ISSN 2039-1676


21 ottobre 2016 |

Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo ‘Stato Islamico’: una pronuncia di condanna della Corte d’Assise di Milano

Corte d’Assise I di Milano, sent. 25 maggio 2016 (dep. 28 luglio 2016), Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Ilaria Simi de Burgis

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1. «La legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali», essendo invece queste ultime che, «a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare»[1]. È questa, in estrema sintesi, la lente utilizzata dalla Corte d’Assise di Milano nella motivazione della sentenza in commento, con la quale i due imputati sono stati condannati alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui all’art. 270bis, co. II, c.p., per aver partecipato all’associazione terroristica “Stato Islamico”.

Rinviando ad altra sede gli opportuni approfondimenti su questa tanto attuale quanto delicata materia, ci si limiterà di seguito a ripercorrere la motivazione della sentenza in oggetto.

 

2. Le indagini prendevano le mosse dal monitoraggio, da parte degli investigatori, di due profili del social networkTwitter” – poi ricondotti all’imputato B. – con i quali nel 2015 erano stati pubblicati centinaia di messaggi volti ad esaltare e sostenere l’attività dello Stato Islamico e ad intimidire la popolazione.

Nei suoi “tweets” l’imputato spendeva il nome dell’I.S., annunciandone la presenza in Italia e minacciando l’imminente compimento di azioni terroristiche (bastino, quali esempi, i seguenti: “siamo già a Rome… manca poco nostre coltelli sono affilati e pronti per la macellazione”; “o popolo di Rome. Avete tre soluzioni: 1- accettare l’Islam 2- pagare jezia 3- nostre coltelli (Jihad) A voi la scelta!!! #Islamic_State_in_Rome[2]).

A testimonianza della presenza sul territorio italiano erano state poi pubblicate numerose foto di minacciosi foglietti manoscritti, ritraenti sullo sfondo noti luoghi milanesi quali la Stazione Centrale e Piazza Duomo (“ora agiamo con le foto nelle vostre strade… presto agiremo con i nostri coltelli affilati… il futuro non è lontano… #Islamic_State_in_Rome”)[3]. Inoltre, era stata altresì rintracciata la pubblicazione della nota formula del giuramento di fedeltà al “Califfo” Abu Bakr al Baghdadi[4].

Identificato l’utente dei profili “twitter”, gli inquirenti ottenevano l’autorizzazione ad avviare attività di intercettazione nei suoi confronti, e già dalle prime conversazioni intercettate emergeva il coinvolgimento anche del secondo imputato (W.).

 

3. Le conversazioni tra i due imputati intercettate nel corso di tutte le indagini costituiscono gran parte del materiale probatorio utilizzato dalla Corte per giungere alla decisione[5]. Da esse è emerso quanto segue.

Il W. – definito dalla Corte il più «prudente ed informato»[6] – aveva studiato e fornito al B. il manuale diffuso dall’I.S. intitolato “How to survive in the west: a mujahid’s guide”. Secondo i giudici tale documento rappresentava per loro un «prezioso punto di riferimento», a cui spesso facevano riferimento (cfr. par. 6 della sentenza) e di cui seguivano i consigli (ad esempio su come rendere anonimi i propri dispositivi informatici e su come camuffare la propria radicalizzazione per non destare sospetti all’esterno, cfr.  par. 6.1.).

Lo stesso W. aveva confidato al B. di aver fatto proselitismo con un loro conoscente (cfr. par. 6.1.). In particolare, facendo leva sulle sue difficoltà nel trovare un lavoro, si sarebbe offerto di “mandarlo in Siria”, dove lo Stato Islamico gli avrebbe dato una casa, una ragazza da sposare ed uno stipendio (all’inizio solo 500/600 dollari, fino a quando non avrebbe imparato ad «ammazzare»[7]).

