ISSN 2039-1676


18 marzo 2019 |

Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti

Corte cost., sent. 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia

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1. La Corte costituzionale continua a prendere sul serio il principio della proporzionalità della pena quale limite alla discrezionalità delle scelte legislative, e dichiara illegittimo il minimo edittale (reclusione di otto anni) previsto per il delitto di cui all’art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti; minimo edittale cui, per effetto dell’odierna sentenza, dovrà sostituirsi quello, più mite, di sei anni.

La Corte ha in particolare rilevato che la differenza di ben quattro anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria che punisce le condotte aventi a oggetto le c.d. droghe pesanti (otto anni di reclusione) e il massimo di pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce uno iato sanzionatorio in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il principio di rieducazione della pena (art. 27 Cost.).

Oltre che per le ricadute su un gran numero di procedimenti penali non ancora definiti, e di sentenze già passate in giudicato ma ancora in esecuzione, l’importanza della decisione sta nell’aver dato corso, anche in relazione ai reati in materia di stupefacenti, alla recente giurisprudenza costituzionale sul sindacato della pena, la quale consente di ridefinire i limiti edittali pur in assenza di un’opzione costituzionalmente obbligata. Il parametro di 6 anni di reclusione non costituisce, invero, l’unica soluzione predata dall’ordinamento, ma ciò nonostante è stata ritenuta coerente rispetto alla logica perseguita dal legislatore nel sanzionare le ipotesi “di confine”.

La Corte ha così dato seguito al pressante monito inviato al legislatore in occasione della sentenza n. 179 del 2017 (che abbiamo già annotato in questa Rivista), con la quale, seppur dichiarando inammissibile una simile questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rovereto, aveva invitato il legislatore a riformare la disciplina del trattamento sanzionatorio dei delitti in materia di stupefacenti risanando la frattura tra le pene previste per i fatti lievi e per quelli non lievi di cui, rispettivamente, al quinto e al primo comma dell’art. 73 t.u. stup.

 

2. La vicenda trae origine da un processo penale a carico di un soggetto già condannato in primo grado per la detenzione di circa cento grammi di cocaina, occultati all’interno di tre condensatori per computer, contenuti in un pacco proveniente dall’Argentina. La Corte d’appello di Trieste, ritenuta corretta la sussunzione del fatto operata dal giudice di prime cure nell’art. 73, primo comma, t.u. stup., in ragione di una serie di elementi fattuali – quali il notevole grado di purezza della sostanza, la presumibile destinazione alla cessione a terzi, il rinvenimento nell’abitazione dell’imputato di una grande quantità di denaro di dubbia provenienza, l’inserimento di quest’ultimo in traffici di stupefacenti di carattere internazionale – sostiene tuttavia che la comminatoria edittale di otto anni di reclusione nel minimo, applicabile al caso di specie, sia manifestamente eccessiva rispetto alla condotta concreta commessa dall’imputato, che appare situarsi al confine rispetto ai fatti inquadrabili nella fattispecie di lieve entità prevista dal quinto comma, e punita in modo sensibilmente inferiore. E l’ingente differenza sanzionatoria tra le due fattispecie (pari a ben quattro anni di reclusione) risulta segnatamente problematica perché, da un lato, costituisce una conseguenza della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 32 del 2014; dall’altro, induce la prassi giudiziaria, in casi “di confine”, a operare “forzature interpretative” volte ad ampliare l’ambito applicativo delle ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Da ciò il sospetto contrasto del minimo edittale previsto dal primo comma dell’art. 73 del t.u. stup. con una serie di parametri costituzionali: a) con l’art. 25, secondo comma, sub specie di principio di riserva di legge in materia penale, in ragione della violazione, ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, del monopolio esclusivo del legislatore sugli interventi volti a inasprire le sanzioni penali; b) con l’art. 3, sub specie di principio di ragionevolezza, giacché la pena prevista dal vigente primo comma dell’art. 73 t.u. stup. è troppo (e quindi irragionevolmente) distante dalla pena prevista dal comma quinto, che punisce la fattispecie di lieve entità, intercorrendo così – a fronte di fattispecie “naturalisticamente” vicine – una distanza sanzionatoria di ben quattro anni di reclusione tra il minimo dell’una e il massimo dell’altra, “anche tenuto conto della sussistenza nell’ordinamento di ulteriori norme, quale può essere la disposizione punitiva del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5) o quella riguardante le droghe “leggere” (art. 73, comma 4), che possono offrire la grandezza predefinita che consente alla Corte costituzionale di rimediare all’irragionevole commisurazione della pena” (§ 4.2. del ritenuto in fatto); c) con il combinato disposto degli articoli 3 e 27, giacché la previsione di una pena sproporzionata rispetto a quella prevista per il massimo della corrispondente fattispecie di lieve entità impedisce al giudice di adeguare la sanzione alle circostanze del fatto, e al reo di comprendere, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento.

