Sommario:
1. Introduzione
2. La vicenda del ricorrente e la pronuncia del Tribunale federale svizzero
3. I motivi di ricorso e le repliche del Governo svizzero
4. La pronuncia della Corte EDU
1. Introduzione
Con la sentenza qui allegata, la Corte EDU è tornata a occuparsi del diritto dell’individuo di decidere quando e in che modo porre fine la propria vita, che – come aveva già avuto modo di affermare nel caso Pretty c. Regno Unito, sia pure in modo assai più sfumato – costituisce uno degli aspetti in cui si sostanzia il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 Cedu.
Lo ha fatto, nondimeno, in un contesto normativo del tutto diverso, nel quale la condotta di chi assiste il suicida per motivi non egoistici è esente da pena: l’art. 115 del codice penale svizzero subordina infatti la rilevanza penale dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio alla circostanza che l’autore del reato sia stato mosso da un motivo egoistico, ricollegandovi in tal caso una pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
Prima di guardare più da vicino alla pronuncia della Corte EDU – assai diversa nei toni rispetto all’unico precedente specifico in materia – conviene tuttavia prendere le mosse dalla situazione del ricorrente e dal complicato iter di ricorsi amministrativi e giurisdizionali da questi proposti davanti alle competenti autorità svizzere.
2. La vicenda del ricorrente e la pronuncia del Tribunale federale svizzero
Il ricorrente, affetto da oltre vent’anni da una sindrome affettiva bipolare, aveva tentato invano di suicidarsi per ben due volte ed aveva trascorso vari periodi di soggiorno presso cliniche psichiatriche.
Determinato a portare a termine il proposito di porre fine alla propria vita, che riteneva di non poter più affrontare in maniera dignitosa proprio a causa della malattia, egli si era rivolto a numerosi psichiatri per ottenere la prescrizione di una sostanza che, in una determinato dosaggio, gli avrebbe consentito di morire in modo sicuro e indolore.
A fronte del loro diniego, aveva proposto numerosi ricorsi in sede amministrativa per ottenere dalle autorità sanitarie la sostanza in questione anche in mancanza di una prescrizione medica; ricorsi che, nondimeno, non erano mai stati accolti.
Aveva allora presentato ricorso all’autorità giurisdizionale, lamentando la lesione della libertà individuale sancita dall’art. 10 della Costituzione svizzera e del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 Cedu.
Nel novembre 2006, tuttavia, il Tribunale federale aveva rigettato il ricorso.
Il Tribunale aveva in particolare operato una distinzione tra il diritto all’autodeterminazione, che ai sensi dell’art. 8 CEDU include il diritto dell’individuo a decidere quando e in che modo porre fine alla propria vita, e un – inesistente – diritto a ottenere l’assistenza al suicidio da parte dello Stato o di terzi. Lo Stato ha, piuttosto, l’obbligo fondamentale di proteggere la vita; e se deve radicalmente escludersi che tale obbligo possa essere fatto valere contro la volontà espressa di una persona capace di autodeterminarsi, ciò non toglie che lo Stato medesimo debba adottare procedure idonee a verificare che la scelta di suicidarsi sia libera ed esprima realmente la volontà dell’interessato.
Il caso di specie – aveva rilevato ancora il Tribunale – non poteva dunque essere paragonato a quello deciso dalla Corte EDU con la sentenza Pretty c. Regno Unito, poiché la questione controversa non riguardava la garanzia dell’impunità per chi avesse prestato al ricorrente assistenza al suicidio (che non era neppure posta in causa, stante il dettato normativo inequivoco del menzionato art. 115 del codice penale svizzero), ma la sussistenza in capo agli Stati firmatari dell’obbligo positivo, derivante dall’art. 8 CEDU, di fare in modo che il ricorrente potesse porre fine alla propria vita in modo sicuro e indolore ottenendo a tal scopo, in deroga alla legge, una sostanza che poteva essere somministrata solo su prescrizione medica.
Un simile obbligo positivo – concludevano i giudici svizzeri – non può essere tratto dall’art. 8 CEDU; e, d’altra parte, la previsione legislativa della necessità della prescrizione medica per ottenere una sostanza la cui assunzione avrebbe potuto causare la morte deve ritenersi un’interferenza necessaria e proporzionata ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU.
