ISSN 2039-1676


28 marzo 2017 |

Le motivazioni della Corte d’Assise di Milano sul "caso Fatima": spunti di riflessione su terrorismo internazionale e organizzazione di trasferimenti ex art. 270-quater.1 c.p.

Commento a Corte d’Assise di Milano, sent. 19 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 8, Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Ilaria Simi de Burgis

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2017

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1. Nei mesi passati, ed in particolare subito dopo l’attentato alla sede di ‘Charlie Hebdo’, ha avuto grande risonanza mediatica la vicenda di una delle imputate (Sergio Maria Giulia, alias ‘Fatima’) condannate dalla Corte d’Assise di Milano con la sentenza in commento, definita «la prima foreign fighter italiana»[1].

Oltre a Sergio Maria Giulia, il rito ordinario[2] avviato davanti alla Corte d’Assise di Milano ha visto imputati Aldo Kobuzi (detto ‘Said’, suo marito), Coku Donika (detta ‘Asia’, madre di Aldo Kobuzi), Kobuzi Serjola (detta ‘Jola’/‘Fatima’, sorella di Aldo Kobuzi), Bushra Haik (‘maestra’ di Sergio Maria Giulia) – tutti accusati di aver partecipato all’associazione con finalità di terrorismo ‘Stato Islamico’ (art. 270-bis, co. II, c.p.) – nonché Sergio Sergio (padre di Maria Giulia), chiamato invece a rispondere del reato di cui all’art. 270-quater.1 c.p.organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo»).

Al di là del clamore mediatico, come osservano i giudici milanesi vi sono alcuni aspetti  che hanno determinato «l’unicità» di questo procedimento: da una parte durante le indagini sono state intercettate le conversazioni di «alcuni esponenti dell’I.S. responsabili dello ‘smistamento’ dei foreign fighters»; dall’altra, nelle numerose comunicazioni con i familiari rimasti in Italia, gli imputati trasferitisi in Siria hanno fornito, «dall’interno e spontaneamente, numerosissime informazioni sul funzionamento dello Stato Islamico»[3].

A ciò si deve aggiungere che si tratta della prima sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Assise di Milano per il reato di cui all’art. 270-quater.1 c.p.

In questa sede ci si limiterà a ripercorrere i principali passaggi motivazionali della sentenza in oggetto, riservando particolare attenzione a quelli riguardanti la disposizione testé richiamata.

 

2. Anzitutto, seppur in estrema sintesi, i fatti.

La prima a convertirsi all’Islam della famiglia Sergio è proprio Maria Giulia, peraltro definita la «figura chiave dell’intera vicenda processuale»[4], seguita poi dalla sorella Marianna e, infine, dai genitori.

Dopo la conversione le sorelle Sergio intraprendono un percorso di profonda ‘radicalizzazione’, nel quale gioca un ruolo decisivo l’imputata Haik Bushra, la ‘maestra’ di origini siriane che nel 2012 aveva lasciato l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Servendosi principalmente di Skype, Bushra aveva creato dei gruppi di studio ed interpretazione del Corano di impronta fondamentalistica, cui si poteva accedere solo su ‘invito’ di qualche allieva fidata. Le lezioni, che si tenevano anche più volte alla settimana, consistevano in «una continua esaltazione dello Stato Islamico e del suo agire terroristico»[5], e l’insegnante invitava ripetutamente le proprie allieve ad abbandonare la terra dei ‘miscredenti’ e a compiere il jihad.

In questo contesto Maria Giulia matura il desiderio di raggiungere i territori del ‘Califfato’, e a tal fine si mette alla ricerca di un uomo da sposare disposto a compiere l’‘egira’ (hijra)[6] con lei. L’occasione si presenta nell’aprile 2014, quando una conoscente si offre di presentarle un proprio parente di nazionalità albanese (si tratta di Aldo Kobuzi) che, a sua volta, stava «cercando moglie per poi andare al jihad»[7].

