ISSN 2039-1676


08 maggio 2017 |

Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato

Nota a Procura della Repubblica di Milano, Richiesta di Archiviazione del 26 aprile 2017, proc. 9609/2017 R.G.N.R., PP. MM. Siciliano e Arduini, indagato Cappato

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

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1. Ci risiamo: di fronte al silenzio legislativo su temi connessi al fine-vita, ancora una volta la magistratura è chiamata a farsi carico di individuare soluzioni per singoli casi concreti, che traccino la strada per la decisione di situazioni analoghe. In questa occasione, la Procura di Milano ha invitato il g.i.p. ad archiviare la posizione di un soggetto che ha accompagnato in Svizzera un malato irreversibile, ma non terminale, per sottoporsi ad una procedura di suicidio assistito. L'aspetto più interessante è il motivo per cui è richiesta l'archiviazione: la condotta di aiuto non sarebbe punibile perché, in buona sostanza, costituirebbe concorso nell'esercizio di un diritto dell'individuo.

 

2. Prima di procedere con l'analisi della motivazione, però, è opportuno richiamare i fatti, già piuttosto noti per via della rilevanza mediatica attribuita alla vicenda dai suoi attori principali[1]. Fabiano Antoniani, meglio noto come DJ Fabo, subisce nel 2014 un gravissimo incidente stradale, in seguito al quale rimane tetraplegico e cieco, pur conservando piena lucidità mentale e il senso del dolore. Dopo diversi tentativi di terapie e quasi un anno di ricovero presso l'ospedale Niguarda, le sue condizioni cliniche vengono dichiarate irreversibili. Egli però non si arrende, e si sottopone a cure sperimentali in India, basate sull'uso delle cellule staminali; fallito anche quest’ultimo tentativo, Fabiano comincia a maturare l'idea di porre fine a quella che non considera neanche più “vita”.Con l'aiuto della fidanzata e della madre, entra in contatto con l'associazione “Luca Coscioni” ed in particolare con il suo tesoriere, Marco Cappato. Quest'ultimo prospetta a Fabiano e alla sua famiglia diverse possibili strade per dare corso alla sua volontà di togliersi la vita, tra cui quella di recarsi in Svizzera per accedere al c.d. “suicidio assistito”. La scelta dell'Antoniani, già in precedenza irrevocabile e determinata a percorrere la strada del suicidio, si indirizza quindi nel senso di cercare l’aiuto dell’associazione “Dignitas”; una strada che lo porterà, il 27 febbraio 2017, a porre fine alla propria vita sul letto del centro gestito da quest’ultima, vicino a Zurigo.

Ai fini del ragionamento condotto dai pubblici ministeri di Milano, particolare rilievo assumono le modalità con cui Antoniani sarebbe stato aiutato a darsi la morte. Nella ricostruzione operata dalla Procura, infatti, si evidenzia come all’interno del centro di Zurigo Fabiano ha avuto due colloqui privati con un medico, secondo la procedura prevista dalla legge svizzera, finalizzati ad accertare l’effettività, l’attualità e la libertà della scelta del suicidio. Solo dopo l’esito positivo di tale valutazione, il medico ha prescritto la dose di farmaco letale; tale sostanza è quindi stata posta in una siringa il cui stantuffo è stato azionato da Fabiano premendo con la bocca un pulsante collegato ad un apposito meccanismo. Questa procedura, resa più complessa dalle condizioni di quasi totale immobilità del malato, è  predisposta al fine di garantire che il suicidio non si trasformi in una forma di eutanasia attiva volontaria, atto vietato anche per la legge svizzera.

In questa vicenda, Marco Cappato interviene solo in modo marginale: più in particolare, accompagnando Fabiano dalla sua abitazione di Milano al centro gestito da “Dignitas” e prendendo parte ai preparativi per il suicidio. Tuttavia, egli stesso sceglie di autodenunciarsi ai carabinieri di Milano, dando così origine al procedimento penale su cui la Procura si è espressa con la richiesta in esame.

