ISSN 2039-1676


13 novembre 2017 |

La responsabilità penale del medico: la sedazione ermeneutica di una riforma dal lessico infelice

Nota a Cass., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 (dep. 7 giugno 2017), n. 28187, Pres. Blaiotta, Est. Blaiotta e Montagni, Ric. p.c. Tarabori in proc. De Luca

Contributo pubblicato nel Fascicolo 11/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. La sentenza in commento formalizza il primo avviso della Cassazione in merito all’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco). Pur riconoscendo nella riforma un serio contributo alla determinatezza e prevedibilità del giudizio sull'imperizia del sanitario, la Suprema Corte non lascia intravedere esenzioni da responsabilità penale se, in concreto, detta colpa viene accertata, anche in forma lieve: rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, come modificato dalla l. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi), si registra, pertanto, un trattamento meno benevolo. A rassicurare il professionista (ri)compare invece un altro motivo: se questi ha dovuto affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, il giudice può avvalersi del principio ex art. 2236 c.c., con rilevanza della sola colpa grave.

 

SOMMARIO: 1. Il quadro tracciato dalla Cassazione sulla responsabilità penale del sanitario dopo la legge Gelli-Bianco. – 2. Il caso all’attenzione della Corte. – 3. Gli orientamenti di legittimità sedimentati con la legge Balduzzi. – 3.1. Il caso di “adempimento inopportuno” delle linee guida. – 3.2. L’ipotesi di “adempimento imperfetto” delle guidelines. – 3.3. La rilevanza della colpa lieve quando sussiste “adempimento insufficiente”. – 3.4. Il caso di “inadempimento” delle linee guida. – 3.5. Le aperture in favore della c.d. misura soggettiva della colpa e verso forme colpose diverse dall’imperizia. – 4. La soluzione dei dubbi interpretativi posti dalla riforma: l'art. 589-sexies c.p. non si applica «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia». – 4.1. L’inapplicabilità della novella al caso di “adempimento inopportuno”. – 4.2. (Segue) … ed all’ipotesi di “adempimento imperfetto”. – 4.3. L’art. 590-sexies non rileva neppure quando sussiste “adempimento insufficiente”. – 4.4. Alcuni spunti critici. Il rischio di discriminazione c.d. interna. – 5. Gli approdi scientifici di elevata qualificazione, ma non ancora recepiti dalle raccomandazioni “ufficiali”. – 6. Un motivo di parziale rassicurazione: il giudice «può» avvalersi del principio di razionalità ex art. 2236 del codice civile.