 

3. A fronte di tali censure, la Corte reputa innanzitutto inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. La Corte ribadisce, invero, che porre in discussione oggi la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 32 del 2014 costituirebbe un “improprio tentativo di impugnazione”, e violerebbe il disposto dell’art. 137, terzo comma, Cost. L’effetto in malam partem prodotto dalla sentenza n. 32 del 2014 costituisce, del resto, “una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimatem di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l’automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore” (§ 2. del considerato in diritto). E tale conclusione è peraltro in sintonia con la consolidata giurisprudenza sul sindacato di legittimità costituzionale sulla norma penale di favore, da ultimo confermata dalle sentenze n. 236 e 143 del 2018.

 

4. Come anticipato, la Corte ritiene invece fondate le censure formulate dal giudice rimettente in relazione agli articoli 3 e 27 Cost., considerati congiuntamente, superando così i precedenti contrari in cui la Corte aveva ritenuto inammissibili analoghe questioni a quella ora sottoposte alla sua attenzione (sentenze n. 179 del 2017, n. 148 e n. 23 del 2016; ordinanza n. 184 del 2017).

In particolare, la Corte (ord. n. 184 del 2017) aveva ritenuto inammissibile un identico incidente di costituzionalità sollevato dalla Cassazione anche perché la proposta del giudice a quo di rinvenire la misura della pena in quella di sei anni – stabilita dalla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 – avrebbe significato “far rivivere la disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione costituzionalmente illegittima (§ 4.1. del considerato in diritto).

Ad analogo risultato, ma con diversa motivazione, era inoltre pervenuta la sentenza n. 179 del 2017. In quell’occasione la Corte aveva, invero, ritenuto di non aderire all’ipotesi avanzata dal giudice rimettente di individuare il minimo edittale dell’art. 73, primo comma, t.u. stup., nella pena di quattro anni di reclusione, pari al massimo della sanzione prevista per la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto, dal momento che essa non costituiva una soluzione “costituzionalmente obbligata” e che “non deve ritenersi imposto, dal punto di vista costituzionale, che a continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità di risposta sanzionatoria”.

Nella presente pronuncia, invece, la Corte supera il vincolo rappresentato dalla teorica delle “rime obbligate” sulla base dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale relativa all’ampiezza e ai limiti del sindacato sulla misura delle sanzioni penali. Ben due pronunce della fine del 2018 hanno infatti sviluppato la via già intrapresa con la nota sentenza n. 236 del 2016, precisando che “non sussistono ostacoli [all’intervento della Corte costituzionale] quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da ‘ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze’” (§ 4.2. del considerato in diritto, che richiama la sentenza n. 233 del 2018), e – ancora – che “non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il ‘sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima” (§ 4.2., che richiama la sentenza n. 222 del 2018).

Sulla base di questi criteri, la Corte ritiene, dunque, non solo ammissibile l’esame nel merito della questione, volta a riportare nell’alveo della legittimità costituzionale il minimo edittale di pena previsto dall’art. 73, primo comma, t.u. stup.; ma anche che esso non sia più procrastinabile a fronte dell’esigenza di assicurare la tutela dei diritti fondamentali (in primis quello della libertà personale), e del mancato intervento legislativo a seguito del monito inviato con la sentenza n. 179 del 2017.

 

5. Una volta affermata la possibilità del proprio sindacato sul quantum di pena stabilito dal legislatore, la Corte rileva come “l’ampiezza del [vigente] divario sanzionatorio [tra il primo e il quinto comma dell’art. 73 t.u. stup.] condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre – 9 novembre 2018, n. 51063), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte”. Da ciò deriva, pertanto, la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza ex art. 3 Cost., e del principio di rieducazione della pena ex art. 27 Cost.

A questo punto la Corte rivolge la propria attenzione al quesito logicamente successivo: quello di individuare un diverso minimo edittale di pena, applicabile ai fatti incriminati dal primo comma dell’art. 73 t.u. stup., che sia idoneo a rappresentare una misura sanzionatoria adeguata per i fatti “di confine”.