 

3. Con la scelta di richiedere l’archiviazione del procedimento, la Procura di Milano non esprime unicamente una valutazione circa la penale rilevanza della condotta concretamente posta in essere da Marco Cappato alla fine di febbraio, ma prende nettamente posizione su un tema che, negli ultimi anni, è oggetto di periodiche discussioni[2].Procediamo con ordine: i pubblici ministeri ambrosiani, dopo aver accuratamente ricostruito la vicenda di Antoniani ed il coinvolgimento del Cappato nella stessa, individuano la fattispecie di riferimento nell'art. 580 c.p., ed in particolare nella condotta di “partecipazione materiale” nel suicidio altrui; sono escluse, al contrario, tanto l'ipotesi di omicidio del consenziente quanto quella di “aiuto morale”, ossia l'istigazione o il rafforzamento del proposito suicida. Da un lato, infatti, l’atto estremo è stato compiuto liberamente da Fabiano, il quale ha così conservato il “dominio sull’azione esecutiva”; dall’altro, a detta dei p.m., l’autonoma e libera formazione della volontà suicida emerge con lampante chiarezza dagli atti di indagine.

Qualificato così il fatto, gli scriventi si interrogano sulla corretta interpretazione dell'art. 580 del Codice Rocco in relazione alla ipotesi alternativa di cooperazione materiale all’altrui suicidio. Tale norma, infatti, formulata in termini estremamente ampi, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo estensivo[3]; al contrario, la richiesta in esame sceglie di adottare un'interpretazione restrittiva, che delimiti la rilevanza penale della condotta di “aiuto” ai soli casi in cui questa si esplichi “nella «fase esecutiva»” del suicidio. Sostengono i PM: “sembra più conforme a criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma, che solo la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere oggetto di rimprovero penale”.Sulla base di tali premesse, dunque, la condotta di accompagnamento del malato dalla sua abitazione al centro presso il quale ha ricevuto l’aiuto richiesto, e finanche la partecipazione ai preparativi del suicidio stesso, non risulterebbero penalmente rilevanti in quanto condotte non tipizzate, estranee già sul piano oggettivo dalla fattispecie di cui all’art. 580 c.p. Al riguardo, peraltro, la richiesta parla anche di “interruzione del nesso di causa” con riguardo all’affidamento del malato alla struttura svizzera; il fatto che, con l’inserimento di Fabiano nel centro gestito dalla “Dignitas”, la sua sorte non fosse più nelle mani di Cappato comporterebbe, secondo i p.m., l’inizio di una serie causale autonoma in grado di determinare l’evento in maniera del tutto indipendente[4].Ma il ragionamento non si esaurisce qui: avendo ritenuto la condotta del Cappato estranea alla fattispecie di aiuto materiale al suicidio altrui, i p.m. si interrogano sulla possibilità di individuare comunque una responsabilità a titolo di concorso nell’aiuto al suicidio prestato dai soggetti intervenuti nelle fasi successive a quelle in cui ha agito Cappato. Tuttavia anche tale ipotesi è da scartare, si sostiene nella richiesta, in quanto il principio di offensività esige che siano oggetto di sanzione penale solo quelle condotte che hanno una significativa incidenza sulla lesione del bene giuridico. In questo caso, al contrario, tra le condotte di Cappato e la lesione al bene vita si collocano una serie di ulteriori passaggi che impongono di relegare le prime tra gli atti prodromici, preparatori, non penalmente sanzionabili.

 

4. Su un piano diverso da quello dell’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., la parte più corposa della richiesta affronta però il tema del suicidio assistito inquadrandolo nel panorama costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I p.m. milanesi, infatti, prendono atto della necessità di confrontarsi con tali fonti sovraordinate, dati il numero e la rilevanza dei diritti fondamentali che si intersecano in un ambito come quello del “diritto del fine-vita”.

Gli inquirenti ribadiscono innanzitutto la natura “fondamentalissima” del diritto alla vita, riconosciuto tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte di Strasburgo[5]. Al tempo stesso, però, essi affermano anche che in un ordinamento costituzionale, fondato sul principio personalistico, nessun valore può essere preso come un assoluto; al contrario tutti i diritti in gioco debbono essere bilanciati onde assicurare il massimo “rispetto per la persona umana” imposto dalla Costituzione stessa. Il principale contraltare al diritto alla vita (o meglio, al principio della sua indisponibilità) è individuato nel diritto alla dignità e all’autodeterminazione positivizzato dagli artt. 2, 3, 13 e 32 c. 2 Cost. nonché dagli artt. 3 e 8 CEDU. Richiamando la giurisprudenza Englaro e Welby[6], nonché le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di fine-vita, la Procura afferma che il principio di indisponibilità del diritto alla vita incontra un limite nella “«persona», ossia in quell’insieme di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano, e che ben si compendiano nel concetto di «dignità della figura umana»”. Partendo da questo presupposto, si afferma che per pacifica giurisprudenza, in base all'art. 32 c. 2 Cost. a Fabiano Antoniani doveva essere riconosciuto il diritto a rinunciare ai trattamenti sanitari che lo tenevano in vita (in particolare, la respirazione e la nutrizione artificiali). Nel suo caso particolare, tuttavia, la rinuncia alle cure avrebbe costituito essa stessa una degradazione inaccettabile della sua persona, in quanto lo avrebbe costretto ad un’agonia prolungata fino a diversi giorni, che lo avrebbe esposto a sofferenze fisiche e psicologiche molto grandi, le seconde condivise anche dalle persone a lui più vicine.