Così, nel settembre 2014 Aldo Kobuzi arriva ad Inzago accompagnato dalla madre Coku Donika, musulmana fortemente radicalizzata, che «voleva a tutti i costi raggiungere il territorio dello Stato Islamico», e che aveva fatto sì che il figlio superasse le ultime perplessità, le «ultime resistenze»[8]. In pochissimi giorni Aldo e Maria Giulia si conoscono, si sposano secondo il rito islamico, e organizzano il viaggio verso la Siria.

Il 21 settembre 2014 Coku Donika ed i neosposi prendono dall’aeroporto di Roma-Fiumicino un volo diretto ad Istanbul, e da lì un altro diretto a Gaziantep, cittadina turca ai confini con la Siria.

Non appena giunti in Turchia contattano un’utenza telefonica in uso ad alcuni soggetti incaricati di gestire il flusso di foreign fighters provenienti da tutto il mondo e di agevolarne l’ingresso nello Stato Islamico. Dalle intercettazioni telefoniche disposte durante le indagini è poi emerso come questi soggetti fossero ben inseriti in un’«ampia, fittissima, e ben organizzata rete terroristica»[9].

Ricevute le necessarie istruzioni, Maria Giulia Sergio, Aldo Kobuzi e Coku Donika riescono a fare ingresso in Siria, dove ad attenderli vi è Serjola Kobuzi (sorella di Aldo) con i due figli.

Una volta nei territori dello Stato Islamico, Aldo Kobuzi viene mandato per alcune settimane in Iraq, dove si sottopone al particolare addestramento previsto per diventare «ufficialmente un vero mujahed», ciò che effettivamente avviene al suo rientro in Siria. All’interno del Califfato Aldo Kobuzi svolge «un vero e proprio mestiere»: oltre ad essere un combattente, si occupa di «garantire il corretto rispetto della sharia, la legge di Allah, all’occorrenza utilizzando la forza per reprimere eventuali inosservanze»[10] (la stessa Maria Giulia, nelle conversazioni coi familiari, lo definisce «un poliziotto»[11]).

Le donne, invece, si dedicano all’approfondimento dell’ideologia islamista, allo studio del Corano, e la stessa Maria Giulia, più preparata delle altre, inizia a tenere delle lezioni[12].

Dalla Siria Maria Giulia contatta i propri familiari via Skype con cadenza pressoché quotidiana.

Sin da subito inizia ad esortare i propri genitori e la sorella Marianna a raggiungerla nel Califfato, ricordando loro l’inderogabile obbligatorietà, per ogni musulmano, dell’egira e garantendo che all’organizzazione del viaggio avrebbe pensato lei stessa con l’aiuto di altri mujhaeddin sai che in un giorno solo noi organizziamo tutto»). Nel corso dei mesi questa «opera di convincimento» si fa sempre più insistente ed aggressiva, ed alla fine, dopo diversi ripensamenti, i coniugi Sergio si fanno persuadere dalle pressioni delle figlie e decidono di partire alla volta del Califfato.

Così, alla fine del mese di marzo il Sergio avvia le pratiche per il licenziamento e per ottenere la ‘liquidazione’ che gli spettava, che gli viene effettivamente accreditata nel maggio 2015. Da questo momento i Sergio iniziano a prelevare un po’ alla volta tutti i soldi ricevuti, acquistano le valigie per partire e la madre richiede il rilascio del passaporto. Nel frattempo, resisi conto che le loro conversazioni potevano essere intercettate dalla polizia, per discutere degli aspetti pratici del viaggio con Maria Giulia adottano alcune precauzioni.

Alla luce delle risultanze investigative, nel giugno 2015 vengono emesse le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

 

3. Dopo un paragrafo dedicato alla ricostruzione delle indagini, i giudici si soffermano sull’evoluzione e sulle caratteristiche di questa organizzazione terroristica (cfr. par. 3), mettendone in risalto le peculiarità.

