ISSN 2039-1676


19 febbraio 2013 |

Una cauta pronuncia della Corte europea in tema di eutanasia attiva

Corte EDU, sez. V, sent. 19 luglio 2012, Koch c. Germania, ric. n. 497/09

1. Con la sentenza in commento - relativa a un caso del quale in questa rivista si era già dato conto in merito alla decisione sulla ricevibilità nel luglio 2011 (cfr. V. Maisto, La Corte EDU dichiara ammissibile un ricorso in tema di eutanasia attiva, nota a Corte EDU, sez. V, Koch c. Germania, ric. n. 497/09) - la Corte europea torna ad occuparsi dello spinosissimo tema dell'eutanasia attiva[1], cioè di quei casi in cui la morte è causata da una condotta umana attiva che anticipa il momento del decesso naturale, allo scopo di sottrarre il paziente alle sofferenze conesse a una patologia incurabile.

 

2. Il leading case in materia è rappresentato dalla sentenza Pretty c. Regno Unito (Corte EDU, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, ric. n. 2346/02),  che conviene qui brevemente sintetizzare allo scopo di fornire il necessario background per comprendere la decisione odierna.

In quell'occasione, una donna affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) aveva espresso il desiderio che il marito ponesse fine alle proprie sofferenze somministrandole una sostanza letale, e aveva chiesto all'organo di vertice della Procura inglese (il Director of Public Prosecutions) di dichiarare che non avrebbe aperto alcun procedimento penale nei suoi confronti. Avendo la procura inglese rifiutato di emettere una tale dichiarazione, la donna aveva proposto una serie di ricorsi avanti alle giurisdizioni inglesi, dolendosi del contrasto tra tale rifiuto e una serie di disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui gli artt. 2, 3 e 8 CEDU. Esauriti invano i ricorsi interni in seguito alla pronuncia definitiva di rigetto da parte della House of Lords, la signora Pretty propose in fine ricorso alla Corte europea, la quale tuttavia giudicò anch'essa infondato il suo ricorso.

Per quanto riguarda il diritto alla vita, tutelato dall'art. 2 CEDU, la Corte non aderì all'impostazione teorica della ricorrente, secondo la quale il diritto alla vita comprenderebbe al suo interno anche un opposto diritto a non vivere; il dato letterale dell'art. 2 CEDU, secondo i giudici di Strasburgo, non consente di leggere nella norma convenzionale un obbligazione negativa in capo allo Stato, consistente precisamente nel lasciare all'individuo il diritto di scegliere se vivere o meno.

Circa il divieto di trattamenti inumani o degradanti, la lettura offertane dalla ricorrente andava esattamente nel senso opposto rispetto a quella dalla stessa prospettata in riferimento all'art. 2 CEDU: sarebbe qui entrato in gioco l'obbligo positivo per lo Stato di evitare trattamenti inumani o degradanti agli individui, quali sarebbero nel caso di specie le insopportabili e non dignitose condizioni di vita cui essa era sottoposta nella fase terminale della sua malattia. La Corte però escluse una violazione dell'art. 3 CEDU, dal momento che nelle sofferenze patite dalla ricorrente non era riscontrabile alcuna responsabilità da parte dello Stato, e dal momento che interpretando altrimenti - cioè accogliendo l'idea che dall'art. 3 CEDU discenderebbe l'obbligo positivo di evitare i maltrattamenti - si sarebbe giunti a un risultato confliggente con l'art. 2 CEDU, dal quale non può derivare un diritto a non vivere.

In riferimento all'art. 8 CEDU, infine, entrava in gioco secondo la ricorrente il rispetto della vita privata e il diritto all'autodeterminazione - anche terapeutica - ivi contenuto, consistente nel caso di specie nel diritto a scegliere quando e come morire. La Corte riconobbe qui che il divieto discendente dal Suicide Act 1961 (che sanziona penalmente ogni condotta di assistenza al suicidio) interferisce con il diritto al rispetto della vita privata, che comprende secondo la Corte anche il diritto alla scelta delle cure e a come porre termine alla propria vita. La Corte ritenne, tuttavia, che tale interferenza deve ritenersi legittima ai sensi del secondo comma dell'art. 8, ai fini della tutela dei diritti di terze persone, restando affidata al margine di apprezzamento dei singoli Stati la valutazione se una eventuale opzione di liberalizzazione del suicidio assistito possa far sorgere rischi di abusi a danno dei pazienti più anziani e vulnerabili. 