Il diritto al rispetto della dignità umana impone dunque, a detta dei p.m. milanesi, di far prevalere il diritto all’autodeterminazione sul principio di indisponibilità della vita; ciò trasforma il suicidio – almeno in questa specifica ipotesi – da “mero fatto” in un vero e proprio diritto soggettivo. Tale ricostruzione è supportata anche da quei passaggi delle sentenze della Corte EDU che riconoscono il “diritto di un individuo a decidere con quali mezzi e in quale momento la sua vita debba concludersi” come aspetto del “diritto al rispetto della vita privata” garantito dall’art. 8 della Convenzione[7]. Compiuto questo passo fondamentale, si pone solo un ultimo problema: e cioè in che modo la diversa configurazione dell’atto suicida possa influire sulla condotta dell’”aiutante”. A questo proposito i p.m. individuano due possibili soluzioni: la prima, fondata sul principio di offensività, fa leva sul venir meno del bene giuridico tutelato; la seconda, invece, si incentra sull'applicazione dei principi che presiedono alle regole delle cause di giustificazione e del concorso.

Per quanto riguarda l’assenza di offesa al bene giuridico, il ragionamento è il seguente: la metamorfosi del suicidio da mero fatto a diritto soggettivo trasforma il bene “vita” in un diritto disponibile; pertanto la condotta di aiuto a disporne mediante il suicidio non può più essere considerata un’offesa alla vita stessa, in quanto essa è oggetto di atto di disposizione autonomo e legittimo da parte del suo titolare.

L’altra soluzione prospettata, invece, si fonda sulla specifica configurazione del reato di cui all’art. 580: la struttura “concorsuale atipica” di tale fattispecie, infatti, fa sì che la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto non agisca direttamente sull’autore del reato, ma sul suo concorrente necessario. I p.m. parlano di “causa di giustificazione impropria”, in quanto l’esercizio di un diritto non scrimina un fatto di reato, ma rende lecito un fatto meramente tollerato – il suicidio – con conseguente liceizzazione della condotta di concorso materiale nello stesso.

In esito all’articolata argomentazione, quindi, la Procura conclude evidenziando come gli argomenti sviluppati, proprio perché fondati su diritti di rilievo costituzionale e convenzionale, porterebbero necessariamente alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., qualora non fosse accolta l’interpretazione proposta.

***

5. Prima di addentrarci in qualche prima, breve, considerazione sugli spunti forniti dal provvedimento in esame, è bene sottolinearne un aspetto generale: il tema del “diritto del fine-vita”, in quanto privo di normativa ad esso specificamente dedicata, è un campo in cui la giurisprudenza è necessariamente chiamata a “fare scuola” ogni volta che si propone una situazione diversa da quelle già oggetto di decisioni[8]. La richiesta di archiviazione in esame, da questo punto di vista, ricorda da vicino il ragionamento del g.u.p. di Roma nella già citata sentenza di assoluzione dell’anestesista Mario Riccio per la morte di Piergiorgio Welby: anche in questo caso, infatti, si tenta un’interpretazione che restringa l’area del penalmente rilevante basandosi su principi di rilievo costituzionale e convenzionale.

In questo caso, tuttavia, si compie un passo ulteriore rispetto a quello fatto dal g.u.p. di Roma e dalla cassazione civile nel caso Englaro, inoltrandosi i p.m. ambrosiani nel campo del “diritto a morire”, e non più solo in quello – già arato - del “diritto a lasciarsi morire”.

 

6. Partendo da queste premesse, cerchiamo quindi di analizzare brevemente le soluzioni tecniche adottate dalla Procura di Milano, mettendone in luce quelli che sembrano essere i punti di maggior forza e di maggior debolezza.