Ed è qui che ricompaiono i criteri da ultimo elaborati dalla giurisprudenza costituzionale: l’individuazione della nuova misura della pena può non essere una soluzione “costituzionalmente obbligata”, ma deve essere ricavabile da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento e deve rispettare la logica della disciplina prevista dal legislatore.

Rileva allora la Corte che la pena di sei anni di reclusione è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”i) innanzitutto quale pena minima per i fatti non lievi stabilita dalla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014; ii) quale pena massima attualmente in vigore per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere; iii) quale pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti vigente il d.P.R. n. 309 del 1990; iv) quale pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti vigente la legge Fini-Giovanardi – e risulta quindi idonea a sostituirsi a quella di otto anni dichiarata illegittima.

Così eliminata l’irragionevolezza presente nel sistema, valuterà poi il legislatore – conclude la Corte – se riconsiderare i quadri sanzionatori previsti dal settore normativo che disciplina i delitti in materia di stupefacenti, purché nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

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6. Questo nuovo intervento della Corte costituzionale sulla legittimità delle scelte sanzionatorie in materia penale non mancherà di provocare la necessità di modificare le sentenze già passate in giudicato (e ancora in esecuzione) che abbiano commisurato la pena sulla base del quadro edittale dichiarato incostituzionale. La pena deve essere invero legittima non solo al momento della comminatoria edittale, ma altresì in quelli successivi della sua determinazione concreta ad opera del giudice della cognizione e, infine, della sua esecuzione. Dato l’elevato numero di soggetti che stanno scontando la pena per delitti in materia di stupefacenti, è facile prevedere che l’odierna pronuncia produrrà una ingente mole di lavoro supplementare in numerosi uffici giudiziari, ma difficilmente darà origine a significative novità giuridiche. Attraverso importanti sentenze delle Sezioni unite (sent. Ercolano e sent. Gatto, di cui si è ampiamente dato conto sulle pagine di questa Rivista), la giurisprudenza comune ha infatti ormai chiarito che è l’incidente di esecuzione lo strumento processuale tramite cui pervenire alla rideterminazione della pena nell’ipotesi in cui la declaratoria di incostituzionalità abbia intaccato non il precetto, ma solo la sanzione prevista dal legislatore per la sua violazione.

Verosimilmente, si riproporrà l’interrogativo se debbano essere oggetto di incidente di esecuzione solo le sentenze che hanno commisurato la pena assestandosi verso il minimo della cornice edittale, ovvero anche quelle sentenze che hanno inflitto una pena più elevata, o che addirittura si attestino verso il massimo edittale (che è rimasto invariato anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità). L’ultima soluzione ci sembra quella preferibile, in quanto sarebbe l’unica volta a consentire la proposizione dell’incidente di esecuzione in relazione a tutte le condanne inflitte sulla base di una cornice edittale di pena illegittima e che siano ancora – anche in minima parte – da eseguire. Del resto, proprio a seguito della sentenza n. 32 del 2014, le Sezioni unite (sent. Jazouli) hanno elaborato il principio di diritto secondo cui è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali previsti da una norma in vigore al momento del fatto ma dichiarata incostituzionale, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro la cornice edittale prevista dalla norma risultante dalla stessa sentenza di incostituzionalità. Il giudice dell’esecuzione è dunque chiamato a effettuare un nuovo giudizio di responsabilità finalizzato a realizzare soltanto modifiche in melius – in maniera discrezionale e non alla stregua di criteri matematico-proporzionali – avendo riguardo ai nuovi valori edittali costituzionalmente legittimi (da sei a venti anni di reclusione).

 

7. La pronuncia in commento non introduce novità neppure in tema di rapporti tra il controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale e il principio di riserva di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Anzi, sul punto sembrano consolidarsi – auspichiamo definitivamente – le enunciazioni già espresse nell’ordinanza n. 184 del 2017. Da un lato, infatti, la Corte ribadisce che non possono essere messi in dubbio gli esiti della declaratoria di incostituzionalità n. 32 del 2014, dal momento che ciò costituirebbe un anomalo tentativo di impugnazione di una sentenza della Corte costituzionale, impugnazione non ammessa dall’art. 138, comma terzo, Cost.; per altro verso – e questo è il profilo più delicato – conferma l’ammissibilità del sindacato di una norma penale favorevole, ancorché esso produca effetti in malam partem (sul punto, cfr. anche, da ultimo, le sentenze n. 236 del 2018 e n. 37 del 2019). E ciò nell’ottica di evitare “zone franche” dell’ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità.

