ISSN 2039-1676


17 febbraio 2012 |

Sentenza Eternit: qualche osservazione "a caldo" sul dispositivo

Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro

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Pubblichiamo qui in allegato il dispositivo della sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 13 febbraio 2012, ha condannato a sedici anni di reclusione ed a risarcimenti per diversi milioni di euro i due ex titolari della Eternit S.p.A. - Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne - giudicandoli responsabili degli eventi lesivi per l'uomo e per l'ambiente derivati, e tuttora derivanti, dall'amianto lavorato tra gli anni '60 e '80 del '900 negli stabilimenti italiani della multinazionale svizzero-belga.

La pronuncia conclude il primo grado del più grande processo penale finora celebrato in Europa per i rischi ed i danni che l'utilizzo industriale di sostanze pericolose produce a carico della vita e della salute umana, nonché dell'ambiente.

Secondo l'impianto accusatorio - quale emerge dai capi di imputazione - l'incontrollata dispersione delle fibre di amianto provenienti dagli stabilimenti italiani della Eternit - siti in Casale Monferrato (in provincia di Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) - ha finora colpito quasi tremila persone, sia tra i lavoratori che tra gli abitanti delle zone limitrofe alle fabbriche, cagionando asbestosi, tumori polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali: malattie spesso sfociate nella morte delle vittime.

Sempre secondo i capi di imputazione, la diffusione delle polveri tossiche su vasta scala, in tutti gli ambienti di vita circostanti le zone di produzione dei noti manufatti in eternit, ha dato origine ad un disastro di carattere permanente, i cui effetti devastanti per la salute umana e l'ambiente non hanno ancora cessato di prodursi.

Fatti, quelli sinteticamente appena richiamati, che il pool di Pubblici Ministeri guidati da Raffaele Guariniello ha sussunto all'interno di due figure di reato contro l'incolumità pubblica: (A) l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, aggravata dalla verificazione di "malattie infortunio" consistiti nelle malattie e nei decessi dei lavoratori nominativamente indicati negli allegati al capo di imputazione (art. 437 comma 2 c.p.); e (B) il disastro doloso cd. innominato, anch'esso nella forma aggravata dalla verificazione del disastro ("in quanto" - come si legge nell'imputazione - " l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini", e in particolare delle persone nominativamente indicate negli allegati al capo di imputazione in parola), e configurato quale reato permanente, iniziato nel 1952 e tuttora in fase consumativa al momento della contestazione (art. 434 comma 2 c.p.).

Nel dispositivo, di cui è stata data lettura in udienza il 13 febbraio scorso, il Tribunale di Torino ha riconosciuto la responsabilità penale degli imputati in ordine ad entrambi i titoli di reato contestati, ma al contempo ha ristretto - rispetto all'ipotesi accusatoria - l'area delle condotte punibili, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad una porzione dei fatti rientranti nel thema probandum.

Nel dettaglio, con riferimento al delitto di cui all'art. 437 co. 2 c.p. (capo A) gli imputati sono stati condannati limitatamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999; mentre, per quanto riguarda la fattispecie di disastro innominato (capo B), la condanna ha investito soltanto quanto avvenuto presso gli stabilimenti di Cavagnolo e Casale Monferrato.

Toccherà evidentemente all'estensore della motivazione - per il cui deposito il collegio ha fissato il termine massimo concesso dalla legge - illustrare l'iter logico che sostiene tale calcolo della prescrizione.

Allo stato, è possibile soltanto azzardare qualche prima ipotesi al riguardo.

Il dato da cui prendere le mosse è il seguente: ai fini del calcolo della prescrizione dei reati in esame, gioca un ruolo fondamentale la controversa qualificazione dei due rispettivi capoversi alla stregua di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero di titoli autonomi di reato.

La rilevanza di tale opzione ermeneutica si apprezza non già sul piano della durata del termine prescrizionale, bensì su quello - decisivo nel caso in esame - dell'individuazione del dies a quo della prescrizione.

La natura giuridica dei capoversi degli artt. 434 e 437, infatti, non incide sul numero di anni necessari alla maturazione della prescrizione: tale numero ammonta pur sempre al massimo della pena prevista dai capoversi medesimi (ossia 12 anni per l'art. 434 c.p. e 10 anni per l'articolo 437, aumentati fino a ¼ in caso di eventi interruttivi), sia che li si qualifichi come elementi costitutivi di autonome figure di reato (in applicazione dell'art. 157 comma 1 c.p.: "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale..."), sia che si sposi la tesi del loro carattere meramente accidentale (ai sensi del secondo comma della stessa disposizione: "per le aggravanti...ad effetto speciale...si tiene conto dell'aumento massimo di pena stabilito per l'aggravante).