Come detto, la prima strada battuta è quella dell’interpretazione restrittiva della norma di cui all’art. 580 del Codice. Non si tratta di una strada nuova: nel 1997, la Corte d'Assise di Messina aveva ritenuto che fosse da adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina la “partecipazione materiale” al suicidio altrui. I giudici siciliani avevano quindi affermato che anche la condotta di aiuto dovesse essere letta in termini istigativi: l’aiuto materiale assumerebbe rilevanza penale solo nelle ipotesi in cui abbia influito sulla formazione della volontà suicida, e non anche quando si sia esplicato su un piano meramente pratico-attuativo di una volontà già compiutamente preformata[9].

Tale interpretazione era stata tuttavia rigettata dalla Cassazione nel giudizio di impugnazione: in tale occasione, la Suprema Corte aveva enunciato quel principio di diritto cui fa riferimento anche la richiesta di archiviazione in commento[10].

L’interpretazione proposta dai p.m. milanesi si differenzia tuttavia da quella adottata dalla Corte d’Assise di Messina e respinta dalla Cassazione. Mentre i giudici messinesi avevano adottato un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della fattispecie di aiuto materiale al suicidio, finendo per trasformarla in una forma di “istigazione materiale”, nella richiesta in esame si fa leva su un dato testuale dell’art. 580 c.p. (“chiunque […] agevola in qualsiasi modo l’esecuzione [del suicidio]”) per adottare un’interpretazione restrittiva di una norma altrimenti configurata come molto ampia. Tale interpretazione pare più aderente alla voluntas legis, rispetto a quella proposta dai giudici siciliani nel 1997, e potrebbe trovare accoglimento anche da parte del giudice che deciderà sulla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura pochi giorni fa. Se vogliamo, non si dovrebbe neanche parlare di interpretazione restrittiva, nel caso in esame, ma semplicemente di interpretazione letterale del dato normativo testuale.

Non si tratta però di una lettura scevra da difficoltà: il concetto di “fase esecutiva” del suicidio si presta, infatti, a diverse letture, più o meno ampie. Sembra infatti che la Procura consideri “fase esecutiva” unicamente l'atto con cui il suicida si toglie effettivamente la vita; tuttavia, si potrebbe anche considerare come “esecutiva” ogni attività prodromica al compimento dell'atto finale, ma frutto del concretizzarsi della volontà suicida maturata in precedenza. Anzi, questa seconda lettura pare forse maggiormente in linea con la lettera della norma, che punisce anche l'aiuto al tentato suicidio, quando questo abbia determinato lesioni gravi o gravissime: in queste ipotesi, l'atto propriamente finale potrebbe anche non essersi concluso (pensiamo al fatto di chi chiuda la valvola del gas con cui si stava procurando la morte prima di perdere completamente i sensi, ma quando l'inalazione di sostanza velenosa abbia già determinato una lesione permanente al suo apparato neurale), ma la fattispecie di aiuto è certamente configurabile (nell'esempio di prima, a carico di chi ha aiutato il suicida a posizionare la bombola del gas, o a disattivare le valvole di sicurezza dell'impianto).

Anche l’affermazione per cui “l’aiuto penalmente rilevante deve essere limitato a quello prestato nella «fase esecutiva»” non convince pienamente. Posto che l’“esecuzione” del suicidio è atto che, per non sfociare in un omicidio del consenziente[11], deve rimanere saldamente nelle mani del suicida stesso, sarebbe forse più corretto ritenere che l’aiuto penalmente rilevante non sia solamente quello prestato “nella «fase esecutiva»”, come sostenuto dalla Procura, ma debba piuttosto essere aiuto “della «fase esecutiva»” del suicidio.

La differenza non è di poco conto, in quanto affermare che la condotta di agevolazione debba verificarsi nella fase esecutiva significa collocarla in un ambito spazio-temporale ben definito e piuttosto ristretto: il momento e il luogo in cui il suicidio si è effettivamente verificato. Al contrario, sostenere che l’agevolazione debba avere per oggetto la fase esecutiva del suicidio significa che la condotta del reo si può sostanziare in qualsiasi comportamento abbia in qualche modo reso possibile, o anche solo più agevole, il verificarsi del suicidio così come si è verificato. È evidente che tale seconda interpretazione vanifica, in buona parte, gli effetti dell’interpretazione restrittiva proposta dalla Procura, e il concetto di “agevolazione della fase esecutiva” finisce per risolversi nel concetto stesso di “agevolazione del suicidio” tout court.

