ISSN 2039-1676


17 luglio 2018 |

Linee guida e saperi scientifici "interferenti": la Cassazione continua a non applicare la legge Gelli-Bianco

Nota a Cass., Sez. IV, sent. 12 gennaio 2018 (dep. 5 aprile 2018), n. 15178, Pres. Blaiotta, Est. Bruno

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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AbstractLa sentenza in commento, prima in materia di responsabilità medica a seguito delle Sezioni unite dello scorso 21 dicembre, rappresenta un tentativo di metabolizzazione degli approdi ermeneutici cui le stesse sono pervenute. La Corte, dopo aver fissato i termini della relazione terapeutica e la posizione di garanzia del medico rispetto al paziente, addebita al solo specialista la responsabilità per erroneo approccio diagnostico, sebbene la patologia in oggetto sia afferente ad un’area di specializzazione diversa da quella del ricorrente. L’eco della pronuncia delle SS.UU. si percepisce chiaramente nel recupero della graduazione della colpa ai fini dell’imputazione di responsabilità per colpa grave del medico. La Corte, infatti, nega ogni possibile operatività della causa di non punibilità predisposta dal nuovo art. 590 sexies c.p., riconducendo i profili di responsabilità configurati a carico dello specialista alla negligenza e non all’imperizia: mancherebbe, ai fini della configurazione dell’imperizia lieve scusante, anche il rispetto delle linee guida pertinenti al caso di specie. Proprio in base a tale ultimo rilievo la Corte valorizza accuratamente lo strumento delle linee guida e le indicazioni ivi contenute, intese come presidio di garanzia della salute della paziente e come strumento di standardizzazione delle pratiche mediche a tutela dell’attività del sanitario. La circostanza che lo specialista abbia optato per il trattamento della patologia secondo un iter terapeutico diverso da quello suggerito dalle linee guida, prescrivendo un esame che, alla stregua delle stesse, risulta inadeguato e non risolutivo ai fini dell’evidenziazione del disturbo, è valsa, infatti, l’imputazione dell’errore diagnostico al sanitario, alla luce di una interpretazione dei protocolli terapeutici quali fonte di vere e proprie direttive cogenti, piuttosto che di meri suggerimenti.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. La responsabilità del sanitario: la storia infinita della colpa medica. Quid iuris nella confusione generata da riforme “che si inseguono”? – 4. Posizione di garanzia e principio di affidamento: tra parcellizzazione della prestazione e corresponsabilità nella causazione dell’evento. – 5. Sul valore delle linee guida nell’accertamento della colpa.