Anzitutto, circa la natura di associazione con finalità di terrorismo del c.d. Stato Islamico, la Corte si limita a richiamare alcune risoluzioni (in particolare nn. 2170 e 2178 del 2014 e n. 2249 del 2015) con le quali le Nazioni Unite, denunciando la straordinaria pericolosità del Califfato, hanno imposto agli Stati l’adozione di misure idonee a contrastarne l’espansione. Del resto, anche la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che «la natura di associazione terroristica dell’I.S. - e non di Stato - è sancita da Autorità Internazionali vincolanti nell’ordinamento» (Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489).

Appurato che si tratta di un’associazione con finalità di terrorismo, la Corte ne illustra la struttura ‘sui generis’ mettendo in luce in particolare due aspetti: i) da una parte il suo ‘modello orizzontale’, riflesso di una chiamata generale all’attuazione individuale del jihad, da cui deriva una «frammentazione estrema del fattore umano»[13] (è nota l’espressione ‘lupi solitari’); ii) dall’altra, ed è ciò che qui maggiormente interessa, il fatto che l’I.S. abbia occupato determinati territori e raggiunto una notevole espansione, grazie anche a quel perentorio e generalizzato invito al raggiungimento del Califfato accolto da numerosi foreign fighters.

 

4. Del primo aspetto si tiene conto soprattutto nella parte motiva del par. 6 della sentenza, dedicato all’imputata Haik Bushra. Secondo i giudici, il suo ruolo «è emblematico proprio della «disarticolazione» tipica dello Stato Islamico, e ripropone con forza l’idea di una struttura ‘a rete’, che lei stessa - in totale autonomia - contribuiva ad implementare mettendo in relazione persone assimilate da un «comune progetto criminale»[14].

Attraverso le sue lezioni (molte delle quali sono state registrate grazie all’attività di intercettazione telematica effettuata sul pc di Sergio Marianna, che seguiva con costanza i suoi corsi), Bushra aveva posto in essere quelle condotte di supporto all’azione terroristica che la giurisprudenza ha più volte ritenuto idonee ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 270-bis c.p., come il proselitismo e la diffusione di documenti di propaganda.

E a nulla rileva il fatto che l’imputata non avesse mai fornito alle sue allieve istruzioni utili per un futuro addestramento o per l’attuazione di attentati terroristici, ciò essendo semplicemente riflesso della netta divisione dei ruoli impartita da questa organizzazione terroristica, per la quale sono gli uomini a dover attuare il jihad (avendo così il privilegio di raggiungere il grado più alto del paradiso). Tale osservazione, precisano i giudici, non si pone in contrasto con il recente insegnamento della Corte di cassazione secondo cui per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo «non è sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome»[15]. All’imputata, infatti, non è stato contestato di aver organizzato un’autonoma associazione con finalità di terrorismo, bensì di aver partecipato proprio allo Stato Islamico, fornendo un’attività di supporto sistematica, organizzata e duratura.

Attraverso la sua rete di allieve, l’imputata era in grado di raggiungere ed istruire un numero sempre maggiore di persone, che proprio dall’autorevolezza delle sue parole traevano la forza di aderire alla chiamata al jihad. E se anche non sono stati accertati dei suoi rapporti diretti con altri esponenti dell’organizzazione terroristica prima della partenza di Maria Giulia, una volta che questa aveva raggiunto il Califfato ed aderito pienamente all’I.S., Bushra, essendo in contatto con lei, era certamente in grado di mettere le proprie allieve nelle condizioni di raggiungere la Siria.

Rilevano inoltre i giudici che «l’azione di Bushra nei confronti di Maria Giulia», isolatamente considerata, sarebbe già «di per sé idonea a configurare il concorso morale nel reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo»: con le sue ‘lezioni’ e la continua esaltazione del Califfato aveva infatti rafforzato l’intento dell’amica di unirsi allo Stato Islamico, e attraverso rassicurazioni, consigli ed informazioni, l’aveva determinata definitivamente a partire[16].