 

7. Queste difficoltà di ricostruzione che emergono dall’interpretazione adottata dalla Procura non inficiano tuttavia, a nostro sommesso avviso, il risultato raggiunto nel caso concreto. D’altra parte, è difficile ritenere che vi sia stata un'interruzione del nesso causale, dal momento che quella che i p.m. considerano come una “serie causale autonoma” che si intromette tra condotta ed evento rappresenta in realtà il normale e prevedibile sviluppo della condotta stessa[12].

Vero è, piuttosto, che la condotta di Cappato costituisce un anello della catena causale piuttosto distante dall’evento finale (il suicidio). Sulla base della ricostruzione degli eventi effettuata dai p.m. di Milano, infatti, gli aiuti cronologicamente più prossimi al verificarsi dell’evento sono stati sicuramente quelli forniti dal medico e dai volontari dell’associazione Dignitas, i quali hanno predisposto la flebo contenente la sostanza venefica e il meccanismo idoneo a consentire a Fabiano di attivare l’iniezione.

Da tale considerazione i p.m. deducono che a Cappato, ponendo in essere un mero antecedente della condotta degli immediati cooperatori al suicidio, potrebbe al più essere imputato un concorso nell’aiuto al suicidio materialmente commesso da costoro[13].

Sulla base di tale premessa, e facendo applicazione del principio costituzionale di offensività, la richiesta di archiviazione conclude – non implausibilmente, a nostro sommesso avviso – per la non configurabilità del “concorso nel concorso”: dal momento che la fattispecie di cui all’art. 580 c.p. tipizza non già una condotta direttamente lesiva del bene giuridico tutelato, bensì una ipotesi di mera agevolazione della condotta lesiva, il concorso in tale condotta si colloca in una fase molto lontana dalla effettiva lesione al bene giuridico, e deve essere considerato penalmente irrilevante.

 

8. Il passaggio più coraggioso ed innovativo della richiesta in esame consiste, peraltro, nell’affermazione dell’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito ad ottenere una morte dignitosa.

Sul tema del suicidio molto si è già scritto in dottrina, e qui non è possibile far altro che limitarsi a qualche breve spunto di riflessione[14].

Il ragionamento dei p.m. è certamente innovativo, in quanto né la Corte costituzionale né la Corte di Strasburgo hanno finora riconosciuto il rango di diritto fondamentale al diritto a porre fine alla propria vita in modo dignitoso. Si può certamente individuare, nella giurisprudenza europea dei diritti dell’uomo, un trend di ampliamento del riconoscimento all’autodeterminazione in relazione a pratiche in senso lato eutanasiche; ma la Corte non si è mai spinta sinora fino al punto di imporre a tutti gli Stati parti della Convenzione la liceizzazione di tali pratiche[15]. Ciò non stupisce: trattandosi di tematiche di estrema delicatezza, un’imposizione da parte della Corte di Strasburgo non pare a ben guardare auspicabile.

Tuttavia, nella giurisprudenza convenzionale si rinvengono diversi spunti nel senso di un sempre più ampio riconoscimento della libertà di autodeterminazione dell’individuo. La Corte infatti ha affermato, fin dal caso Pretty del 2002[16], che il divieto assoluto di aiuto al suicidio costituisce un’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata, salvo poi ritenere che tale divieto sia giustificato a norma dell’art. 8, par. 2 CEDU, in quanto rientrante nell’ampio margine di apprezzamento concesso agli Stati in materia.

Ora, affermare che un diritto esiste in linea di principio significa riconoscere che deve essere preso in considerazione; e tale considerazione pare legittimare la presa di posizione dei Pubblici Ministeri milanesi: anche se il prevalere del “diritto alla buona morte” su istanze di tutela della vita umana non è imposto dalla Convenzione, tale diritto esiste, è garantito dalla Convenzione, e il corretto bilanciamento tra di esso e il principio di indisponibilità della vita umana deve essere individuato dai singoli Stati membri.