In seguito alla pronuncia del Tribunale federale, il ricorrente aveva inviato a 170 psichiatri della zona in cui risiedeva una lettera nella quale esponeva il proprio fermo proposito di suicidarsi e chiedeva che gli fosse effettuata una perizia psichiatrica al fine di ottenere la somministrazione della sostanza che fino a quel momento gli era stata negata.
Non aveva ottenuto, tuttavia, alcuna risposta positiva: alcuni degli psichiatri interpellati avevano opposto un rifiuto per mancanza di tempo e/o delle competenze necessarie, altri per ragioni etiche, altri ancora perché sostenevano che la malattia da cui egli era affetto potesse essere trattata.
3. I motivi di ricorso e le repliche del Governo svizzero
Il ricorrente si rivolgeva dunque alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU: la limitazione del diritto al rispetto della vita privata sancito da detta norma non si giustificava, a suo avviso, né in funzione della protezione della sua vita né degli interessi legati alla salute o alla sicurezza pubbliche; e l’impossibilità di trovare uno specialista disposto a effettuare la perizia psichiatrica aveva reso il suo diritto al rispetto della vita privata del tutto illusorio.
A questo proposito, il ricorrente metteva in luce in particolare come la circostanza che la magistratura avesse aperto indagini penali nei confronti di molti dei medici che, negli anni precedenti, avevano prestato assistenza al suicidio nei confronti di altri malati avesse di fatto condizionato la scelta dei terapeuti, frenando anche quelli che – se avessero avuto la certezza di non incorrere alcun “rischio penale” – avrebbero dato una risposta positiva alla sua istanza.
Secondo il Governo svizzero, invece, nel caso di specie non vi era stata alcuna limitazione indebita al diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 Cedu, in primo luogo perché la malattia del ricorrente non gli impediva di agire manu propria ed esistevano moltissimi altri modi per porre fine alla propria vita; e in secondo luogo perché la legislazione svizzera in tema di aiuto al suicidio è assai più permissiva di quella della gran parte degli Stati del Consiglio d’Europa.
La restrizione all’accesso alla sostanza di cui il ricorrente avrebbe voluto servirsi, inoltre, si fondava su una adeguata base legale, perseguiva il fine legittimo di protezione della salute e della sicurezza pubblica unitamente a quello della prevenzione dei reati, e soprattutto non valicava i limiti della necessità e della proporzione. La necessità di una perizia psichiatrica completa e approfondita, in particolare, emergeva alla luce della considerazione che, per la psichiatria, gli istinti suicidi sono il sintomo di una malattia psichica, e dunque è indispensabile distinguere tra la volontà di porre fine alla propria vita come espressione di un disturbo patologico e la volontà di suicidarsi come scelta libera, autonoma e duratura.
In riferimento all’accesso effettivo a tale perizia, il Governo rilevava come, da un lato, non si sapesse in base a quali criteri il ricorrente avesse individuato i 170 medici destinatari della lettera e, dall’altro, il suo rifiuto preventivo di qualsiasi terapia avesse certamente avuto un peso determinante nella risposta negativa data da questi ultimi.
Ad avviso del Governo, il ricorrente avrebbe certamente potuto trovare un medico disponibile ad effettuare la perizia psichiatrica e ad accompagnarlo alla morte qualora si fosse accertato che la sua volontà di suicidarsi era autentica: in Svizzera, infatti, l’aiuto al suicidio di una persona affetta da una malattia psichica non è soltanto ammissibile in punto di diritto, ma è stato effettivamente praticato almeno in 12 casi. I procedimenti penali aperti nei confronti dei medici che avevano prestato assistenza agli aspiranti suicidi, d’altra parte,avevano riguardato casi in cui l’operato del medico era affetto da errori manifesti o si caratterizzava per una assoluta superficialità; e non a caso c’erano stati casi in cui nessun procedimento penale era stato aperto.
In conclusione, non poteva affermarsi che il diritto del ricorrente a morire in modo dignitoso fosse “teorico o illusorio”, come questi sosteneva.