Infine, i due avevano discusso dei possibili escamotages da adottare per raggiungere la Siria senza essere bloccati alle frontiere (cfr. par. 6.4), o se fosse più opportuno attuare il jihad in Italia anziché raggiungere le fila dell’I.S. Insieme si erano confrontati sui possibili obiettivi, individuandoli rispettivamente nell’azienda in cui lavorava il B., o nelle Forze dell’Ordine (B.: «io voglio fare una cosa prima di andare via…», W.: «ammazzare due tre carabinieri!?» … B.: «qua non c’è pakistani che può trovarmi armi?»[8]). Ma l’obiettivo finale e più ambito era diventato l’aeroporto militare di Brescia-Ghedi, che il B. definiva una «grande porta del Janna» (cioè per ottenere il Paradiso). Sebbene si trattasse di un obiettivo assai impegnativo (secondo i giudici «ancora al di fuori della capacità d’azione dei due imputati»[9]), gli imputati avevano iniziato a discutere su come attuare questa delicata missione, per la quale il B. si sentiva “il prescelto” da Allah[10]. L’attentato nell’aeroporto, secondo i due, avrebbe costituito un’adeguata risposta alle morti provocate in Siria proprio dai mezzi militari occidentali («Tu manda aereo… ammazzare bambini, tu spendi soldi… io vengo da te e magari con 100 euro… anche se ammazzo uno basta»[11]), e così avevano iniziato a fare delle ricerche e a discutere su come farvi ingresso (il W. aveva proposto che un giorno avrebbero potuto sostituirsi ad un suo collega addetto a consegnare il pane ai militari con un furgone[12]).

 

4. Dopo un primo paragrafo dedicato alla ricostruzione delle indagini preliminari, la Corte si sofferma ampiamente (par. 3) sulle caratteristiche generali di questa associazione terroristica, e ricostruendone l’evoluzione mira a metterne in risalto le peculiarità.

Anzitutto, per quanto concerne la natura di associazione con finalità di terrorismo del c.d. Stato Islamico, la Corte si limita a richiamare le risoluzioni nn. 2170 e 2178 adottate nel 2014 dall’O.N.U., con le quali le Nazioni Unite hanno imposto agli Stati l’adozione di misure idonee a contrastare il c.d. Califfato. E, come è noto, la reazione italiana si è avuta, pochi mesi dopo, con il d.l. n. 7 del 2015, c.d.  “pacchetto antiterrorismo”.

Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, prosegue la Corte, rappresentano la netta presa di coscienza dalla straordinaria pericolosità dell’I.S., derivante in particolare da due fenomeni: quello dei foreign fighters, ovvero coloro che – provenienti da ogni parte del mondo – decidono di raggiungere il territorio occupato dall’I.S. e combattere per esso, da un lato, e quello dei c.d. lupi solitari, ovvero coloro che decidono in maniera autonoma di attuare il jihad nel paese in cui risiedono, dall’altro. Si tratta in verità delle due diverse facce di quella “chiamata individualizzata al jihad” lanciata dai portavoce dell’I.S., secondo cui ogni “vero” musulmano dovrebbe raggiungere il territorio del Califfato[13] ovvero, in alternativa, dovrebbe combattere contro i “miscredenti” nel Paese di provenienza. Sul punto la Corte rinvia ad un significativo passaggio della guida “How to survive in the west: a mujahid’s guide”, di cui gli imputati erano in possesso, che in un paragrafo esplicita: «l’inizio di questo libro ti insegna come essere un agente segreto che fa cose autonomamente, tu sei uno che non dipende da nessun tipo di gruppo, la tua sola connessione con lo stato islamico è ideologica… il tuo primo scopo sarà continuamente imparare informazioni ed estenderle. Questo è quello che ci legherà insieme».

 

5. La nascita del “terrorismo individuale” di matrice islamista, improntato ad un modello orizzontale, e quindi caratterizzato da una «frammentazione estrema del fattore umano»[14], delineando nuove forme di partecipazione mette evidentemente a dura prova le categorie pensate e costruite per le «“comuni” associazioni per delinquere»[15], che addirittura – sottolinea la Corte – potrebbero risultare «fuorvianti».