Vero è, infatti, che la Corte europea cita spesso il principio della “sanctity of life” come se da esso derivasse direttamente l’indisponibilità assoluta della stessa; ma è anche necessario evidenziare che, al di là delle petizioni di principio, il bilanciamento del diritto all’autodeterminazione è sempre condotto dalla Corte avendo come riferimento il contrapposto interesse alla tutela dei soggetti più deboli contro possibili scelte sconsiderate e contro la possibilità di abusi da parte di soggetti terzi; un controinteresse che, all’evidenza, non veniva in considerazione nel caso di Fabiano, la cui ferma e risalente decisione di morire, assunta in una situazione di intensa sofferenza fisica dopo avere riscontrato l’inutilità di ogni terapia, non poteva certamente considerarsi come una scelta impulsiva o sconsiderata, né determinata da condotte abusive altrui.

Ed allora, se la soluzione dei p.m. milanesi può apparire ardita, appare certamente lodevole il fatto che essa si sforzi di ricondurre il ragionamento su un piano di bilanciamento di interessi contrapposti. E dalle ultime righe del provvedimento emerge chiaramente l'intenzione di portare tale bilanciamento davanti alla Corte costituzionale, qualora la soluzione proposta non venisse fatta propria anche dal Giudice per le indagini preliminari.

 

9. Resta da chiedersi quali potrebbero essere gli effetti di un accoglimento della richiesta di archiviazione per eventuali futuri casi analoghi a quello in esame[17]. È evidente infatti che, se il g.i.p. ritenesse di archiviare la posizione di Marco Cappato attraverso il riconoscimento del diritto al suicidio di Antoniani, la prima obiezione che potrebbe essere formulata sarebbe quella di un rischio di “slippery slope”, di “china scivolosa”.

Occorre al riguardo sottolineare il rilievo attribuito nella richiesta di archiviazione alle procedure adottate in Svizzera per accertare la volontà dell'Antoniani e per garantirne la revocabilità fino all'ultimo. Tali procedure rappresentano, nell'economia del provvedimento, un elemento costitutivo della fattispecie di causa di giustificazione “impropria” individuata dalla Procura, sicché la loro assenza dovrebbe portare ad escludere che tale diritto al suicidio sia stato correttamente esercitato. Pertanto, un eventuale accoglimento della richiesta da parte del g.i.p. non parrebbe poter costituire una base legittimante per pratiche home made di “suicidio assistito”, bensì esclusivamente per condotte di aiuto a soggetti terzi a recarsi presso strutture estere che esercitano tali pratiche in un contesto regolamentato.

 

 

[1] La vicenda che ha visto coinvolti Fabiano Antoniani, meglio noto come “DJ Fabo”, e Marco Cappato, ha ricevuto una amplissima copertura mediatica nei giorni immediatamente precedenti e successivi i fatti in esame. Si veda, ad esempio, il servizio del programma “Le Iene” andato in onda il 22 febbraio 2017 (disponibile a questo link).

[2] Il tema, oggetto di conflitti particolarmente accesi che hanno visto coinvolte anche le istituzioni dello Stato nel 2007, immediatamente prima della morte di Eluana Englaro, ha conosciuto di recente un rinnovato interesse, anche in virtù del dibattito parlamentare sul d.d.l. in materia di rinuncia e interruzione dei trattamenti sanitari e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT, il c.d. testamento biologico). Al riguardo si veda C. Cupelli, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?, in questa Rivista, 13 marzo 2017.

[3] In materia la giurisprudenza della cassazione è quantomai scarna: si può fare riferimento alla sentenza C. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 (dep. 12 marzo), n. 3147, imp. Munaò, in Riv. Pen., 1998, pp. 466 ss., citata anche nel provvedimento in esame, e che pare essere l’unico precedente rilevante: “La legge […] ha voluto punire […]  qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo”.

[4] Interessante, anche se meramente incidentale, il ragionamento operato nella richiesta in esame in relazione alla posizione dei sanitari e dei volontari svizzeri: questi ultimi, cui l’art. 580 c.p. si applicherebbe in virtù della clausola di applicabilità della legge italiana al fatto commesso dallo straniero all’estero di cui all’art. 10 c.p., sono ritenuti non responsabili per errore incolpevole sulla legge penale. La ragione a sostegno di questa affermazione è data dalla liceità della condotta di aiuto al suicidio nell’ordinamento svizzero; a conferma della loro tesi, i p.m. richiamano una sentenza della Cassazione (C. Cass., sez. V, 10 marzo 2016, n. 13525) in materia di surrogazione di maternità, in cui la Corte ha ritenuto non punibili per mancanza dell’elemento soggettivo una coppia di italiani che si erano recati in Ucraina per ottenere, appunto, la surrogazione di maternità, che in Italia costituisce reato punito dall’art. 12 c. 6 l. 40/2004.