4. La pronuncia della Corte EDU
La Corte ha ripreso con forza l’orientamento già espresso nel caso Pretty c. Regno Unito per affermare che “il diritto di un individuo di decidere quando e in che modo porre fine la propria vita, a condizione che egli sia in condizione di orientare liberamente la propria volontà a tal fine e di agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione” (§ 51). Ha nondimeno fatto ricorso alla tecnica del distinguishing per segnare le differenze tra il caso di specie e quello della vicenda Pretty (richiamando peraltro, in buona parte, le argomentazioni del Tribunale federale svizzero):
a) in questo caso, a differenza che in Pretty, l’oggetto della decisione non riguarda il diritto a porre fine alla propria vita, né l’eventuale possibilità di sottrarre all’area del penalmente rilevante la condotta di chi abbia prestato aiuto all’aspirante suicida;
b) nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non solo sostiene che la propria vita fosse difficile e dolorosa, ma anche che non avrebbe potuto affrontare un suicidio dignitoso senza la sostanza per cui l’ordinamento svizzero richiedeva la prescrizione medica;
c) infine, contrariamente alla signora Pretty, il ricorrente non è affetto da una malattia degenerativa incurabile che gli impedisca di porre materialmente fine alla propria vita.
La Corte si chiede allora se esista obbligo positivo per le autorità dello Stato, derivante dall'art. 8, di assumere le misure necessarie a permettere un suicidio dignitoso.
Nell’effettuare il bilanciamento degli interessi in gioco – finalizzato a verificare se tale obbligo discenda effettivamente dalla Convenzione, e quali siano i suoi limiti – deve essere preso in considerazione il contrapposto obbligo in capo a ciascuno Stato membro, discendente dall'art. 2, di impedire che una persona sottoposta alla sua giurisdizione ponga fine alla propria vita se la sua decisione non è libera e consapevole.
Poiché il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri gioca un ruolo fondamentale nell’individuare il punto di equilibrio fra questi due interessi in conflitto, ed è dunque di capitale importanza determinarne con precisione l’ampiezza, i giudici di Strasburgo – dopo aver rilevato, all’esito di un’analisi comparatistica, come le soluzioni adottate dagli Stati membri in materia siano assai diverse – hanno concluso che gli stessi godono di un margine di apprezzamento considerevolmente ampio sul punto, che non può non riverberarsi sul giudizio di violazione o di non violazione della Convenzione demandato alla Corte EDU.
Nel fare applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il collegio giudicante ha ritenuto anzitutto che il regime di autorizzazione medica previsto dall’ordinamento svizzero per la sostanza in questione perseguisse il fine legittimo di evitare decisioni precipitose e di prevenire gli abusi (e, in particolare, di impedire che un individuo non compos sui ottenesse una dose mortale della stessa). Tali esigenze – hanno precisato i giudici di Strasburgo – si fanno ancora più pressanti laddove lo Stato abbia adottato un approccio liberale in materia, come appunto nel caso della Svizzera, essendo necessario in tal caso che si prendano misure idonee a prevenire l’intervento di organizzazioni che si muovono nell’illegalità e nella clandestinità.
In merito alla questione dell’accesso effettivo a una perizia psichiatrica cui era condizionata la possibilità di ottenere la sostanza richiesta dal ricorrente, la Corte non ha escluso che gli psichiatri si fossero mostrati reticenti di fronte alla richiesta di prescrizione di una sostanza mortale, e ha rilevato come la minaccia di sottoposizione a sanzioni penali abbia potuto esercitare sugli stessi l'effetto di scoraggiarli di collaborare ai propositi suicidi del ricorrente. Ha ritenuto, tuttavia, che le obiezioni del Governo – secondo cui le modalità di redazione della lettera erano tali da scoraggiare l’intervento degli psichiatri – fossero condivisibili, ancor più perché la richiesta era stata inoltrata immediatamente dopo la pronuncia negativa del Tribunale federale svizzero.
“Anche a voler supporre che gli Stati abbiano un obbligo positivo di adottare le misure idonee a facilitare un suicidio dignitoso” – hanno dunque concluso i giudici della prima sezione – “le autorità svizzere non hanno violato tale obbligo nel caso di specie”.