 

8. Permangono invece alcune perplessità circa la scelta della Corte di individuare nella misura di sei anni di reclusione il “nuovo” minimo edittale dell’art. 73, primo comma, t.u. stup. che, dal momento della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, andrà a sostituire il “vecchio” minimo edittale dichiarato incostituzionale (pari a otto anni di reclusione).

Le brevi osservazioni che esporremo di seguito di certo non intaccano l’apprezzamento per l’accurata e coraggiosa opera che sta compiendo la giurisprudenza costituzionale in questi ultimi anni nell’andare a indagare i nuovi scenari aperti dalla valorizzazione del principio di proporzionalità. Lavoro di indagine che – come accade quando si va ad incidere muri portanti quale è quello della discrezionalità del legislatore – è stato portato avanti a piccoli passi. Già la sentenza n. 236 del 2016 aveva, infatti, svincolato la valutazione sulla proporzionalità della pena dalla necessaria individuazione di un tertium comparationis in senso classico (utile per il noto giudizio triadico), recuperando il riferimento al tertium soltanto ex post – una volta accertata l’irragionevolezza e la sproporzione intrinseca del trattamento sanzionatorio censurato – al fine di individuare nell’ordinamento una misura di pena idonea a sostituire quella dichiarata incostituzionale (la medesima lettura della sentenza n. 236 del 2016 è proposta da F. Viganò e G. Leo; ritengono, invece, che non si possa prescindere dal tertium già nella prima fase in cui si compie il giudizio di proporzione e si riscontra l’illegittimità del trattamento sanzionatorio, R. Bartoli, D. Pulitanò, V. Manes, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, p. 2105 ss.).

La recente sentenza n. 222 del 2018 ha confermato, e ulteriormente precisato che, a fronte di un riscontrato vulnus ai principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, l’intervento della Corte costituzionale è consentito pur quando “non esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima”. E ciò – come ha sottolineato la sentenza n. 233 del 2018 – anche quando le soluzioni presenti nel sistema legislativo risultino “alternative tra loro”.

La stessa sentenza n. 222 del 2018, oltre a chiarire che il trattamento sanzionatorio alternativo individuato dalla Corte può non costituire una soluzione “costituzionalmente obbligata”, ha altresì precisato che deve però trattarsi di una soluzione – essa sì – “immune da vizi di illegittimità”. Ed è qui che emerge allora la prima perplessità rispetto all’individuazione di sei anni quale nuovo minimo edittale (“anzitutto”) perché costituiva la misura della pena minima indicata dalla legge Fini-Giovanardi per i fatti non lievi. Tale legge è stata, infatti, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014.

Non a caso, la già menzionata ordinanza n. 184 del 2017 aveva dichiarato manifestamente inammissibile un analogo incidente di costituzionalità mirante al ripristino della misura minima di sei anni della pena prevista dal primo comma dell’art. 73, proprio perché “richiedeva un inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali di tale gravità da determinare l’inidoneità dello stesso a innovare l’ordinamento” (capoverso conclusivo).

Ora, è vero che il requisito della necessaria legittimità costituzionale della soluzione che va a sostituirsi a quella dichiarata illegittima trova la sua ratio principale nella necessità di evitare che la nuova soluzione presenti il medesimo difetto di costituzionalità: e, dunque, nel caso specifico, nella necessità di evitare che a una pena sproporzionata se ne sostituisca una altrettanto sproporzionata. Ed è vero, altresì, che la legge Fini-Giovanardi (che prevedeva la pena di sei anni di reclusione) è stata ritenuta illegittima per un vizio procedurale, che nulla ha a che fare con la proporzionalità delle pene. Resta, però, il dato – in certa misura imbarazzante – che la misura sanzionatoria sostituita a quella dichiarata incostituzionale sia quella fissata da una disposizione dichiarata incostituzionale, e pertanto eliminata dall’ordinamento: sicché una tale soluzione non può più considerarsi come una soluzione “pre-data” nell’ordinamento.

Insomma, ci pare che una disposizione dichiarata incostituzionale, e pertanto ormai non più esistente nell’ordinamento, non avrebbe dovuto essere recuperata neppure al limitato fine di rappresentare un parametro di riferimento per la Corte al momento di individuare il nuovo trattamento sanzionatorio conseguente a una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale.

 

9. Ciò spiega forse l’esigenza, avvertita dalla Corte, di individuare anche altri riferimenti normativi da cui trarre l’indicazione della misura della pena da sostituire a quella dichiarata incostituzionale. Ma anche gli ulteriori parametri normativi individuati nella sentenza non appaiono del tutto convincenti.