 

5. Il secondo aspetto, ovvero l’estensione dell’organizzazione terroristica de qua, guida invece le valutazioni dei giudici rispetto alle condotte poste in essere dagli imputati - e in particolare dalle imputate - che hanno raggiunto il Califfato. In estrema sintesi, i giudici osservano che, al pari di qualsiasi struttura sociale, anche in quelle illecite - e specie in quelle che esercitano il controllo su un determinato territorio - «la numerosità degli associati» comporta «una capillare divisioni di compiti e ruoli». In questo modo, molti di essi potrebbero «non attuare mai direttamente le condotte con finalità di terrorismo descritte dall’art. 270sexies c.p.», ma dedicarsi soltanto ad «attività di supporto, allo scopo di consentire ad altri - a ciò specificamente preposti - di perseguire più efficacemente le finalità dell’organizzazione»[17].

Per via della sua ambizione di imporsi come organizzazione sociale completa ed autonoma, l’I.S. ha dovuto indirizzare una massiccia campagna di reclutamento anche verso le donne: per costruire uno ‘Stato’ non sono sufficienti i foreign fighters che - come Aldo Kobuzi - ingrossano le fila di quelle milizie che agiscono sul territorio alla stregua di truppe ‘regolari’; servono altresì mogli per i combattenti e relativi figli «da addestrare già in tenera età»[18].

Muovendo dalla considerazione che le condotte di partecipazione ad una qualsiasi associazione per delinquere devono essere valutate alla luce delle peculiarità dell’associazione stessa[19], la Corte osserva che le imputate hanno semplicemente interpretato il ruolo di «donne del jihad», facendo tutto ciò che l’organizzazione terroristica consentiva - e richiedeva – loro (sposare dei mujhaeddin; raggiungere il Califfato; esortare altre persone a fare lo stesso; dedicarsi con assiduità allo studio e all’insegnamento del fondamentalismo islamico, allevare i propri figli nello ‘Stato Islamico).

Una così netta distinzione di ruoli non implica però necessariamente che il contributo delle donne sia di secondaria importanza: poiché secondo l’I.S. esse non possono avere un lavoro (se non quello di insegnante), la loro preparazione religiosa risulta spesso più approfondita di quella degli uomini, e la loro propaganda, di conseguenza, estremamente efficace (come si ha modo di apprezzare nelle pagine di questa sentenza laddove vengono riportati i discorsi di Bushra alle proprie allieve e di Sergio Maria Giulia ai propri familiari).

Tuttavia, come emerge dalle parole di Maria Giulia in alcune delle conversazioni intercettate, non è escluso che anche le donne - laddove necessario - possano essere coinvolte nei combattimenti. La sua più grande ambizione era proprio quella di combattere contro i miscredenti, e a tal fine aveva iniziato ad addestrarsi all’uso delle armi («la prima volta ho sparato in aria col ‘kalash’ [] oggi invece con una pistola»). Il suo augurio era che il ‘Califfo’ Abu Bakr Al Baghdadi concedesse anche alle donne di attuare il jihad, in quanto morire ‘da martire’ le avrebbe assicurato un posto «nel primo livello del Paradiso»[20].

 

6. Veniamo alla posizione dell’imputato Sergio Sergio, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 270-quater.1 c.p

Come si è anticipato, si tratta della prima sentenza della Corte d’Assise di Milano in materia di «organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo»[21]; non è dunque un caso che i giudici, evidenziando che tale fattispecie «non risulta al momento essere stata oggetto di pronunce della Corte di legittimità cui ci si possa richiamare per ricostruirne l’ambito di applicazione

, vi abbiano dedicato un ampio paragrafo (n. 7). Di seguito se ne riportano, per punti, i passaggi essenziali.