 

3. Nella recente sentenza Haas c. Svizzera (per la quale si rinvia al contributo di A. Colella A., La Corte EDU s'interroga sulla possibilità che dall'art. 8 CEDU discenda il "diritto ad un suicidio dignitoso", nota a Corte EDU, sez. I, sent. 20.1.2011, ric. n. 31322/07, Pres. Rozakis, Haas c. Svizzera), il ricorrente, un cittadino svizzero affetto da sindrome bipolare, chiedeva che gli fosse procurata una sostanza con cui procurarsi la morte e, vistosi opporre un rifiuto da parte delle autorità svizzere, adiva la Corte europea ritenendo tale rifiuto in contrasto con l'art. 8 CEDU. In questo caso il nodo del contendere non era tanto quello della sussistenza, nell'ordinamento svizzero, di un divieto generale di suicidarsi o di assistenza al suicidio - la legislazione svizzera in materia è, in effetti, una delle più permissive in Europa in questo settore -, quanto dell'eventuale esistenza di un un obbligo positivo in capo agli Stati di porre il paziente in condizioni di ottenere il sostegno necessario per praticare un suicidio dignitoso. Senza chiarire in modo definitivo se un tale obbligo possa dedursi dall'art. 8 CEDU, la Corte ritenne che le condizioni richieste dalla legislazione svizzera per l'ottenimento del farmaco letale, in particolare una perizia psichiatrica ond'evitare che il soggetto richiedente non sia compos sui, non fossero sproporzionate in relazione al contrapposto obbligo, discendente dall'art. 2 CEDU, di impedire che una persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato ponga fine alla propria vita ove la sua decisione non sia libera e consapevole.

 

4. La vicenda portata all'attenzione della Corte di Strasburgo nella sentenza qui in commento è la seguente. La signora Koch, cittadina tedesca, era affetta, a seguito di una caduta, da quadriplegia sensomotoria: completamente paralizzata, necessitava di ventilazione artificiale e continue cure mediche, e aveva un'aspettativa di vita di quindici anni. Decideva quindi, assieme al marito, di porre fine a quella che considera una vita insopportabile e non dignitosa. Nel novembre 2004 chiedeva pertanto all'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici l'autorizzazione al rilascio di una dose di pentobarbital di sodio con la quale procurarsi la morte senza soffrire. L'Istituto però rigettava tale richiesta perché in contraddizione con le finalità del Betäubungsmittelgesetz (la legge sugli stupefacenti tedesca) che regola la materia: l'autorizzazione al rilascio avrebbe potuto essere concessa solo per finalità di sostegno alla vita per persone soggette ad assistenza medica, e mai per il suo opposto, vale a dire per consentire loro di porre fine alla propria vita. 

Nel gennaio 2005 i coniugi Koch sollecitavano l'Istituto federale a modificare la propria decisione; in febbraio, pendente il ricorso, la signora Koch si recava in Svizzera assieme al marito, e lì si procurava la morte in una clinica privata, assistita dall'associazione Dignitas. In marzo, l'Istituto federale confermava la sua precedente decisione, affermando che dall'art. 8 CEDU non potrebbe essere tratto un obbligo positivo in capo agli Stati di facilitare l'atto di suicidio giacché questo si porrebbe in contrasto con l'art. 2 § 2 della Costituzione tedesca che tutela la vita.

Nell'aprile 2005 il signor Koch ricorreva in via giurisdizionale contro questa decisione, ma il Tribunale amministrativo di Colonia dichiara inammissibile il ricorso dal momento che il signor Koch non poteva invocare la lesione di un suo diritto personale; né egli poteva affermare di essere stato leso nel proprio diritto al rispetto della vita matrimoniale e famigliare garantito dall'art. 6 § 1 della Costituzione tedesca, giacché altrimenti ogni lesione del diritto di uno sposo diverrebbe automaticamente lesione del diritto dell'altro; e comunque, il diritto invocato dalla signora Koch all'ottenimento della sostanza letale, avrebbe natura personalissima e non sarebbe pertanto cedibile. In via di obiter dictum, il Tribunale amministrativo osservava che il rifiuto opposto dall'Istituto federale doveva considerarsi legittimo e pienamente corrispondente al dettato dell'art. 8 CEDU, trattandosi d'interferenza con la protezione della vita personale e famigliare necessaria per la protezione della salute e della vita. Il Tribunale amministrativo d'Appello confermava la decisione di primo grado, e la Corte costituzionale tedesca dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Il signor Koch ricorre quindi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