In primo luogo, è pur vero che il quarto comma dell’art. 73 t.u. stup. – l’unico ancora in vigore tra i riferimenti normativi su cui si fonda la scelta della Corte – prevede la pena di sei anni; ma tale comminatoria di pena è in quel comma stabilita quale limite edittale massimo per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le c.d. droghe leggere (e non invece per i fatti inerenti le droghe pesanti, cui attiene il primo comma dell’art. 73 t.u. stup., oggetto del sindacato di costituzionalità). Risulta dunque non del tutto conferente il raffronto tra la misura sanzionatoria stabilita per i fatti inerenti droghe pesanti e quella prevista per i fatti aventi a oggetto sostanze naturalisticamente diverse quali le droghe leggere, in particolare in un momento storico in cui, anche in Italia, è ormai acceso il dibattito circa la loro possibile legalizzazione (v. in proposito i contributi di R. Scarcella e di E. Mazzanti pubblicati sulla Rivista Trimestrale).

Sempre in sei anni il legislatore aveva altresì individuato la pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti vigente il testo originario del d.P.R. n. 309/1990, misura poi mantenuta anche quale limite edittale massimo per i fatti lievi anche dal successivo d.l. n. 272 del 2005 (poi convertito con la legge Fini-Giovanardi). Occorre però rilevare che tale trattamento sanzionatorio è stato modificato dal legislatore, il quale, per ben due volte nel 2014 – occupandosi della riforma del solo quinto comma, prima e dopo la sentenza n. 32 – ha ridotto il limite massimo della pena per i fatti lievi, prima a cinque e, infine, a quattro anni di reclusione.

 

10. A nostro sommesso parere, la Corte, anziché fare riferimento a disposizioni normative non congruenti rispetto all’ipotesi in esame – perché inerenti le droghe leggere anziché quelle pesanti, perché dichiarate incostituzionali o, ancora, perché non più in vigore – ben avrebbe potuto ricondurre a sistema la pena minima del primo comma dell’art. 73 t.u. stup. rifacendosi al limite massimo della pena prevista per la fattispecie relativa ai fatti di lieve entità, attualmente in vigore e avente ad oggetto tanto le droghe pesanti quanto quelle leggere.

L’irragionevolezza del sistema emerge, invero, dal rilievo che alla condotta più lieve inscrivibile nel primo comma consegue una risposta sanzionatoria assai più gravosa rispetto a quella che consegue ad una condotta appena meno offensiva o appena meno colpevole ma inquadrabile nel quinto comma. Sicché la continuità nella risposta sanzionatoria tra la pena prevista per i fatti lievi di maggiore gravità e quella prevista per i fatti non lievi di minore intensità sarebbe stata soluzione che avrebbe non solo sanato del tutto il vulnus in termini di sproporzione tra risposta sanzionatoria e fatto concretamente commesso, ma che avrebbe altresì risolto completamente il problema delle sperequazioni punitive e delle irragionevoli difformità applicative della disciplina in esame, problema denunciato in plurime occasioni dai giudici di merito e altresì posto dalla Corte a fondamento del proprio odierno intervento.

In tale preferibile prospettiva, la Corte ben avrebbe potuto individuare la misura della pena da sostituire a quella dichiarata incostituzionale in quella di quattro anni di reclusione, già rinvenibile nell’ordinamento, e segnatamente prevista quale massimo edittale per i fatti di lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti dal comma quinto dello stesso articolo 73, t.u. stup.

La decisione della Corte non perviene, dunque, alla soluzione ideale che vari giudici di merito (in primis il tribunale di Rovereto nell’ordinanza di rimessione decisa con la sentenza n. 179 del 2017) e commentatori avevano auspicato (v. i nostri precedenti contributi e, da ultimo, l’intervento di R. Bartoli).

E tuttavia, la pronuncia della Corte ci sembra da salutare con favore perché, nel pieno rispetto del margine di apprezzamento riservato in materia al legislatore (la cui libertà di intervenire a ridisegnare il quadro edittale delle norme in questione viene espressamente ribadita), mira ad assicurare effettività al principio della proporzionalità della pena espressamente previsto – oltre che dalla Costituzionale – dall’art. 49 (3) CDFUE; e ad offrire così una tutela ai diritti fondamentali anche in un settore – quello della determinazione dei quadri sanzionatori – in cui la discrezionalità del legislatore appariva (un tempo) insindacabile.