1) Il primo aspetto tenuto in considerazione nell’analisi della disposizione riguarda la clausola di riserva rispetto a due fattispecie incriminatrici, e segnatamente la ‘partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo’ («fuori dai casi di cui all’art. 270-bis») e l’‘arruolamento con finalità di terrorismo’ («e 270-quater…»). Le condotte descritte nell’art. 270-quater.1 c.p. non sono dunque autonomamente punibili se poste in essere dal ‘partecipe’ o da chi si dedica all’‘ingaggio’ di altre persone (come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, infatti, «la nozione di arruolamento è equiparabile a quella di ‘ingaggio’, per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce»[22]).

Nel primo caso esse rappresentano «solo una delle modalità con cui si manifesta l’affectio societatis»; nel secondo possono dirsi funzionali all’attività di arruolamento di altre persone, e pertanto sono da essa «assorbite»[23].

2) Per quanto concerne l’individuazione delle condotte tipiche previste dalla disposizione in esame, la Corte ritiene di non poter condividere «la posizione di chi, valorizzando i termini al plurale utilizzati dal Legislatore («trasferimenti», «viaggi»), ritiene che per la consumazione del reato in questione sia necessaria l’organizzazione di più viaggi»[24].

Le osservazioni portate a sostegno di tale conclusione sono le seguenti.

Anzitutto, si tratterebbe di una tecnica di costruzione normativa che, utilizzando un plurale di genere, ha la funzione di ricomprendere sotto un’unica disposizione sia l’ipotesi in cui venga posta in essere una singola condotta, sia l’ipotesi in vengano poste in essere più condotte dello stesso tipo in un unico contesto temporale. A titolo di esempio, vengono richiamati l’art. 600ter c.p., che punisce chi «utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici…», ed è «certamente applicabile anche quando venga sfruttato un solo minore, o venga realizzato un solo spettacolo», e l’art. 633 c.p., rubricato «invasione di terreni o edifici», ma da applicarsi anche allorché venga occupato un solo terreno.

Inoltre, richiedere l’organizzazione di più viaggi snaturerebbe la fattispecie in esame, che in quanto reato di pericolo mira ad evitare che venga compiuto anche «un primo ed unico viaggio con finalità di terrorismo». Infine, si osserva che nell’organizzazione di un solo viaggio vengono normalmente coinvolte più persone, «e non si vede in che cosa detta ipotesi si differenzi dall’organizzazione di più viaggi per singole persone»[25].

3) Appurato che la disposizione debba trovare applicazione anche di fronte all’organizzazione di un unico viaggio, i giudici escludono però che nella fattispecie incriminatrice sia altresì ricompresa l’‘auto-organizzazionedel proprio viaggio.

Sul punto, i giudici richiamano una sentenza della Corte di cassazione in materia di ‘iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile’ (art. 600-quinquies c.p.[26], il cui testo è quasi del tutto sovrapponibile a quello dell’art. 270-quater.1 c.p.), secondo cui «la persona che predispone una gita turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto tipico del reato in esame (che presuppone chiaramente una trasferta da altri organizzata)». Secondo la stessa pronuncia, tuttavia, «colui che predispone una gita turistico-sessuale oltre che per sé per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex art. 600quinquies c.p. per la parte di condotte riguardanti gli altri soggetti»[27].

Questa interpretazione, secondo la Corte, sembra inoltre coerente con un’altra disposizione introdotta dal d.l n. 7 del 2015. All’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è stato infatti aggiunto un nuovo periodo, che consente l’applicazione delle misure di prevenzione a coloro che «pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti […] a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270sexies del codice penale». Da ciò si dovrebbe concludere che, di fronte alla mera preparazione del proprio viaggio da parte di chi non sia ancora nemmeno arruolato, il legislatore abbia legittimato soltanto un intervento preventivo[28]. Ciò non toglie, tuttavia, che l’organizzazione del proprio viaggio possa essere considerata quale «elemento denotante la partecipazione» all’associazione con finalità di terrorismo, o quale «conferma di quel ‘serio accordo’» tra arruolante ed arruolato in cui si sostanzia il reato di cui all’art. 270quater c.p.[29]

4) Viene a questo punto chiarito cosa debba intendersi per ‘organizzazione’.

