ISSN 2039-1676


13 settembre 2012 |

Amianto, la prova dell'innocenza non è "evidente": tutti prosciolti per prescrizione nel giudizio di rinvio dopo la sentenza Cozzini

Corte d'Appello di Trento, ud. 12 aprile 2012 (dep. 6 luglio 2012), Pres. Pacher, Est. Klammer, imp. Cozzini e altri (caso Ferrovie Trento Malè)

 

Pubblichiamo la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Trento ha prosciolto, rilevando l'intervenuta prescrizione del reato, alcuni ex dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte di un dipendente che aveva contratto un mesotelioma pleurico dopo essere stato esposto per undici anni all'amianto.

La pronuncia rappresenta una nuova tappa - verosimilmente definitiva - nell'ambito di una lunga vicenda processuale, culminata due anni fa con una importante sentenza della IV sezione della Cassazione (sent. n. 43786, del 17.9.2010, pres. Marzano, est. Blaiotta, imp. Cozzini e altri, pubblicata in questa Rivista con una scheda riassuntiva ed un commento).

Accusati di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica, gli imputati erano stati assolti in primo grado e poi condannati in sede d'appello.

A differenza del tribunale, i giudici del gravame  avevano infatti ritenuto che tutti gli imputati - ciascuno dei quali, nell'arco temporale in cui la vittima era stata esposta all'amianto, aveva rivestito la posizioni di garanzia per un breve periodo - avesse contribuito con la propria condotta omissiva allo sviluppo e all'accelerazione della patologia verso il suo esito letale.

Il verdetto d'appello era stato successivamente annullato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, che aveva affrontato di petto gli spinosissimi problemi della scelta della legge scientifica di copertura, nonché della prova della causalità individuale, passando attraverso una limpida ricostruzione dogmatica delle categorie della causalità e della causalità della colpa.

I giudici di legittimità avevano cassato la condanna rilevando, per l'appunto, come la stessa non avesse eseguito una scelta rigorosa tra le diverse ricostruzioni offerte dai consulenti delle parti; ed inoltre come avesse apoditticamente affermato la sussistenza del nesso eziologico "con alto grado di probabilità razionale", senza in realtà procedere ad una adeguata corroborazione dell'ipotesi scientifica generale alla luce delle circostanze del caso concreto.

In particolare, la sentenza della IV sezione aveva richiesto ai giudici del rinvio di appurare:

 

«1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;

2. Nell'affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico.

3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.

4. Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto (tutte) durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività lavorativa dannosa e l'iniziazione stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico.»

 

Ebbene, con la sentenza che si può leggere cliccando sul tasto "download documento", la Corte d'Appello di Trento ha rilevato come il termine di prescrizione dell'omicidio colposo fosse ormai decorso, e pertanto ha prosciolto gli imputati per estinzione del reato.

I giudici non hanno pronunciato l'assoluzione nel merito in quanto non hanno ritenuto «evidente»,  a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la prova dell'innocenza degli imputati: seguire il complesso iter di accertamento della causalità tracciato dalla Cassazione, infatti, avrebbe imposto di affrontare e sciogliere numerosi nodi problematici, di fronte ai quali la soluzione nel merito appariva tutt'altro che evidente.