ISSN 2039-1676


23 marzo 2016 |

Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e 'soggettiva inesigibilità'

Trib. Milano, III sez. pen., sent. 15 dicembre 2015 (dep. 18 febbraio 2016), n. 13701, Giud. Mannucci Pacini

 

1. Anche se il fatto sussiste ed è stato commesso con dolo, l'imputato va assolto perché non rimproverabile - e, dunque, non colpevole - ogniqualvolta la condotta sia stata tenuta in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile un diverso comportamento e, quindi, illegittima l'irrogazione di una pena. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tribunale di Milano, nella sentenza in oggetto, ha assolto - "perché il fatto non costituisce reato" - l'amministratore di una società, imputato per omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000. Un'assoluzione fondata sulla diretta applicazione del principio costituzionale di colpevolezza, da cui discende la categoria generale dell'inesigibilità soggettiva.

Rinviando ad altra sede ogni eventuale approfondimento delle questioni sottese a tale materia, ci limiteremo di seguito a ripercorrere le motivazioni della sentenza in oggetto.

 

2. La fattispecie concreta, per come ricostruita nell'istruttoria dibattimentale di primo grado, è la seguente. L'imputato - un amministratore di una società per azioni operante nel settore tessile - aveva omesso di versare ritenute certificate poiché si era trovato in circostanze di fatto così riassumibili: i) la società stava attraversando una seria crisi di mercato che aveva determinato un grave calo della produzione e del fatturato, facendo registrare perdite per oltre un milione di euro; ii) molti clienti della società erano falliti, comportando l'inadempimento di ingenti crediti; iii) gli istituti di credito avevano revocato le loro linee di credito alla società; iv) l'Arpa e la Regione avevano imposto, pena il blocco della produzione, di modificare e ampliare l'impianto di depurazione dell'azienda, per mettere a norma il quale fu necessario un ingente investimento non finanziato dalle banche; v) era stato necessario regolarizzare la posizione della società con il fisco, a causa di ingenti illeciti fiscali commessi da precedenti amministratori, il che aveva comportato il continuo pagamento di cospicue rate all'erario; vi) si era continuato a pagare le retribuzioni di tutti i lavoratori impiegati nell'azienda, senza fare ricorso a misure assistenziali a carico dello Stato. Destinate le risorse a tali scopi, l'imputato non fu in grado di adempiere puntualmente al versamento delle ritenute entro il termine di legge, iniziando però a provvedervi successivamente, versando con regolarità tutte le rate concordate con l'Agenzia delle entrate nel piano di ammortamento relativo all'anno d'imposta in contestazione[1].

 

3. Risultando pacifici tali fatti, la motivazione della sentenza risulta focalizzata su due piani: da un lato, la sussistenza dell'oggettività del reato data l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina della forza maggiore[2], dall'altro, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza, intesa quale 'esigibilità soggettiva' della condotta omessa e rimproverabilità per il fatto commesso[3].

 

4. Sotto il primo profilo, il Tribunale osserva che la sussistenza oggettiva della condotta delittuosa può dirsi esclusa solamente qualora sia impossibile configurare in capo all'imputato un obbligo giuridico di adempiere; obbligo che, nei reati fiscali di omesso versamento di ritenute, scaturisce dalla progressiva omissione degli obblighi tributari gravanti mensilmente sul sostituto d'imposta. Per escludere l'oggettiva esigibilità della condotta - e quindi giungere ad un'assoluzione perché "il fatto non sussiste" - sarebbero necessarie situazioni davvero eccezionali di mancanza assoluta di liquidità per ragioni imprevedibili e non addebitabili all'imputato. Tale situazione - riconducibile al brocardo latino "ad impossibilia nemo tenetur" - si potrebbe ad esempio verificare nel caso in cui un precedente amministratore avesse omesso di ottemperare agli obblighi di versamento mensili o di accantonamento e il 'nuovo' legale rappresentante, intervenendo a ridosso della scadenza del termine, si trovi a non disporre delle somme necessarie per adempiere nel termine e a non potere neppure ottenere crediti o finanziamenti da destinare al versamento dell'imposta, risultando assolutamente impossibilitato a farvi fronte con il ricorso a qualsivoglia misura, anche a scapito della prosecuzione dell'attività aziendale. Non risultando integrata nel caso di specie nessuna di tali situazioni, viene affermata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.