Riportandosi ancora una volta a quanto affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 42053 del 2011, la Corte conclude che può definirsi organizzatore soltanto chi fornisca un contributo necessario ed imprescindibile per la riuscita di un viaggio che, se compiuto, risulti idoneo all’attuazione delle condotte contemplate dalla norma incriminatrice.

In altre parole, e mutando angolo visuale, se ciascuno dei partecipanti alla ‘trasferta’ avesse da sé gli strumenti e le informazioni necessari per la riuscita del viaggio, ci si troverebbe di fronte all’autonoma organizzazione, da parte di ciascuno, del viaggio da compiersi in comune. L’art. 270-quater.1 c.p. non potrebbe allora trovare applicazione: diversamente si finirebbe per incriminare, surrettiziamente, anche l’‘auto-organizzazione’, esclusa dall’ambito applicativo della disposizione (v. sopra punto 3).

5) Infine, quanto all’elemento soggettivo, i giudici osservano che, nella fattispecie in esame, non viene in rilievo la volontà dell’organizzatore di porre in essere in prima persona condotte con finalità di terrorismo. Poiché l’organizzatore potrebbe anche non partecipare alla trasferta, è evidente che non è «neppure necessario indagare le [sue] intenzioni» laddove, in concreto, vi partecipi[30].

Occorre invece che i soggetti che intraprendono il viaggio abbiano quale finalità quella di compiere, a viaggio compiuto, le condotte previste dalla norma, e che l’organizzatore abbia consapevolezza di ciò.

 

7. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che le condotte poste in essere dall’imputato Sergio abbiano integrato il reato de quo.

Secondo i giudici, quella posta in essere dalla famiglia Sergio (genitori e figlia), non può definirsi l’‘auto-organizzazione’, da parte di ciascuno, del proprio viaggio.

Il principale contributo nell’organizzazione del viaggio era senz’altro quello offerto da Maria Giulia, che già si trovava in Siria. L’ingresso nel Califfato, infatti, non sarebbe stato possibile senza i suoi contatti e senza le informazioni di cui era in possesso. E non v’è alcun dubbio che questa fosse effettivamente in grado di assicurare ai familiari l’aiuto che da mesi prometteva: non solo lei stessa aveva già compiuto quel percorso, grazie ai contatti con alcuni influenti membri dell’I.S., ma aveva già provveduto ad avvertire altri mujhaeddin dell’arrivo dei propri familiari, raccogliendo la loro disponibilità d’aiuto.

Tuttavia, una volta raggiunta la decisione di trasferirsi nel Califfato, l’organizzazione del trasferimento non si sarebbe potuta dire completa sino a quando non fossero state reperite le risorse economiche necessarie per affrontare un viaggio così complesso e per potersi stabilizzare in Siria. È proprio questa l’esigenza organizzativa cui solo il Sergio avrebbe potuto far fronte, in quanto solo lui, in famiglia, disponeva di risorse economiche.

Se il licenziamento del Sergio aveva rappresentato un «contributo necessario ed imprescindibile»[31] per l’organizzazione del viaggio, lo stesso non può invece dirsi delle condotte - del tutto marginali - poste in essere dalla moglie e dalla figlia Marianna: «il ritiro del passaporto, l’acquisto di valigie, la messa in vendita di oggetti che altrimenti si sarebbero dovuti abbandonare» non rientrano, secondo i giudici, nel concetto di ‘organizzazione’ come sopra delineato, «trattandosi piuttosto di una suddivisione di incombenze meramente esecutive, di preparativi di una qualsiasi partenza cui ogni individuo normalmente provvede autonomamente»[32].

Fra le condotte alternative contemplate dalla norma incriminatrice («chiunque organizza, finanzia o propaganda…»), quella contestata al Sergio nel capo d’imputazione è l’organizzazione del viaggio; la Corte condivide questa qualificazione, e nell’escludere che si trattasse soltanto di finanziamento evidenzia che il suo contributo si era inserito nel processo organizzativo messo in moto subito dopo la decisione della partenza, in una costante sinergia con Maria Giulia.