La ragione di tale conclusione risiede essenzialmente nel modus operandi dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”, di cui la Corte rievoca alcune specificità, evidenziando che:

a) la pianificazione di attentati in cui i terroristi sono pronti a sacrificare la propria vita (ed anzi lo auspicano)[16] richiede un basso livello di organizzazione per la riuscita dell’attentato stesso, giacché, ad esempio, non occorre pensare a come assicurarsi l’impunità;

b) l’individuazione e la selezione degli obiettivi non richiedono alcuna attività preparatoria, essendo possibile bersaglio ogni miscredente, ampia categoria nella quale rientrano atei, apostati o ipocriti, «ovvero gente comune che rappresenta uno stile di vita o un credo diversi da quelli professati dal Califfato»[17];

c) non sono necessari particolari “riti di iniziazione” e non occorrono “selezioni all’entrata”, giacché tutti i “veri” musulmani – secondo il Califfato – dovrebbero riconoscersi nello Stato Islamico;

d) non serve mantenere la segretezza dell’organizzazione, la quale anzi ha interesse a rivendicare ogni condotta terroristica;

e) tali azioni criminose spesso vengono concepite ed eseguite in brevissimi lassi temporali.

Si tratta in verità di diversi aspetti che rievocano il grande interrogativo sotteso all’intera materia, ovvero se il diritto penale del fatto – necessariamente reattivo, e non preventivo – sia idoneo a contrastare simili organizzazioni. A tal proposito, la Corte si limita ad osservare l’inevitabile inefficacia della minaccia di una sanzione penale nei confronti di chi vede nel martirio «il massimo coronamento della propria vocazione terroristica»[18], ciò che, appunto, «ha portato le assemblee legislative di tutta Europa ad introdurre nuovi strumenti di contrasto», sempre più «improntati all’anticipazione dell’intervento repressivo»[19].

 

6. Un fenomeno così disarticolato, in cui ogni individuo può da sé attuare il programma dell’organizzazione terroristica, pone chiaramente delle difficoltà nell’individuazione del momento a partire dal quale possa dirsi che un soggetto partecipa alla stessa, ai sensi dell’art. 270bis, co. II, c.p. 

Sul punto, rileva la Corte che «per partecipare e rafforzare una siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta “a disposizione” della rete per attuare il disegno terroristico, o che, più semplicemente, segnali ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa “rivendicare”». Si badi: l’art. 270bis c.p. è bensì applicabile anche laddove pochi soggetti decidano di costituire una cellula ispirandosi allo Stato Islamico, pur avendo con esso un collegamento meramente ideologico, potendo costituire questa stessa cellula un’autonoma associazione con finalità di terrorismo. Ma nel caso de quo gli imputati – che agivano solo in due – sono stati condannati non per aver costituito un’autonoma associazione terroristica, bensì per aver partecipato proprio allo Stato Islamico, condotta punibile in Italia in virtù del principio generale espresso dall’art. 6, co. II, c.p. che, in ipotesi di concorso di persone, consente di ritenere estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, purché in Italia sia stata «posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti»[20].

La Corte precisa altresì che, poiché l’organizzazione terroristica transnazionale «va pensata, più che come una struttura statica, come una “rete»[21], allora non è necessario che ogni partecipante sia in contatto con il nucleo centrale dell’organizzazione, «essendo sufficiente il collegamento con un singolo “nodo” della rete stessa»[22].

Ecco che allora nel percorso motivazionale seguito dai giudici sembra assumere un ruolo di primo rilievo il par. 7 della sentenza (“i contatti di B. con altri esponenti dell’I.S.”, p. 37 ss.), nel quale vengono ricostruiti i contatti di uno degli imputati con alcuni presunti jihadisti arruolati nelle fila del Califfato. Si tratta in particolare di: una conversazione tramite “Facebook messenger” con un soggetto che veniva localizzato ad Al Raqqah in Siria, città considerata il “quartiere generale” dello Stato Islamico[23]; una lunga e significativa conversazione avvenuta tra il B. ed un suo concittadino tunisino, in cui questi lo esortava a raggiungere il territorio dell’I.S. («vieni allo Stato e lascia il paese della miscredenza giuro su Allah che qui troverai la tua dignità e sarai giudicato dal libro di Allah»), ed il B. manifestava la propria intenzione di farlo al più presto («fratello, avrai belle notizie a breve. Mi sto impegnando, ho trovato un filone. Allah ci aiuti e su di lui bisogna procedere», «giuro su Allah che ho l’onore e l’orgoglio per comunicare con voi… e che mi fa unire a voi al più presto»)[24]; una conversazione che l’imputato B. aveva avuto durante il suo soggiorno in Tunisia (avvenuto nel periodo delle indagini preliminari e monitorato dagli investigatori) con un soggetto dalla Corte ritenuto «contiguo» agli attentati lì avvenuti proprio in quel periodo[25]. Questi avrebbe procurato all’imputato dei contatti utili per riuscire ad entrare nello Stato Islamico («grazie ah, stavo parlando con il nostro fratello, mi ha detto di contattarlo quando prendi l’aereo per la Turchia. Per farti capire come fare»; «contattalo così ti dirà quello che devi fare di preciso»).