 

5. Il signor Koch lamenta essenzialmente che il rifiuto opposto dalle Corti nazionali a esaminare il merito del suo ricorso contro il rigetto della richiesta presentata da sua moglie all'Istituto federale per i farmaci e dispositivi medici costituisca una violazione del proprio diritto al rispetto alla vita personale e familiare protetto dall'art. 8 CEDU. Egli ritiene che in base all'art. 8 CEDU spettasse a sua moglie un diritto a porre fine alla sua vita con le modalità da essa prescelte - e cioè facendo uso di una sostanza letale nella quiete della sua casa famigliare - non in contrasto con l'art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita ma non contiene un obbligo a vivere fino alla morte naturale. Il rifiuto di esaminare la richiesta della moglie avrebbe comportato una lesione della posizione giuridica dell'odierno ricorrente, giacché la relazione tra marito e moglie era particolarmente stretta (come testimonierebbe il fatto che egli l'abbia accompagnata nel lungo percorso culminato poi nella morte presso la clinica svizzera) e pertanto una lesione di un diritto della seconda si sarebbe trasformata in un'interferenza con la vita del primo.

Il Governo fonda la sua difesa sul rilievo che il ricorrente, al di là dell'inevitabile sofferenza patita per la drammatica situazione della sposa, non potrebbe vantare un autonomo e individuale diritto leso dal rifiuto delle autorità nazionali. Inoltre il rifiuto opposto dall'Istituto federale consisterebbe in un'interferenza col diritto al rispetto della vita privata e famigliare pienamente in linea con le condizioni poste dall'art. 8 § 2 CEDU, come enunciato nella sentenza Pretty c. Regno Unito.

 

6. La prima questione che la Corte europea è chiamata a sciogliere, dunque, riguarda la legittimazione attiva del signor Koch, il quale lamenta la lesione di un proprio diritto individuale, leso di riflesso dalla violazione di quello della moglie. Sul punto i giudici di Strasburgo riconoscono l'intensità del legame personale sussistente tra i due coniugi, e ritengono che le condizioni enunciate nella giurisprudenza convenzionale (ricapitolate al § 44) per stabilire la legittimazione attiva degli eredi o dei parenti di una vittima deceduta siano sussistenti nel caso di specie: (a) viene riscontrata l'esistenza di un forte legame tra il ricorrente e la moglie; (b) viene stabilita l'esistenza di un interesse anche personale del ricorrente, che aveva accompagnato e supportato la signora Koch durante tutte le sue sofferenze; (c) viene evidenziato il fatto che il ricorrente aveva già manifestato un interesse personale alla questione, proponendo ricorso assieme alla moglie. Il signor Koch può pertanto ben dirsi direttamente toccato dal rifiuto opposto dall'Istituto federale a concedere alla moglie una dose di pentobarbital di sodio.

Nel merito, prima di valutare se tale rifiuto costituisca un'illegittima interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e famigliare del ricorrente al metro dell'art. 8 CED, la Corte ritiene che debba esaminarsi la questione preliminare se dallo stesso art. 8 discenda il diritto a che una pretesa come quella azionata dalla signora e dal signor Koch sia esaminata nel merito dai giudizi nazionali.

La Corte richiama, sul punto, i propri precedenti in materia di decisioni di fine vita, e in particolare reitera quanto affermato al § 67 nella sentenza Pretty c. Regno Unito, e cioè che non si possa escludere che impedire all'individuo di scegliere d'interrompere condizioni di fine vita da lui considerate desolanti e non dignitose, costituisca un'interferenza col diritto garantito dalla Convenzione europea all'art. 8. Nella sentenza Haas c. Svizzera - in particolare al § 51 - questo principio era stato ulteriormente sviluppato riconoscendo, in modo meno criptico rispetto al precedente, che il diritto dell'individuo a scegliere come e quando porre fine alla propria vita è uno degli aspetti protetti dall'art. 8 § 1 CEDU. I giudici di Strasburgo deducono da questi precedenti che dall'art. 8 discenda quanto meno il diritto, sul piano procedurale, a che una domanda di assistenza nel porre fine alla propria esistenza sia quanto meno esaminata nel merito dal giudice nazionale al metro dell'art. 8 CEDU.

