ISSN 2039-1676


20 maggio 2015

Approvato definitivamente dal Senato il ddl che introduce nuovi delitti contro l'ambiente

Legge 22 maggio 2015, n. 68

Per consultare il testo della legge disponibile su normattiva.it, clicca qui.

Per accedere al testo del ddl disponibile sul sito ufficiale del Senato, clicca qui.

Sul complesso iter legislativo che ha condotto all'approvazione del ddl in esame, si vedano i due contributi a firma di Carlo Ruga Riva, La proposta di legge in materia di c.d. ecoreati passa all'esame dell'Aula della Camera (clicca qui per accedervi) e Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera (clicca qui per accedervi) a suo tempo pubblicati su questa Rivista. Nonchè, da ultimo, la scheda di Marco Montanari, Il Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambiente (clicca qui per accedervi).


Confidando di potere ospitare al più presto sulle pagine della nostra Rivista un più ampio commento al testo della nuova normativa, segnaliamo da subito ai lettori che il Senato, nella seduta del 19 maggio 2015, ha approvato definitivamente il ddl n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (clicca qui per consultare il resoconto della seduta).

Il disegno di legge introduce nel codice penale, immediatamente dopo il tiolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, un nuovo titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

Il nuovo titolo VI-bis comprende numerose nuove incriminazioni, tra le quali segnaliamo:

- il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";

- il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;

- il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, "abusivamente cagiona un disastro ambientale".

La stessa norma precisa che "costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale che sono previsti come delitti dolosi contro l'ambiente la nuova disciplina contempla anche la forma colposa. L'art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo". (Tommaso Trinchera)