ISSN 2039-1676


01 giugno 2017 |

L’illecito penale costruito ex latere subiecti: la "finalità di terrorismo" alla prova del diritto penale del fatto

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2017

Abstract. Se è vero che “la persona umana è al centro del diritto penale”, è parimenti innegabile come tale formula, in un diritto penale orientato al fatto ed al danno concreto ed offensivo, non possa essere utilizzata per legittimare meccanismi di incriminazione “a parte subiecti”. Per questo, rispetto ad un “contesto d’incriminazione” sbilanciato (pericolosamente) sul versante soggettivo, si rende necessario individuare dei “correttivi” che consentano di ricondurre la fattispecie incriminatrice ad una dimensione di obiettivo disvalore già sul piano del fatto. Nei reati a “finalità di terrorismo”, la rilevanza attribuita alla sola Intentionsunwert seguita dall’associazione di cui all’art. 270-bis c.p. ripropone ancora una volta il problema di precisare con maggiore chiarezza il ruolo sistematico da attribuire al c.d. dolo specifico. Attraverso la sua esegesi, infatti, sembrerebbe essere possibile colmare quel deficit di “oggettività” che, altrimenti, caratterizzerebbe la fattispecie associativa prevista dall’art. 270-bis c.p.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. “Prove d’autore” tra normativa e prassi. – 2.1. La ricerca di una “prova contraria” nel “personalismo” del reato omissivo improprio e del c.d. Gesinnungsstrafrecht. – 3. I reati “a finalità di terrorismo”: necessitas non habet legem? – 4.  La ricerca di una “prova contraria” nei reati “a finalità di terrorismo”: la strada del c.d. dolo specifico. – 4.1. Dalla finalità dell’agente alla finalità della condotta. La ricerca di una “obiettiva tendenza” del dolo specifico nelle ricostruzioni della dottrina. – 5. Tre rapidi “incursus”: doppia misura della colpa; medesimo disegno criminoso e suitas della condotta. – 6. La “duplice anima” del dolo specifico: per una interazione tra reo, reato e realtà. Una possibile conferma dall’art. 270-sexies c.p.