ISSN 2039-1676


15 marzo 2017 |

La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale

Il contributo costituisce il testo, con revisioni e annotazioni, della relazione svolta dall’Autore a Bayreuth, al Convegno internazionale dei comparatisti tedeschi (35. Tagung für Rechtsvergleichung), sul tema “Religion, Werte und Recht”, nei giorni 10-12 settembre 2015, nell’ambito di una sessione dedicata a “Sterbehilfe und Hilfe zum Suizid” (eutanasia e aiuto al suicidio); il lavoro è già stato pubblicato in ZStW, 2016, pp. 1-23 e, in lingua italiana, in Rivista italiana di medicina legale, n. 2/2016, pp. 555-581; si ringrazia Giuffrè Editore per aver acconsentito alla nuova pubblicazione del contributo nella nostra Rivista. Trattandosi di contributo già accettato per la pubblicazione, il lavoro non è stato sottoposto alla procedura di peer review prevista dalla nostra Rivista.

 

Abstract. Lo studio mette in chiaro che la situazione del malato in condizioni irreversibili e di crudele sofferenza per malattie incurabili, resa possibile dalla stessa medicina che consente un prolungamento della vita straordinario, ma anche artificiale o innaturale, è diversa da quella di qualsiasi altro soggetto che viene protetto dalle norme a tutela della vita. Nel rifiuto delle cure, riconosciuto a livello internazionale come diritto pieno anche quando il suo esercizio conduca a morire dopo pochi minuti, è contenuto già il riconoscimento del diritto di morire. Nel caso Englaro (come in quelli Cruzan, Schiavo, Bland e Lambert) quel diritto è stato addirittura riconosciuto attraverso un terzo, per realizzare un omicidio doloso e non “del consenziente”. La costruzione di diritti infelici come diritti fondamentali del malato non può essere lasciata al solo diritto giurisprudenziale, anche se grazie a esso sono nati come diritti che già ora limitano le incriminazioni (aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, omicidio). La comparazione con gli ordinamenti tedesco, svizzero, olandese, belga, offre un ventaglio di esperienze diverse orientate alla compassione e non all’indifferenza rispetto all’autonomia e alle sofferenze di malati che non sono suscettibili o desiderosi di sole cure palliative. Essa aiuta anche a comprendere la relatività della distinzione tra agire e omettere e tra condotta di autore e di partecipe in queste situazioni scriminate di aiuto a morire e non solo nel morire.

 

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. La disciplina italiana, in generale. – 2. Cenni critici sull’istigazione e l’aiuto alla morte di mano propria (art. 580 c.p.). – 3. Questioni controverse dell’aiuto diretto a morire (art. 579 c.p.) tra legge e prassi. – 4. La nascita di nuovi diritti del malato secondo la giurisprudenza. I ben differenti casi Welby ed Englaro a confronto. – 5. Raffronto tra i casi Englaro e Tony Bland. – 6. Due distinti diritti fondamentali: il diritto a un aiuto nel morire e il diritto di morire. – 7. Sviluppo e costruzione di due diritti fondamentali. – 8. La debolezza delle soluzioni del diritto giurisprudenziale e dell’autoregolamentazione sociale. Raffronto tra le discipline in Italia, Germania e Svizzera. – 9. La via olandese. – 10. Alcune conseguenze e i compiti successivi. – 11. Condotta attiva nell’interruzione di un decorso causale immediatamente salvifico e condotta attiva di causazione immediata della morte. Equivalenze. – 12. Diritti infelici.