ISSN 2039-1676


29 aprile 2014

Le Sezioni unite su dolo eventuale e colpa cosciente: la decisione nel caso Thyssen (informazione provvisoria)

Cass., Sez. Un., ud. 24 aprile 2014, Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, Ric. P.m. c. Espenhahn  Harald ed altri

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 24 aprile 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Quale sia la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, quesito è stata data la seguente soluzione:

« In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l'illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia ("colpa cosciente").

Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato.

In particolare, nel "dolo eventuale", che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e  quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.

Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l' iter e l'esito del processo decisionale».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Il dispositivo della sentenza recita:

« annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 c.p.; dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'assise d'Appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437, co. 1, 589, co. 1, 2, 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423 e 61 n. 3 c.p.; rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e degli imputati;

rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. che condanna al pagamento delle spese processuali; condanna in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile 'Medicina Democratica' che liquida in complessivi euro 7 mila, oltre accessori come per legge; infine, visto l'art. 624, co. 2, c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati».

La nostra Rivista ha pubblicato a suo tempo la sentenza di primo grado pronunciata nel procedimento apertosi dopo i tragici fatti dello stabilimento Thissen (Corte assise Torino, 14 aprile 2011), ed in seguito ha pubblicato la decisione di appello (Corte assise appello Torino, 28 febbraio 2013). La trattazione del ricorso per Cassazione è stata direttamente assegnata alle Sezioni unite, dal primo Presidente, in applicazione del comma 2 dell'art. 610 cod. proc. pen.

La nostra Rivista ha pubblicato anche molteplici commenti alle decisioni indicate, e contributi scientifici sull'argomento principale trattato dalle sentenze e dai ricorsi, cioè la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Tra gli altri ricordiamo i lavori di Alberto Aimi, Roberto Bartoli, Gian Paolo Demuro, Giulio Di Blase, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Gianluca Gentile, Marco Lorenzo Minnella, Daniele Piva, Francesco Viganò, Stefano Zirulia.

Nella parte destra dello schermo si trovano i link per un immediato accesso a ciascuno dei contributi in questione.

Pubblicheremo la sentenza delle Sezioni unite non appena saranno depositate le motivazioni. (G.L.)