Infine, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma, si osserva che a nulla rileva che dall’istruttoria non sia emersa in maniera netta la volontà del Sergio di compiere egli stesso in prima persona condotte con finalità di terrorismo, ciò che avrebbe integrato, quanto meno, il reato di cui all’art. 270-quater, co. II, c.p. (che punisce l’arruolato). Nella sentenza si mette invece in evidenza come egli fosse pienamente consapevole che, scegliendo di organizzare quel viaggio, avrebbe contribuito alla crescita dello Stato Islamico, rispetto alle cui finalità terroristiche Marianna aveva espresso più volte piena adesione e disponibilità. L’imputato, cioè, ben sapeva che l’obiettivo della figlia Marianna, una volta in Siria, fosse quello di emulare quanto da mesi stava facendo la sorella[33].

In conclusione, l’imputato aveva organizzato il viaggio dei propri familiari - ed in particolare della figlia Marianna - in concorso con Maria Giulia, a cui la fattispecie incriminatrice in esame non poteva essere autonomamente contestata, essendo già chiamata a rispondere del reato di ‘partecipazione’ ex art. 270-bis, co. II, c.p.

* * *

8. Numerosi sono gli spunti di riflessione - e non solo di carattere giuridico - offerti dalla sentenza in esame, che si confronta ampiamente con il microsistema codicistico in materia di terrorismo internazionale venutosi a delineare a seguito dei recenti interventi del legislatore[34].

Le vicende dei singoli imputati - estremamente interdipendenti tra di loro, tanto da dipingere «un’inesorabile catena di cause ed effetti» - sono emblematiche dei meccanismi di cui l’I.S. si è servito per espandersi ed attirare sempre nuovi affiliati (in particolare l’efficace uso del web, attraverso cui passa gran parte della propaganda e del proselitismo, ed i trasferimenti nei territori occupati dall’I.S. di interi nuclei familiari).

Gli snodi motivazionali della sentenza - in particolare quelli riguardanti l’inquadramento dell’art. 270-quater.1 c.p. - mostrano d’altra parte che di questi meccanismi ben poco sfugge all’‘arsenale’ messo a punto dal legislatore nell’ultimo biennio[35]. Come «i ruoli interpretati dagli imputati», anche le fattispecie incriminatrici in questione (270-bis ss. c.p.) si presentano come un «continuum»[36], spesso sovrapponendosi, e le numerose clausole di riserva in esse contenute delineano una disciplina ‘a cerchi concentrici’ che ha come esito finale una «massiccia anticipazione della tutela penale»[37]. D’altra parte, l’«intervento preventivo del diritto penale»[38] sembra essere divenuto imprescindibile nel contrasto al fenomeno dell’estremismo islamico, rispetto al quale il «binario» delle misure di prevenzione, al contrario, nonostante la sua «alta velocità»[39], si è rivelato del tutto inefficace[40].

 

9. Oltre alle novità introdotte sul piano normativo, è noto come le caratteristiche del terrorismo di matrice islamista riconducibile al c.d. Stato Islamico abbiano avuto forti ripercussioni altresì sul piano giurisprudenziale, guidando la concreta applicazione delle diverse fattispecie incriminatrici. La disarticolazione tipica del c.d. ‘terrorismo orizzontale’ ha infatti avuto quale effetto un forte ampliamento del perimetro di applicazione del reato associativo (270-bis, co. II, c.p.). Al suo interno vengono infatti fatte rientrare anche le condotte di singoli individui che, con contatti sporadici - e quasi sempre via web - con altri membri del ‘Califfato’, pongono in essere sul territorio nazionale atti preparatori o condotte di ‘supporto’ allo Stato Islamico[41].

La sentenza in commento mostra però come le caratteristiche di questa organizzazione terroristica abbiano significative ripercussioni anche nella ‘partecipazione’ di chi già si trovi nei territori occupati da essa occupati. Di estremo interesse risultano, a questo proposito, i paragrafi dedicati alle imputate, «donne del jihad»[42].