 

7. Calate in questo quadro, rileva la Corte che le condotte tenute in Italia dagli imputati non possono essere classificate come un «agire individuale», bensì devono essere considerate vera e propria partecipazione all’I.S., organizzazione – lo si ripete – caratterizzata da un’estrema flessibilità interna e capace di «operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità»[26].

Una volta acclarato che non si tratta di un agire individuale, la Corte precisa che il delitto di cui all’art. 270bis deve ritenersi integrato anche con riferimento a chi realizzi «condotte di supporto all’azione terroristica… quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda… all’arruolamento», ovvero tutte quelle funzionali all’attuazione del programma dell’organizzazione[27].

 

8. Tuttavia, guardando ad uno degli aspetti più delicati della repressione del terrorismo di matrice islamista, i giudici sottolineano che a questa anticipazione della soglia di punibilità devono rimanere «estranee le manifestazioni di un’adesione meramente psicologica»[28], giacché, come ha affermato la Corte di Cassazione, l’associazione con finalità di terrorismo è un reato di pericolo presunto diretto ad apprestare tutela «contro uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono proponendosi il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell’ordine democratico, intendendosi per programma l’insieme di propositi concreti e attuali di violenza e non posizioni meramente ideologiche che, di per sé, ricevono tutela proprio dall’ordinamento democratico e pluralistico che contrastano»[29].

Al fine di accertare l’adesione a tale programma criminoso, in giurisprudenza sono stati ritenuti elementi concreti denotanti la partecipazione ad un’associazione terroristica (oltre che le attività sopra indicate) tutti quei «propositi eversivi degli aderenti espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire per “fare jihad” e con la ricerca di un contatto operativo che consentisse loro di tradurre in pratica i propositi di morte»[30], elementi entrambi ritenuti accertati dai giudici nel caso de quo.

 

9. Ecco quindi che la presenza di una struttura operativa assai rudimentale e poco tangibile fa sì che l’indagine sulla sussistenza o meno del delitto di cui all’art. 270bis comporti un «percepibile spostamento del baricentro valutativo verso la componente psichica del delitto»[31], che consiste in un “dolo specifico”, corrispondente al «perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l’attività dell’intera associazione» (Cass. Sez. I, n. 34989 del 2010). Elemento, questo, che nel procedimento de quo i giudici hanno potuto accertare attraverso l’analisi delle conversazioni tra i due imputati intercettate nel corso delle indagini.

 

* * *

 

10. La motivazione della sentenza in commento, ricostruendo analiticamente le peculiarità della strategia dello Stato Islamico, offre alcuni interessanti spunti di riflessione. L’esperienza degli ultimi anni mostra che le organizzazioni terroristiche di matrice islamista non hanno quasi nulla in comune con le “comuni” associazioni per delinquere (anche di stampo mafioso), su cui la giurisprudenza ha nel tempo disegnato i contorni del reato associativo. Tenendo in considerazione quanto esposto nel punto 5) della presente nota, si potrebbe dire che la chiamata al jihad lanciata dall’I.S. integri un generale invito ad aderire all’organizzazione (raggiungendo la terra dello “Sham” o attuando il jihad altrove). Secondo i giudici, però, la condotta di un singolo potrebbe qualificarsi come “partecipazione” ad una siffatta organizzazione soltanto quando questi si sia messo a sua disposizione, o abbia dei contatti (pur sporadici) con essa.