Viceversa, la corretta qualificazione dei commi 2 degli artt. 434 e 437 c.p. ha un impatto di estremo rilievo sull'individuazione del tempus commissi delicti, a partire da quale gli anni necessari alla prescrizione iniziano a decorrere.

Accedendo alla tesi che li qualifica come circostanze aggravanti, infatti, il momento consumativo dei rispettivi reati coinciderebbe - secondo la posizione dominante in dottrina, ancorché non incontrastata (cfr. sul punto, anche per gli indispensabili rif., Trabacchi, Art. 158, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, III ed., 2011, vol. I, p. 1901; Panagia, Art. 158, in Crespi-Stella-Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, V ed., 2008, p. 521) col perfezionamento delle fattispecie base, ossia con il compimento degli atti diretti a cagionare un disastro (art. 434 comma 1 c.p.) e con l'omessa predisposizione delle cautele antinfortunistiche (art. 437 comma 1 c.p.), e non già con la verificazione dell'evento considerato come (mera) circostanza aggravante.

Ebbene, se il Tribunale di Torino avesse considerato come circostanze aggravanti le ipotesi di cui all'art. 434 cpv. e all'art. 437 cpv. avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione tutti gli episodi di reato contestati agli imputati. Il tempus commissi delicti, infatti, sarebbe stato collocato al momento della cessazione delle condotte, ossia nel 1986, quando la Eternit italiana ha chiuso definitivamente i cancelli: la scure della prescrizione avrebbe definitivamente colpito i reati ex artt. 437 e 434, rispettivamente, nel 1996 e nel 1998.

Bisogna pertanto necessariamente concludere che il collegio giudicante abbia aderito alla tesi che qualifica i capoversi degli artt. 434 e 437 c.p. alla stregua di titoli autonomi di reato, ed abbia pertanto fatto slittare il tempus commissi delicti al momento della verificazione degli eventi descritti dai capoversi medesimi, ossia il disastro in relazione all'art. 434 cpv., e gli infortuni - sub specie di malattie professionali e di successivi aggravamenti delle stesse, fino al livello estremo rappresentato dalle morti - in relazione all'art. 437 cpv. (si rammenti che la Procura ha contestato la causazione del disastro solo in relazione al fatto di cui all'art. 434 c.p., e non rispetto al fatto di cui all'art. 437 c.p., che pure prevede alternativamente la verificazione del "disastro" o dell'"infortunio").

Rispetto allora al delitto ex art. 437 comma 2, di cui al capo (A) nell'imputazione, il Tribunale ha individuato nel 13 agosto 1999 la cesura temporale tra i fatti di reato prescritti (verificatisi prima di tale data) e quelli ancora punibili (verificatisi successivamente ad essa). Se ne deduce che risultano oggi coperti dalla prescrizione gli eventi "infortuni" (sub specie di malattie e morti) verificatisi oltre i 12 anni e mezzo prima della pronuncia del dispositivo, e dunque oltre il limite temporale corrispondente al termine massimo complessivo di prescrizione del reato in questione, tenendo conto dell'interruzione rappresentata dal rinvio a giudizio.

Quest'ultima considerazione consente forse di gettare un cono di luce su quello che nelle ultime ore i media stanno descrivendo come il "giallo delle vittime dimenticate": ossia la mancata menzione, da parte del dispositivo, di migliaia di nomi. Può verosimilmente ipotizzarsi, infatti, che quelle parti civili siano i familiari di persone scomparse prima del 13 agosto 1999, e che pertanto la loro assenza dalla lista dei risarciti altro non sia che il riflesso dell'intervenuta prescrizione dei reati dai quali deriva il danno da loro lamentato. Ciò che invece allo stato non è chiaro, e che soltanto le motivazioni potranno spiegare, è il motivo per cui ad alcune delle parti civili che hanno ricevuto un risarcimento è stata assegnata una provvisionale (tra i 30 ed i 60 mila euro), mentre ad altre no.

Rispetto invece al delitto ex 434 cpv. c.p. di cui al capo (B) dell'imputazione, è verosimile che il Tribunale abbia aderito alla prospettazione accusatoria che, come si è visto, ricostruiva il disastro quale evento permanente, ancora in corso al momento della formulazione dell'imputazione (nel 2009: prospettazione che pareva eliminare in radice ogni problema di prescrizione). Non è però chiaro, allo stato, perché in relazione a due stabilimenti su quattro (e in particolare quelli di Bagnoli e Rubiera) i disastri siano stati invece dichiarati interamente prescritti.