 

5.  Sotto il diverso profilo dell'elemento soggettivo del reato, il Tribunale rileva anzitutto la presenza, in giurisprudenza, di almeno due orientamenti contrapposti: l'uno volto ad escludere che, nella generalità dei casi, la "crisi di liquidità" possa far venir meno l'elemento soggettivo del reato[4], l'altro disposto invece a riconoscere alla "crisi di liquidità" un valore esimente riconducibile all'assenza di dolo[5]. Si osserva, tuttavia, come alcune pronunce riconducibili a questo secondo indirizzo giurisprudenziale tendano a fondare la propria decisione assolutoria su di una considerazione di inesigibilità della condotta alternativa rispetto a quella concretamente adottata dall'imputato[6]. E, più in generale, rileva il Tribunale, la stessa giurisprudenza che giunge ad esiti assolutori motivando in punto di dolo, finisce in realtà per argomentare la decisione - non già sull'esistenza di una condotta dell'agente inconscia, inconsapevole, involontaria - bensì sulla considerazione che quella condotta, sebbene volontariamente tenuta, è stata "imposta" al soggetto in virtù delle eccezionali circostanze contingenti che questi si trovò ad affrontare [7]. Ma ciò, si afferma nella sentenza, non è esplicativo di una carenza di dolo, poiché - trattandosi di dolo generico che può presentarsi anche sotto forma di dolo eventuale - esso può dirsi sussistenze a prescindere da quello che era il fine, magari anche meritevole, perseguito dall'agente.

La condotta dell'imputato, quindi, è considerata dolosa per il semplice fatto che questi era ben conscio di omettere il versamento delle ritenute certificate.

 

6. Affermata la sussistenza oggettiva del fatto e il suo carattere doloso, il Tribunale motiva l'esito assolutorio - a cui nondimeno ritiene di giungere - sull'assenza di colpevolezza dell'imputato, intesa come inesigibilità 'soggettiva' della condotta doverosa omessa.

Invero, si sottolinea, "l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato non può limitarsi ad un riscontro decontestualizzato della volontarietà dell'azione o dell'omissione posta in essere, ma deve invece comprendere una generale valutazione di esigibilità soggettiva del comportamento doveroso, sulla scorta dell'incontestabile insegnamento secondo cui la "colpevolezza", quale elemento indefettibile del reato, non è altro che l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso un fatto antigiuridico"[8].

L'esistenza di un principio generale di inesigibilità - che è stato talora affermato dalla giurisprudenza di legittimità[9], e si rinviene altresì nelle parole di alcune storiche sentenze della Corte costituzionale[10] - viene fatto discendere direttamente dai principi costituzionali di colpevolezza (art. 27, comma 1 Cost.), di rieducazione cui deve tendere la pena (art. 27, comma 3 Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di dignità dell'uomo (art. 2 Cost.)[11]. Principi che informano l'intero ordinamento penale e che possono - anzi devono - essere direttamente applicati, così come è direttamente applicato il principio costituzionale di offensività allorché vengono espunte dall'area del penalmente rilevante condotte che, pur essendo riconducibili alla fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice, sono considerate dal giudice inoffensive[12]. Quanto alle possibili obiezione per cui le scusanti sarebbero tassativamente tipizzate nel nostro ordinamento, nella sentenza si osserva come la stessa Corte di cassazione[13] abbia recentemente escluso che esse abbiano carattere "tassativo", riconoscendo sostanzialmente l'esistenza di un principio generale in base al quale nessun fatto soggettivamente non rimproverabile può essere penalmente sanzionato.

Certo - sottolinea infine il Tribunale - un tale giudizio di esigibilità e rimproverabilità non può mai dipendere da "una soggettiva valutazione del giudice, che si sostanzierebbe in un'illegittima arbitrarietà", ma deve fondarsi su "elementi di fatto e circostanze concrete che siano, nella loro oggettività, tali da far apparire la condotta dell'imputato umanamente non rimproverabile agli occhi di qualunque osservatore medio, di qualunque persona, e anche del giudice stesso"[14]. Circostanze concrete che - essendo state ritenute ampiamente dimostrate nel caso di specie[15] - hanno condotto ad un'assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", in quanto commesso in assenza di "colpevolezza".

 


[1] Cfr. sent. § 3.

[2] Cfr. sent. § 5.

[3] Cfr. sent § 6.

[4] Cfr. Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 13100; cfr. sez. III, 14 giugno 2011, n. 29616; Cass., sez. III, 18 giugno 1999; Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2011, n. 10120.

[5] Nella giurisprudenza di merito, cfr. G.i.p. Trib. Milano, sent. 7 gennaio 2013, n. 3926. Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. pen, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5467.

[6] Cfr. Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 15176; Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 9264.

[7] Cfr. sent. p. 14.

[8] Cit. sent. p. 14.

[9] In questo senso Cass. pen., sez. I, 6 aprile 2011, n. 16513, in relazione al reato di cui all'art. 3-bis della l. n. 575/1965.

[10] Nella sentenza del Tribunale di Milano viene citata, in particolare, la sent. n. 364/1988 e la sent. 322/2007.

[11] Cfr. sent. pp. 15 e 16.

[12] Cfr. sent. p. 16.

[13] Il riferimento è a Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, che ha applicato al convivente more uxorio la scusante di cui all'art. 384, comma 1 c.p. (cfr. sent. p. 17).

[14] Cit. sent pp. 17 e 18.

[15] Le circostanze concrete cui si fa riferimento sono quelle sopra riassunte al § 2.