ISSN 2039-1676


11 ottobre 2012 |

Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità  sulle "morti da amianto"

Riflessioni a margine della sentenza sul caso Fincantieri (Cass. pen., sez. IV, ud. 24 maggio 2012, dep. 27 agosto 2012, n. 33311, Pres. Brusco, Est. Grasso)

 

Sommario: Abstract - 1. La sentenza della Cassazione sul caso Fincantieri - 2. Le sentenze Cozzini e Fincantieri: un contrasto in seno alla Quarta Sezione? - 2.1. La sentenza Cozzini: breve sintesi dei passaggi fondamentali 2.2. Le sentenze Cozzini e Fincantieri a confronto - 2.2.1. Carcinomi polmonari e mesoteliomi: inquadramento dei principali problemi causali in punto di fatto e di diritto - 2.2.2. L'orientamento espresso dalla sentenza Fincantieri - 2.2.3. Il più penetrante sindacato di legittimità praticato dalla sentenza Cozzini - 3. Conclusione.

 

Abstract. Con la sentenza n. 33311 del 2012 la Cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo inflitte ad alcuni dirigenti della società Fincantieri, accusati di aver cagionato la morte di tredici persone esposte all'amianto proveniente dai cantieri navali (si trattava di alcuni dipendenti addetti a mansioni comportanti il contatto con l'amianto, nonché di alcune delle loro mogli, le quali inalavano le fibre tossiche lavando le tute da lavoro dei mariti). Il presente contributo, dopo una breve ricostruzione della vicenda processuale, mette in luce come i principi affermati dalla Cassazione in punto di causalità risultino a ben guardare diversi rispetto a quelli contenuti in un'altra recente sentenza resa della Quarta Sezione nella materia delle patologie da amianto, la n. 43786 del 2010 (meglio nota come sentenza Cozzini, la quale aveva annullato con rinvio le condanne inflitte ad alcuni dirigenti della società Ferrovie Trento Malè, accusati di aver cagionato la morte di un dipendente esposto all'amianto). Dal confronto tra le due pronunce emergono profili di contrasto che chiamano in causa questioni dogmatiche da tempo dibattute: la qualificazione delle condotte del garante come commissive od omissive; la conseguente impostazione del giudizio controfattuale come esplicativo o predittivo; il grado di probabilità che deve assistere il giudizio di evitabilità dell'evento lesivo. Ad avviso dell'Autore, tuttavia, la differenza di fondo tra le due sentenze si gioca su un altro piano: quello della profondità del sindacato cui vengono sottoposte le motivazioni delle sentenze di merito in punto di prova della causalità, e in particolare di prova dell'efficacia almeno con-causale delle esposizioni ad amianto rispetto all'insorgenza e al concreto decorso della patologia.

 

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