ISSN 2039-1676


23 novembre 2018

Due comunicati dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale su recenti modifiche e progetti di riforma del sistema penale: pena carceraria e politiche criminali

Riceviamo e pubblichiamo due comunicati dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale in tema – rispettivamente – di pena carceraria e di recenti politiche criminali.

 

Comunicato in tema di pena carceraria

L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale esprime preoccupazione per alcune opzioni di politica sanzionatoria penale profilate nel “Contratto del Governo del cambiamento” e ora in corso di progressiva attuazione, rilevando l’opportunità che le legittime scelte politiche della maggioranza parlamentare tengano conto del quadro costituzionale e delle indicazioni provenienti dalle consolidate acquisizioni delle scienze penalistiche.

In particolare, si auspica che il tema della sicurezza dei cittadini non sia affrontato esclusivamente, né prevalentemente, sul terreno della pena carceraria: le rilevazioni criminologiche mostrano infatti che il carcere, più di ogni altra tipologia sanzionatoria, genera recidiva, e mette quindi a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Di qui l’esigenza di fare ricorso alla pena carceraria solo in quanto appaia assolutamente necessaria, per mancanza di altri strumenti sanzionatori in grado di rispondere altrettanto efficacemente a un determinato fenomeno criminale.

Inoltre, nei limiti in cui il carcere appaia strumento indispensabile di tutela della collettività, si richiama l’attenzione sull’opportunità che in carcere siano previsti alcuni spazi per scelte responsabili del detenuto, così da creare condizioni di vita reclusa progressivamente sempre più prossime, nei limite del possibile, a quelle alle quali il condannato farà ritorno, una volta espiata la pena: di questa esigenza si dovrebbe tener conto, allorché si procedesse, come prospettato nel Contratto di Governo, a rivedere e modificare il protocollo della sorveglianza dinamica e del regime penitenziario aperto.

Un fondamentale apporto alla reintegrazione sociale del condannato a pena carceraria, secondo quanto previsto dall’art. 27 co. 3 Cost., può venire inoltre da un equilibrato dosaggio tra flessibilità della pena in fase esecutiva e certezza dei criteri di adeguamento ai progressi compiuti dal condannato in un percorso di graduale ritorno alla società libera. Va sottolineato che i tassi di recidiva di chi ha scontato la pena, in tutto o in parte, nella forma di una misura alternativa al carcere sono di gran lunga inferiori a quelli che si registrano tra coloro che hanno scontato la pena per intero tra le mura carcerarie.

Chi abbia a cuore la sicurezza dei cittadini e una vita sociale ordinata dovrebbe dunque guardarsi, a nostro avviso, dalla tentazione di demonizzare le misure alternative e in genere le pene non carcerarie: a dispetto di pregiudizi diffusi nell’opinione pubblica, meno carcere può significare più sicurezza per i cittadini.

L’esigenza di fare ricorso a pene non carcerarie appare inoltre avvalorata dal fenomeno del sovraffollamento nelle carceri, che – messo temporaneamente sotto controllo, per effetto di una serie di interventi di riforma, tra il 2013 e il 2015 – torna ora a profilarsi a ritmi incalzanti: né una definitiva soluzione del problema potrà venire soltanto dalla costruzione di nuovi istituti penitenziari, secondo una strada già intrapresa senza successo nel recente passato.

Quanto infine al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis ord. penit., si segnala che i problemi prospettati da tale disciplina non possono esaurirsi in una ricerca di “effettivo rigore”, come si afferma nel Contratto di Governo, ma riguardano piuttosto la ridefinizione dei contenuti della misura alla luce di effettive esigenze di ordine e di sicurezza: le uniche, secondo quanto sottolineato di recente dalla Corte costituzionale, in grado di legittimare particolari restrizioni di libertà, oltre quanto previsto per la normale condizione del detenuto.

 

* * *

 

Comunicato sulle recenti politiche criminali

L’Associazione italiana dei Professori di Diritto penale, all’esito del convegno del 9-10 novembre 2018, dedicato a un programma di lavoro sulla riforma del diritto penale, esprime una forte preoccupazione per la gestione della “questione penale” nel suo complesso, nella attuale situazione politica.

La cultura giuridica è ben consapevole dei problemi, di vitale importanza, posti da forme di criminalità particolarmente gravi del nostro tempo (terrorismo internazionale, mafie, corruzione e frodi, violenza diffusa, e in genere le molteplici forme della criminalità nel mondo d’oggi). Il fine fondamentale del diritto criminale/penale, espressione del monopolio statuale della forza, è l’osservanza dei precetti legali: precetti importanti per la civile convivenza, radicati nella nostra tradizione o in sviluppi condivisi della modernità. Nelle democrazie liberali, il diritto e il processo penale sono anche garanzia di libertà, limite, in quanto diritto, alla forza del potere punitivo.

Filo conduttore delle attuali politiche del diritto penale è l’esibizione di severità sempre maggiore (soprattutto, ma non solo, come aumenti di pene edittali). È una tendenza presente anche nel passato, intrecciata con linee diverse, di cauta deflazione penalistica. In questo avvio di legislatura è il segno dominante, tipico del populismo penale (non solo in Italia): le leggi penali (e già le proposte di legge) usate come messaggi volti a coagulare consensi, a soddisfare un “sentimento di giustizia” repressiva e vendicativa, e paure non sempre fondate su dati di realtà; spesso alimentate anche da una propaganda mirata. ‘Governo della paura’, è stato definito questo tipo di approccio: un uso propagandistico (supportato dai mass media) del diritto punitivo, che minaccia di punire o di punire sempre di più, come se la minaccia di maggior pena di per sé significasse un rafforzamento della tutela. La torsione comunicativa appare particolarmente evidente nella ricezione del linguaggio della pubblicità commerciale: legge spazzacorrotti, come se la legge fosse un utensile di pulizia domestica, da piazzare sul mercato.

