1 giugno 2017 |
I margini applicativi della condotta di partecipazione all’associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all’esecuzione del programma criminoso
Riflessioni sulla più recente casistica in materia di terrorismo islamico
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2017
Abstract. Passando per l’analisi della più recente casistica di merito, l’Autore sostiene che la condotta di partecipazione, non potendo essere ridotta a mera adesione psicologica dell’agente rispetto al programma criminale dell’associazione, dovrebbe essere valutata alla stregua dell’effettivo contributo alla realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’art. 270-sexies c.p., mediante l’accertamento in concreto della effettiva capacità della struttura criminale di mettere in opera il programma criminoso, in modo da tracciare una marcata linea di distinzione dalle condotte di agevolazione di cui agli artt. 270-ter ss. c.p.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso “Fathima”. – 2.1. Il capo di imputazione e la decisione del GUP. – 3. Il modus operandi delle organizzazioni terroristiche di matrice islamico-fondamentalista. – 3.1. La condotta di partecipazione. – 4. La significatività del ruolo rivestito e dell’apporto fornito all’associazione criminale. – 5. Il rapporto tra la condotta di partecipazione e i reati c.d. di sostegno. – 6. Conclusioni.