 

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Al di là dei profili che concernono la prescrizione, molti sono gli ulteriori nodi che dovranno essere sciolti con la motivazione della sentenza.

Uno dei problemi più delicati concerne sicuramente la prova del nesso causale tra le condotte degli imputati e gli eventi lesivi.

A tale proposito, l'impressione che si ricava dalla lettura del capo di imputazione - e dalle informazioni pervenute in merito allo svolgimento del dibattimento (cfr. l'osservatorio The Eternit Trial Report) - è che l'accusa abbia inteso abbandonare l'approccio tradizionale alla tema della causalità - consistente nel valutare se un determinato fattore di rischio è stato o meno condicio sine qua non di un singolo evento lesivo, eventualmente ripetendo l'operazione per ciascuno degli eventi verificatisi - a favore di un accertamento avente ad oggetto l'aumento dell'incidenza di determinate patologie (nel caso di specie, le malattie e le morti riconducibili all'amianto) all'interno del gruppo di persone esposto all'amianto (nel caso di specie, i potenziali bersagli delle fibre tossiche prodotte dalla Eternit, ossia i lavoratori e i residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti).

In altre parole, l'accusa non ha preso in considerazione i migliaia di eventi lesivi verificatisi a danno di singole persone fisiche, bensì un unico evento disastroso a danno di una popolazione; e coerentemente ha impostato l'accertamento della causalità evidenziando lo scarto esistente tra l'incidenza di quelle patologie nella popolazione dei soggetti esposti all'amianto, rispetto all'incidenza delle stesse malattie nel resto della popolazione. Operazione, quella appena descritta, tipicamente svolta dalle indagini epidemiologiche, che non a caso nel dibattimento in questione hanno giocato un ruolo fondamentale.

Si consideri, a quest'ultimo proposito, che lo stesso collegio giudicante, con l'ordinanza del 12 aprile 2010, aveva rigettato - ritenendola manifestamente irrilevante rispetto ai fatti contestati - la richiesta di esame testimoniale di tutte le parti civili avanzata dagli imputati e dai responsabili civili. A sostegno di tale posizione il Tribunale aveva osservato che «nessuno dei due reati contestati richiede, ai fini della relativa integrazione, la verificazione - e dunque l'accertamento - di lesioni personali o di morte delle persone», gli eventi lesivi descritti dai delitti de qua potendo infatti essere accertati «in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche».

Si noti come siffatto approccio al tema della causalità giustificherebbe di per sé la scelta delle figure di reato rilevanti: non i  delitti contro la persona, ossia l'omicidio e lesioni personali, bensì i già citati delitti contro l'incolumità pubblica. Questi ultimi, infatti, paiono i più idonei ad intercettare il danno alla popolazione, atteso che l'impersonalità del bene giuridico tutelato si proietta sull'impersonalità dell'offesa cagionata, senza bisogno alcuno di attribuire un nome ed un cognome alle vittime.

Un bisogno, quest'ultimo, che tornerà tuttavia a farsi prepotentemente sentire al momento della verifica probatoria in relazione a ciascuno degli eventi contestati come "infortunio" (a carico evidentemente di vittime ciascuna con un nome e un cognome); e, soprattutto, al momento della motivazione dei singoli risarcimenti del danno alle parti civili, che nel processo in esame ammontavano a quasi seimila. Per avere chiarezza su questo punto - ed in particolare sull'iter logico seguito dal collegio per riconoscere alle singole vittime ed ai loro famlliari il risarcimento dei danni, nonché sulle ragioni che lo hanno indotto a riconoscere una provvisionale soltanto ad alcuni e non ad altri - occorrerà anche in questo caso attendere le motivazioni.

Infine, tra gli ulteriori delicati profili che la motivazione dovrà affrontare vi è ovviamente quello della prova del dolo, che in particolare nella fattispecie ex 434 cpv. non può consistere in un mero dolo eventuale, stante la sua incompatibilità con la formula "atti diretti a" presente nella fattispecie base di cui al primo comma, e implicitamente richiamata anche dal secondo comma. Con la conseguenza che la motivazione della sentenza non potrà limitarsi a riproporre il modello del precedente Thyssenkrupp - basando la prova del dolo sulla mera accettazione del rischio degli eventi lesivi in nome del profitto di impresa -, ma dovrà fornire pregnanti elementi di fatto in grado di dimostrare la sussistenza la specifica intenzione degli imputati di cagionare il disastro, inteso - a quanto pare - come situazione caratterizzata da un aumento significativo di patologie tumorali nella popolazione esposta.