Volgendo allora lo sguardo al caso dei coniugi Koch, la Corte ritiene che il diniego opposto dalle Corti nazionali di esaminare nel merito il loro ricorso costituisca un'illegittima interferenza col diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno di tale ricorso, che sarebbe spettata in prima battuta proprio ai giudici nazionali.

 

7. Evidente l'ottica di estrema cautela adottata dalla Corte nei confronti di quella che viene giudicata, non a torto, una materia delicata sulla quale un intervento diretto della Corte rischierebbe d'invadere le prerogative degli Stati contraenti.

La Corte richiama in questa sentenza due principi cardine nella propria giurusprudenza: da un lato quello di sussidiarietà, in base al quale, per il funzionamento del meccanismo di protezione costruito dalla Convenzione europea, è fondamentale che siano gli stessi ordinamenti nazionali a stabilire per primi modalità di ristoro per le violazioni convenzionali in tali ordinamenti originatesi; dall'altro la dottrina del margine d'apprezzamento, dando atto, anche sulla base di una ricerca comparatistica tra i vari Stati membri, dell'ampia discrezionalità di cui essi godono in tema di eutanasia attiva. Dal momento che le Corti nazionali non hanno esaminato nel merito il caso della signora Koch, acclarando in cosa si sonstanziasse nel caso concreto la discrezionalità - loro riconosciuta dalla Corte - in merito alla richiesta della moglie del ricorrente di porre fine alla sua vita con l'aiuto dello Stato, i giudici di Strasburgo, in ragione del ruolo sussidiario da essi riconosciutosi in tale materia, limitano il loro sindacato al lato processuale della questione e non affrontano invece il lato sostanziale della censura mossa in riferimento all'art. 8 CEDU.

In conclusione, se la Corte, con l'affermazione che i giudici nazionali sono i primi giudici convenzionali, da un lato auto-limita i suoi poteri, dall'altro con la medesima affermazione, e con la censura rivolta allo Stato tedesco relativamente alla violazione procedurale dell'art. 8 CEDU, rivolge agli Stati contraenti un importante invito: proprio in quanto primi garanti della Convenzione, essi sono tenuti ad esaminare nel merito i ricorsi che i cittadini presentino loro in materia di assistenza al suicidio e/o a pratiche eutanasiche, e a valutare essi stessi - in prima battuta - se tali ricorsi siano fondati al metro non solo del diritto nazionale, ma anche dell'art. 8 CEDU.

 

8. L'ultima censura del ricorrente si concentra invece sulla violazione diretta del diritto della moglie del ricorrente garantito dall'art. 8 CEDU; sul punto la Corte europea si ricollega alla sua precedente giurisprudenza, e ritiene che il diritto della signora Koch di togliersi la vita, quand'anche venisse ritenuto esistente, sarebbe di natura talmente personale da non poter essere invocato in giudizio se non dalla moglie del ricorrente stesso. Questa parte del ricorso viene pertanto dichiarata inammissibile.

 

 


[1] Le pronunce della Corte in materia di decisioni di fine vita possono davvero contarsi sulle dita di una mano. Le principali sentenze della Corte in materia di eutanasia passiva - con la quale deve intendersi l'interruzione o l'omissione di un trattamento medico necessario al mantenimento in vita del paziente, così causandone il decesso - pratica che non rientra nella topica del presente scritto, sono: Corte EDU, ric. n. 20527/92, Widmer c. Svizzera, nella quale la Corte ha chiarito che dall'art. 2 CEDU non discende un obbligo per gli Stati d'incriminazione dell'eutanasia passiva; e Corte EDU, dec. 22 dicembre 2008, Ada Rossi e altri c. Italia, (ric. nn. 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08) in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 355-357, nella quale la Corte ha escluso che la pronuncia della Corte di Cassazione italiana sul caso Englaro violasse neppure potenzialmente i diritti convenzionali loro garantiti dagli artt. 2 e 3 CEDU. Su ambedue le sentenze, v. la rassegna sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del triennio 2008-2010 sull'art. 2 CEDU curata da A. Colella A. in questa Rivista, 2011, 1, pp. 217-218 (clicca qui per accedervi).