[5] Corte edu, V sez., sent. 19 giugno 2012, Koch c. Germania, § 51, parla di “principio di sacralità (sanctity) della vita umana”.

[6] C. Cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 e G.u.p. Roma, sent. 23 luglio 2007 (dep. 17 ottobre), n. 2049, imp. Riccio.

[7] Il riferimento è, in particolare, a C. edu, sez. II, sent. 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, §§ 59-60; in quella particolare ipotesi, poi, la Corte non ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU, ma la situazione normativa oggetto di valutazione era completamente diversa da quella qui in esame.

[8] Tale necessità di creare un “diritto giurisprudenziale” in un settore così delicato dell’ordinamento non è da considerarsi un fattore unicamente negativo: si veda al riguardo quanto sostenuto da F. Viganò, Decisioni mediche di fine vita e attivismo giudiziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1594 ss., in proposito delle decisioni dei casi Welby ed Englaro. Il già ampio panorama comparatistico fornito dall’A. si è inoltre ampliato con le decisioni in materia della Corte Suprema canadese, Carter v. Canada, sent. 6 febbraio 2015 e della Corte costituzionale colombiana, sent. T-970 del 2014, su cui si rinvia ad U. Adamo, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC, 2016, fasc. 2.

[9] Corte d’Assise di Messina, sent. 10 giugno 1997, Pres. Arena, Est. Bonanzinga, Imp. Munaò, in Giur. mer., 1998, fasc. 4-5, pp. 731 ss. con nota di E. Felici, Doppio suicidio: omicidio del consenziente o aiuto al suicidio?, ivi, pp. 735 ss.

[10] C. Cass., sent. 3174/1998, Munaò, cit.. Su questa sentenza e sulla pronuncia della Corte d’Assise di Messina cit. alla nota precedente si veda anche L. M. Masera, Sub art. 580, in F. Viganò – C. Piergallini (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, II ed., Torino, 2015, pp. 52-53, in F. C. Palazzo – C. E. Paliero (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale.

[11] Per la distinzione tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio dal punto di vista della condotta materiale del soggetto agente si fa riferimento al concetto di “dominio sull’azione esecutiva”, richiamato anche dalla richiesta di archiviazione in esame. Si veda, ancora una volta, C. Cass., sent. 3174/1998, Munaò, cit., e, in dottrina, F. M. Iacovinello, Sub art. 580, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina – Vol. XI, Tomo I, Libro II, Milano, 2010.

[12] Sul tema del nesso di causalità e sul concetto di “serie causale autonoma” idoneo ad interrompere il nesso di causa si rinvia, per una trattazione generale, a G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 2015, pp.205 ss.

[13] Sulla distinzione tra autore principale e concorrente, e sul criterio per individuare le due figure, si rinvia alla fondamentale opera di C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, in particolare pp. 113 ss.

[14] Per maggiori approfondimenti si rinvia ai numerosissimi interventi citati in bibliografia da A. Valsecchi – T. Trinchera, Sub art. 579 e 580, in E. Dolcini – G. L. Gatta, Codice penale commentato – Tomo II, IV ed., Milano, 2015, pp. 2931 e 2943. Si veda inoltre S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2015, pp. 63-67, in cui l’A. fornisce una panoramica generale delle diverse posizioni dottrinali in tema di inquadramento giuridico del suicidio.

[15] La giurisprudenza della Corte in materia non è particolarmente ampia, e si rinviene tutta compendiata nel factsheet dal titolo End of life and the European Convention on Human Rights, reperibile in questa pagina web. Alcune di tali pronunce sono massimate, in lingua italiana, in T. Trinchera, Sub art. 579, in E. Dolcini – G. L. Gatta, Codice penale commentato – Tomo II, IV ed., Milano, 2015, pp. 2926-2927. Per una trattazione più esaustiva, si veda invece U. Adamo, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC, 2016, fasc. 2.

[16] C. edu, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, § 67.

[17] Dalle cronache giornalistiche, risulta già pendente un analogo procedimento nei confronti sempre di Marco Cappato e di Mina Welby presso la Procura di Massa, ma non si può assolutamente escludere che casi analoghi non si verifichino in futuro.