ISSN 2039-1676


15 luglio 2016 |

I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni

SOMMARIO: 0. Premessa. - 1. La disciplina previgente e la riforma del 2002. - 2. I nuovi delitti di false comunicazioni sociali: la riforma del 2015. - 2.1. (segue): il bene giuridico tutelato. - 2.2. (segue): i soggetti attivi del falso. - 2.3. (segue): i veicoli delle falsità punibili: i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. - 2.3.1. (segue): la falsità nel bilancio consolidato. - 2.4. (segue): la forma del falso: la falsa esposizione e l'omessa comunicazione di «fatti materiali rilevanti». - 2.4.1. (segue): l'esposizione di «fatti...non rispondenti al vero» ed il significato della mancata riproposizione della formula «ancorché oggetto di valutazioni». - 2.4.1.1. (segue): i fatti materiali rilevanti. - 2.4.1.2. (segue): la rilevanza penale delle false valutazioni. - 2.4.1.2.1. (segue): gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi dopo la riforma del 2015 in ordine all'area di punibilità del «falso in bilancio». - 2.4.1.2.2. (segue): l'orientamento dottrinale che esclude la rilevanza del falso valutativo. - 2.4.1.2.3. (segue): la tesi che dà rilevanza anche al falso valutativo. - 2.4.1.2.4. (segue): la tesi abrogazionista della Cassazione: la sentenza della V Sezione n. 33774 del 16 giugno/30 luglio 2015, ric. Crespi e la continuità applicativa fornita con la successiva pronuncia n. 6916 del 8 gennaio/22 febbraio 2016, ric. Banca popolare dell'Alto Adige. - 2.4.1.2.5. (segue): le decisioni della V Sezione n. 890 del 12 novembre 2015/12 gennaio 2016, ric. Giovagnoli e n. 12793 del 2/30 marzo 2016, ric. Beccari, a favore della sopravvivenza del falso valutativo. - 2.4.1.2.6. (segue): la pronuncia delle Sezioni unite n. 22474 del 31 marzo/27 maggio 2016, ric. Passarelli. - 2.4.1.2.7. (segue): nostra opinione. - 2.4.2. (segue): la condotta omissiva: il falso per omissione. - 2.4.3. (segue): il falso qualitativo. - 2.4.4. (segue): le sotto e/o sopravvalutazioni illegali e le riserve occulte. - 2.5. (segue): l'oggetto del falso: la falsità sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. - 2.6. (segue): l'insidiosità del falso, ossia l'idoneità del falso ad ingannare. - 2.7. (segue): i profili soggettivi del falso, l'elemento soggettivo. - 2.8. (segue): la consumazione e il tentativo. - 3. I fatti di lieve entità. - 4. La «non punibilità per particolare tenuità» del fatto tipico (offensivo), antigiuridico e colpevole: art. 2621-ter cod. civ. - 5. I fatti commessi all'interno delle «società quotate»: art. 2622 cod. civ.. - 6. Questioni di diritto intertemporale. - 7. Cenni ai riflessi sul delitto di bancarotta fraudolenta impropria.