Pura propaganda è il portare al centro della discussione questioni prive di qualsiasi rapporto con problemi di oggi, come la proposta di bloccare definitivamente il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (o magari anche prima). Gli effetti del blocco si verificherebbero in un futuro lontano, alla scadenza dei termini di prescrizione di reati commessi dopo l’approvazione della riforma, perché la prescrizione è un istituto di diritto penale sostanziale, per il quale vale il principio di legalità/irretroattività ex art. 25 Cost. (vedi la giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo sul caso Taricco). Nel frattempo, potranno essere verificati gli effetti della riforma Orlando, in vigore già da più d’un anno, che ha introdotto la sospensione della prescrizione per tempi definiti nelle fasi dei giudizi d’impugnazione.

Oggi più che semplicemente discutere le concezioni del diritto e della giustizia penale, ci troviamo qui a vederne attuate alcune che rischiano di avere un impatto distorsivo, se non devastante sul sistema. La prescrizione quale causa estintiva si giustifica per l’affievolirsi, nel corso del tempo, delle ragioni che sostengono la risposta punitiva, per l’irragionevole durata del tempo intercorso tra il commesso reato e il momento della decisione. Se si blocca la prescrizione dopo la condanna in primo grado, a quel punto qualsiasi reato, grave o lieve, in via di principio prescrittibile diverrebbe parimenti imprescrittibile.

È aperta fra i giuristi una seria discussione su tale proposta, che è pensata dal punto di vista dell’autorità: ne sarebbero effetto pratico condanne anche molto tardive, sul cui statuto di giustizia sarebbe opportuna una riflessione pacata, non segnata da una continua tensione massmediatica ma poco informativa. Soprattutto, un effetto pratico non sarebbe quello dello snellimento del processo penale, perché il blocco della prescrizione non incentiva il giudicante ad accelerare la decisione.  Con impatto opposto a quello desiderato sia quanto ai tempi della sottoposizione ai meccanismi punitivi e sia quanto alla durata del processo.

Sono aspetto caratterizzante (il più inquietante) di questa fase, le proposte di un penale perpetuo, soprattutto detentivo, che annuncia l’abbandono di istituti riparativi diversi da qualche vecchio condono. Più ergastolo, è il senso della proposta di escludere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con tale pena. Ma anche sanzioni interdittive perpetue, Daspo perpetuo, blocco della prescrizione. Giustizia infinita. E ad impatto carcerario massimo.

Quanto più si espande, tanto più il diritto penale diventa esso stesso un’emergenza, che si aggiunge alle emergenze criminali e rende più difficili le risposte. Rende più complesso e più lento il lavoro giudiziario; più gravi i problemi già assai gravi dell’esecuzione penale.

In definitiva: si intravedono distorsioni create dal legislatore, non dalla criminalità, che rendono lo stesso diritto penale un’emergenza, prima di quanto non lo sia il delitto.

Per la cultura penalistica, che ha radice in Beccaria ed è impegnata a costruire modelli di diritto ragionevole, è sempre apparso molto forte il monito di Hommel, il Beccaria tedesco: “chi stabilisce per i crimini pene più dure di quelle che richieda la necessità, è un assassino”. Se non se ne accetta il radicale giudizio, vige peraltro la massima di non usare l’uomo come mezzo per fini che superano la misura della proporzione e della necessità insieme:  ed è ciò che quel monito esprime, trovando ingresso nel principio della “personalità” della responsabilità penale (art. 27, co. 1, Cost.) proprio con riferimento agli abusi sanzionatori. Qualunque addetto ai lavori sa che è illusorio attendersi (e ingannatorio prospettare) una più efficace prevenzione mediante l’aumento delle pene minacciate. Su questa strada siamo arrivati a un sistema di pene già il più severo in Europa, senza avere risolto i reali problemi di contrasto alla criminalità, e tanto meno i problemi di razionale e civile risposta al commesso reato, mentre vorremmo una giustizia rispondente al senso di umanità che per la Costituzione (art. 27, co. 3) deve essere rispettato in qualsiasi risposta punitiva.

Al rischio penale (e ancor più al rischio di finire sotto processo) siamo esposti tutti, in relazione ad attività della vita quotidiana (circolazione stradale, vita familiare, uso di social network) e professionale (come pubblici dipendenti, medici, imprenditori, politici, giornalisti, e in genere qualsiasi attività regolata da leggi penalmente sanzionate). Tutti chiediamo al diritto penale protezione dei nostri diritti, nel rispetto dei diritti di tutti e di principi di giusta proporzione. Proprio questa estensione massima del penale accentua il rischio di un cortocircuito punitivo indotto da una legislazione che, pensata forse per certi tipi d’autore più devianti e segnati da carriere criminali, può in realtà coinvolgere tutti.

È dunque con profondo senso di preoccupazione che i professori di diritto penale, per il tramite della loro associazione aperta al pluralismo ideale e politico, esprimono - al di là del merito delle singole proposte oggi sul tappeto – il disagio per la riduzione dei problemi del penale a temi di propaganda, e per prospettate torsioni tanto punitive sulla carta, quanto controproducenti per una ragionevole costruzione e difesa di una legalità rispettosa dei diritti di tutti.

In questo spirito l’AIPDP si propone di continuare a dare un contributo di riflessioni e proposte, che possa servire per le valutazioni nella sfera pubblica e per decisioni di chi ne ha la responsabilità politica.