ISSN 2039-1676


20 marzo 2017

Colpa e responsabilità medica: il decreto Balduzzi va in soffitta e approda in G.U. la legge "Gelli-Bianco"

L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie) - nuovo art. 590 sexies c.p.

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Segnaliamo ai lettori che nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 è stata pubblicata la l. 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Si tratta della c.d. Legge Gelli-Bianco, che interviene tra l'altro e in particolare sulla disciplina delle linee guida e della responsabilità colposa nell'attività medico-chirurgica (disciplinandone i profili di rilevanza civile e penale). Ai contributi già pubblicati dalla nostra Rivista prima della pubblicazione della legge, durante i relativi lavori parlamentari (v. la colonna di sinistra), seguiranno a breve approfonditi  commenti relativi al testo definitivo, approdato ora in Gazzetta Ufficiale e che entrerà il vigore il prossimo 1° aprile. La nuova legge prevede tra l'altro (art. 6) l'abrogazione dell'art. 3, co. 1 del decreto Balduzzi e l'inserimento, nel codice penale, di un nuovo art. 590 sexies ("Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario") del quale si riporta il testo:

"Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma".

"Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto".

E' ragionevole prevedere, in considerazione del tenore letterale della nuova disposizione, che i primi commentatori non mancheranno di individiare i punti critici di un testo non cristallino: a partire dalla problematica delimitazione dell'ipotesi disciplinata, che presuppone un evento causato per imperizia da parte del santitario che abbia "rispettato" raccomandazioni previste da linee guida che "risultino adeguate al caso concreto". 

(G.L.G.)