ISSN 2039-1676


25 giugno 2014 |

Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del Tribunale di Torino

Trib. Torino, 21 maggio 2014, Giud. De Marchi, B.

 

1. Il provvedimento in commento costituisce una delle prime applicazioni dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova. Come già illustrato su questa Rivista (v. le note di A. Della Bella del 4 aprile 2014 - clicca qui per accedervi - e di M. Miedico del 14 aprile 2014 - clicca qui per accedervi), la legge n. 67 del 28 aprile 2014 ha introdotto, insieme ad alcune deleghe in materia di sanzioni e ad altre novità in tema di irreperibili, il probabion applicabile ai maggiorenni. L'istituto è regolato per i suoi profili sostanziali nel codice penale agli artt. 168bis, 168ter, 168quater, art. 657bis c.p.; la disciplina processuale è prevista agli artt. 464bis, art. 464novies c.p.p. e agli art. 141bis e 141ter disp. att. c.p.p.; tali disposizioni ripropongono, almeno in parte, i contenuti di un analogo strumento sanzionatorio previsto in ambito minorile (artt. 28 e 29 d.p.R. 448/1988).

 

2. Ricordiamo qui brevemente che la sospensione del processo e messa alla prova può essere concessa solo su richiesta dell'imputato. Elemento essenziale dell'istanza è la presentazione al giudice di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (art. 464bis c.p.p.). Nel caso in cui non sia stato possibile presentare il programma, l'imputato può allegare la sola richiesta di elaborazione dello stesso. È necessario altresì il consenso del pubblico ministero alla concessione della misura. Rispetto all'istituto del probation minorile, la messa alla prova regolata dall'art. 168bis c.p. presenta una sfera di operatività piuttosto contenuta: è infatti applicabile una sola volta a reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Tale ristretto ambito applicativo risulta almeno parzialmente esteso grazie alla previsione secondo la quale l'istituto è applicabile anche ai delitti indicati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. e dunque ai delitti di violenza minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza (nell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 343, secondo comma, c.p.); violazione di sigilli (aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 349 c.p.); rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p. con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); furto aggravato (art. 625 c.p.) e, infine, ricettazione (art. 648 c.p.). Sotto il profilo soggettivo, il giudice deve ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 464quater c.p.p.). Durante la sospensione (da 15 giorni a uno o due anni a seconda della natura della pena edittale), l'imputato è sottoposto a una prova, durante la quale assumono un ruolo primario le condotte riparatorie e risarcitorie. Indefettibile è inoltre lo svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità (art. 464bis c.p.p.). La sospensione del processo e messa alla prova presenta connotati sostanziali fortemente innovativi soprattutto per l'effetto che essa produce in caso di esito positivo e cioè l'estinzione del reato (art. 464septies c.p.p.).

 

3. Il provvedimento - emesso dal Tribunale di Torino - presenta alcuni profili di interesse che ci limitiamo a segnalare: in particolare, come era prevedibile, tenta di risolvere alcune questioni lasciate irrisolte dal legislatore. In primo luogo, il Tribunale riconosce la natura anche sostanziale (e non solo processuale) dell'istituto in esame, che influisce sul trattamento sanzionatorio del condannato. Sulla base di tale valutazione, considera opportuno concedere la misura anche ai fatti pregressi e per procedimenti pendenti, pur in assenza di una disciplina transitoria, ma in applicazione delle regole generali previste dall'art. 2, quarto comma c.p. Manca infatti nella l. n. 67 del 2014 una espressa disciplina che regoli il caso in cui i procedimenti instaurati per i delitti previsti dall'art. 168bis c.p. abbiano, al momento dell'entrata in vigore della legge, superato la fase entro la quale la sospensione del processo e messa alla prova possa essere richiesta dall'imputato.

 

4. La richiesta di applicazione della misura (che può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 464ter c.p.p.) può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure ancora entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, o con l'atto di opposizione, nel procedimento per decreto, come prevede l'art. 464bis c.p.p. Nulla ha previsto il legislatore nell'ipotesi in cui, in un procedimento in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, tali fasi processuali siano state superate.

Secondo il Tribunale torinese, in coerenza con i principi generali, si deve ammettere l'applicabilità dell'istituto anche in relazione a fatti pregressi e a procedimenti pendenti: la posizione soggettiva dell'imputato non può che essere garantita, come sostiene il Tribunale, mediante l'istituto processuale della restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p. Tale soluzione è certamente nel merito condivisibile e conforme ai principi generali previsti nel nostro ordinamento (art. 2 comma 4 c.p. e art. 7 CEDU) [ex multis sul punto si vedano C. Pecorella, L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Cuem, 2008; F. Viganò, Retroattività della legge penale favorevole, in questa Rivista, 6 settembre 2011], appare però non del tutto risolutiva rispetto alle questioni applicative che potrebbero porsi: l'istituto della messa alla prova, infatti, non consiste in semplici automatismi applicabili dal giudice in qualsiasi fase processuale, ma richiede uno svolgimento complesso e attento, governato e controllato dal giudice che dispone la misura per tutta la sua (anche lunga) durata (su questo tema si veda il contributo di R. Piccirillo, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, nella Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014, in particolare pp. 30 e 33, pubblicato in questa Rivista, 7 maggio 2014).

 

5. Sotto un secondo profilo, appare interessante la pronuncia in esame che prende in considerazione un'altra eventualità su cui il legislatore non si è espresso. Si tratta della controversa ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti ai fini della sospensione e messa alla prova per alcuni soltanto dei reati contestati in un processo oggettivamente cumulativo. Si tratta di un caso - non infrequente - nel quale all'interno di un procedimento sono contestati reati per cui è prevista la pena edittale fino a quattro anni di reclusione e reati che superano tale limite e per cui è dunque preclusa la concedibilità dell'istituto del probation.

Il Tribunale richiama la precedente giurisprudenza in tema di patteggiamento parziale che esclude tale possibilità, ma sottolinea la differenza di fondo fra l'istituto del patteggiamento che ha finalità prevalenti di deflazione processuale, e la messa alla prova, che risponde anche ad esigenze di risocializzazione dell'autore del reato. Giunge quindi ad ammettere la separazione dei procedimenti e a concedere la messa alla prova solo per quei reati che rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 168bis c.p. A parere del Tribunale, una diversa soluzione avrebbe potuto portare a conseguenze definite 'paradossali', nel caso in cui, in astratto, 'l'imputato si veda respingere l'istanza per esservi nell'imputazione anche reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge' e poi tale soggetto sia assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e messa alla prova. Si richiama, a questi fini, la disciplina dell'art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p. che prevede la separazione di processi se, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni, è stata disposta la sospensione del procedimento.

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: F. Viganò, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. Pro c. pen., 2013, 1300; F. Caprioli, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 7; F. Fiorentin, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, in Gdir., 2014, 22, 74; R. Piccirillo, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, nella Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014, pubblicato in questa Rivista, 7 maggio 2014.