Opportuna è poi l’equiparazione di una siffatta organizzazione ad una “rete”, ciò che rende sufficiente, per farne parte, entrare in contatto con un suo singolo “nodo”. L’osservazione è condivisibile, soprattutto se si tiene conto di due fattori: da una parte le straordinarie dimensioni che ha assunto lo Stato Islamico, che però deve essere sempre considerata un’organizzazione terroristica (anche in virtù delle sopra citate risoluzioni internazionali) e non già una semplice “organizzazione politica”, come pretende di presentarsi nella propaganda che diffonde da anni; dall’altra il massiccio utilizzo che questa organizzazione fa dei vari social network, che sono divenuti veri e propri spazi di arruolamento virtuali.

Questa impostazione consente poi di far luce su un altro punto. Il fatto che la ricerca di un “contatto” da parte di un soggetto al fine di organizzare il viaggio verso i territori dell’I.S. possa essere considerato quale elemento «denotante la partecipazione ad un’associazione terroristica» implica, appunto, che la condotta partecipativa (magari ad un’autonoma cellula) debba risultare già da altri elementi. Non potrebbe, cioè, farsi discendere la partecipazione di un soggetto direttamente allo Stato Islamico dalla sola ricerca di un modo per raggiungere i territori da esso occupati, o dall’autonoma preparazione del proprio viaggio avulsa da un contesto associativo. E nemmeno quest’ultima condotta potrebbe esser fatta rientrare nel perimetro dell’art. 270quater.1 c.p. («organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo») che, evidentemente, punisce chi organizza il viaggio con finalità di terrorismo altrui, e non il proprio.

Solo tale lettura, ad avviso di chi scrive, pare coerente con le stesse novità normative introdotte dalla riforma del 2015: l’art. 4, lett. d., del d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia) prende infatti in considerazione proprio gli «atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti… a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies c.p.», e in presenza di essi legittima un intervento meramente preventivo, e non ancora repressivo.

 

[1] Cfr. p. 7 della sentenza.

[2] Cfr. p. 12 della sentenza.

[3] Cfr. p. 13 della sentenza.

[4] Cfr. p. 10 della sentenza.

[5] Le parti hanno prestato il consenso all’acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e in dibattimento non vi è stata alcuna attività istruttoria, comportamento processuale che è stato positivamente valutato dai giudici in sede di commisurazione della pena

[6] Cfr. p. 48 della sentenza.

[7] Cfr. p. 19 della sentenza.

[8] Cfr. p. 21 della sentenza.

[9] Cfr. p. 47 della sentenza.

[10] Cfr. p. 30 della sentenza.

[11] Cfr. p. 29 della sentenza.

[12] Cfr. p. 23 della sentenza.

[13] Definito “egira” dai combattenti dell’I.S., termine che indica il viaggio compiuto nel 622 da Maometto e dai alcuni devoti musulmani alla volta di Medina.

[14] Cfr. p. 5 della sentenza.

[15] Cfr. p. 7 della sentenza.

[16] Lo stesso W. in una conversazione con B. afferma: «però importante è che muoio anche io sennò dopo problema, prima mi curano e dopo mi picchiano», cfr. p. 24-25 della sentenza.

[17] Cfr. p. 5 della sentenza.

[18] Cfr. p. 9 della sentenza.

[19] Cfr. p. 6 della sentenza

[20] Cfr. p. 46 della sentenza che richiama, proprio in materia di terrorismo internazionale, Cass. Sez. I n. 47489 del 2015 e Cass. Sez. I n. 41093 del 2014.

[21] «… in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico criminale, che funge da catalizzatore dell’affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio», cfr. p. 6 della sentenza, che rinvia a Cass. Sez. V n. 31389 del 2008.

[22] Cfr. p. 7 della sentenza.

[23] Cfr. p. 38 della sentenza.

[24] Cfr. p. 39 della sentenza.

[25] Cfr. p. 41 della sentenza.

[26] Cfr. Cass. Sez. V, n. 31389 del 2008.

[27] Cfr. Cass. Sez. VI n. 46308 del 2012.

[28] Cfr. p. 8 della sentenza.

[29] Cass. Sez. I, n. 30824 del 2006.

[30] Cfr. Cass. sez. VI n. 46308 del 2012.

[31] Cfr. p. 9 della sentenza che rinvia a Corte di Assise d’Appello di Milano, Sez. II, sentenza n. 4011 del 10 maggio 2011.