ISSN 2039-1676


11 febbraio 2016 |

I dubbi sulla legittimità costituzionale del probation processuale: molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale

Per leggere il contributo di cui si riporta di seguito un estratto clicca su "download documento".

Per leggere le ordinanze in commento clicca qui:

Trib. Grosseto, ord. 10 marzo 2015, T.F., in G.U., n. 35 del 2 settembre 2015 (atto di promovimento n. 157);

Trib. Grosseto, ord. 10 marzo 2015, Z.M., in G.U., n. 35 del 2 settembre 2015 (atto di promovimento n. 158);

Trib. Grosseto, ord. 10 marzo 2015, G.A., in G.U., n. 35 del 2 settembre 2015 (atto di promovimento n. 159);

Trib. Savona, ord. 3 giugno 2015, Pisati, in G.U., n. 41 del 14 ottobre 2015 (atto di promovimento n. 201);

Trib. Firenze, ord. 19 maggio 2015, Modena, in G.U. n. 46 del 18 novembre 2015 (atto di promovimento n. 236);

Trib. Prato, ord. 21 aprile 2015, S.P., in G.U. n. 50 del 16 dicembre 2015 (atto di promovimento n. 289)

 

1. È trascorso oramai più di un anno e mezzo da quando il legislatore ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati adulti.

In tale breve arco temporale, nonostante il notevole successo applicativo avuto sin da subito da questa forma di probation processuale, diversi giudici di merito hanno sollevato varie questioni di legittimità costituzionale concernenti le modalità con cui è stato configurato il nuovo rito speciale. 

Se, com'è noto, un primo quesito - avente a oggetto problematiche di diritto intertemporale - è già stato ritenuto infondato dalla Consulta, nel prossimo futuro la Corte dovrà risolvere ancora diverse e delicate questioni, che, in questa sede, si coglie l'occasione di presentare.

Si badi, a essere messa in dubbio non è stata solo la legittimità costituzionale di singoli aspetti dell'attuale disciplina della messa alla prova per adulti, ma anche l'intera struttura di un istituto, che prevede - tra l'altro - un vero e proprio «percorso trattamentale» da svolgersi nei confronti di un soggetto non condannato in via definitiva. [...]