatore V. Rotundo).

La questione sottoposta alle Sezioni Unite è «se sia configurabile l'ipotesi di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto della consulenza». (Tommaso Trinchera)