ISSN 2039-1676


12 ottobre 2017 |

Negazionismo e libertà di espressione: dalla sentenza Perinçek c. Svizzera alla nuova aggravante prevista nell’ordinamento italiano

Per una democrazia tollerante, anziché "militante"

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Il contributo propone alcune considerazioni critiche sul rapporto tra diritto penale, negazionismo e libertà di espressione. Dopo una breve ricognizione della genesi della nozione di ‘genocidio’ nel diritto penale internazionale e degli orientamenti circa la sua applicabilità al caso armeno, l’analisi si incentra sulla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sul caso Perinçek c. Svizzera, indagandone i profili di discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza di Strasburgo sul tema. Le indicazioni della Corte sui requisiti di compatibilità convenzionale dell’interferenza statale nell’esercizio della libertà di espressione servono poi da spunto per una disamina dell’aggravante di negazionismo introdotta nell’ordinamento italiano, in particolare in relazione alle criticità relative ai profili sanzionatori. Infine, osservando in controluce alcuni tratti fondamentali del concetto di “democrazia militante” delineato da Loewenstein, il contributo ne propone una problematizzazione, in considerazione dei rischi che accompagnano la trasposizione del concetto stesso in ambito penalistico.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le affermazioni di Perinçek sul genocidio armeno e la condanna elvetica. – 3. Brevi cenni sulla genesi del ‘crimine dei crimini’ nell’ordinamento internazionale e sulle problematiche relative al caso armeno. – 4. La sentenza della Grande Camera della Corte EDU. – 4.1. Restrizione dell’ambito di applicazione del divieto di abuso del diritto. – 4.2. La limitazione della libertà di espressione: legalità e perseguimento di uno scopo legittimo. – 4.3. Necessità dell’interferenza statale in una società democratica. – 5. L’aggravante di negazionismo recentemente approvata in Italia tra funzione simbolica e distorsioni sanzionatorie. – 6. Considerazioni conclusive: democrazia tollerante contro ‘democrazia militante’.