ISSN 2039-1676


16 novembre 2018 |

La responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria tra antichi dubbi e nuovi problemi

Il contributo costituisce il primo capitolo del volume "La responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria", a cura di B. Romano, Pacini Giuridica, in fase di pubblicazione nella Collana Sanità-Diritto-Economia, diretta da G. Alpa – G. Garofalo – L. Di Donna – B. Romano. Si ringrazia l’Editore per avere autorizzato la pubblicazione anche in questa sede.

Trattandosi di un contributo già accettato per la pubblicazione, il lavoro non è stato sottoposto alla consueta procedura di peer review prevista dalle norme editoriali di questa Rivista.

 

Abstract. La materia della responsabilità penale del medico (prima) e dell’esercente una professione sanitaria (oggi) è tra le più controverse e delicate della letteratura e della giurisprudenza penalistica, poiché tocca gangli vitali del diritto e del processo penale, quali – tra gli altri – la causalità, la colpa e, non solo nell’attività in équipe, il concorso di persone nel reato. In particolare, il tema della responsabilità colposa “medica” è stato attraversato da diverse fasi: da letture tradizionali divise sull’applicabilità, anche in sede penale, dell’art. 2236 c.c., alle modifiche dovute al decreto Balduzzi, sino alla legge Gelli-Bianco. Tuttavia, la riforma del 2017 non ha apprestato un quadro chiaro e condiviso, sia nelle ricostruzioni della dottrina, che nelle letture della Corte di Cassazione, sino alle Sezioni unite del 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti. Ma neppure tale pronunzia tranquillizza ed appaga del tutto l’interprete. Dunque, de jure condendo, si potrebbe stabilire che, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’esercente la professione (sanitaria) risponda penalmente solo in caso di colpa grave. Al riguardo, si potrebbe anche ipotizzare che il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto, lasci presumere – salvo prova contraria – che l’esercente la professione sanitaria non versi in colpa grave. Invece, occorrerebbe, nell’ottica immaginata, allargare specularmente i confini della responsabilità di stampo civilistico, eliminando la soglia della colpa grave, se non per tutte le professioni, almeno per la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le tradizionali letture della responsabilità medica. – 3. Il decreto Balduzzi. – 4. La legge Gelli-Bianco. – 5. I nuovi problemi interpretativi. – 6. Un primo, provvisorio, bilancio. – 7. Scenari futuri.