Il contesto - e quindi la lente utilizzata dai giudici - muta radicalmente: alla disarticolazione della rete internazionale, si sostituisce l’estrema organizzazione di una realtà che ha le sembianze di una ‘struttura sociale’ autosufficiente. La struttura operativa dell’associazione è infatti in quei territori estremamente tangibile, a differenza che nelle piccole cellule operanti nei diversi Stati. Tuttavia, la componente psichica del delitto di ‘partecipazione’ (dolo specifico) sembra giocare ancora una volta un ruolo fondamentale, servendo a qualificare come vera e propria ‘partecipazione’ le condotte, spesso assai marginali, di chi - mettendosi al servizio di un’organizzazione così tanto estesa - mira a garantirne il funzionamento.

 

10. Proprio l’ampia portata applicativa della fattispecie di cui all’art. 270-bis, co. II, c.p., cui si è appena fatto cenno, ha fatto sì che altre disposizioni codicistiche abbiano trovato sinora un’applicazione assai limitata.

Fra queste spicca in particolare proprio quella di cui all’art. 270-quater.1 c.p. Si noti, infatti, che le condotte in essa descritte non sarebbero autonomamente punibili neppure se poste in essere dal mero ‘arruolato’ (art. 270-quater, co. II, c.p.), stante il rinvio, da parte della clausola di riserva, all’intero art. 270-quater c.p., e non al solo primo comma, che punisce l’arruolante.

Se è facile immaginare che quest’ultimo, nell’‘ingaggiare’ altri soggetti per il compimento di atti con finalità di terrorismo, potrebbe normalmente provvedere all’organizzazione o alla propaganda di ‘viaggi’ in territori esteri (come hanno messo in luce i giudici milanesi, che hanno definito queste condotte «funzionali» alla prima), lo stesso non può invece dirsi rispetto alle condotte tipiche dell’‘arruolato’, figura che, in verità, nell’interpretazione che ne viene data in giurisprudenza, sembra caratterizzarsi per l’assenza di condotte attive (cfr. supra par. 6 punto 1, ove si richiama la giurisprudenza che ha qualificato l’arruolamento in termini di ‘serio accordo’ per l’attuazione di condotte con finalità di terrorismo). Sicché la fattispecie di cui all’art. 270-quater, co. II, c.p., ancor più che quella di cui all’art. 270-bis c.p., restringe enormemente l’ambito applicativo dell’art. 270-quater.1 c.p., essendo remota l’ipotesi di un ‘organizzatore’ di simili viaggi che non si sia a sua volta messo ‘a disposizione’ dell’associazione per il compimento di condotte con finalità di terrorismo.

Si tratta infatti di condotte che, nell’id quod plerumque accidit, comportano un’adesione del soggetto agente rispetto alle finalità perseguite da chi intende raggiungere i territori esteri. Non a caso, la disposizione de qua contempla, fra le condotte alternative, quella del ‘finanziamento’ dei viaggi, estranea invece al dettato di cui all’art. 600-quinquies c.p., ampiamente richiamato dai giudici (in questo caso, al contrario, nella normalità dei casi verosimilmente l’organizzatore svolge l’attività a scopo di lucro).

 

11. Così ricostruitone il ristretto ambito di operatività, come si è già visto (cfr. supra par. 6) la disposizione de qua pone all’interprete ulteriori questioni nella sua concreta applicazione.

Una fra quelle potenzialmente più problematiche - che la sentenza non ha avuto motivo di affrontare - riguarda, ad avviso di chi scrive, l’individuazione del momento consumativo del ‘finanziamento’ di simili viaggi (una delle condotte previste insieme all’‘organizzazione’ e alla ‘propaganda’). Si è visto come l’imputato avesse in concreto organizzato il viaggio dei propri familiari, tenendosi in continuo contatto con la figlia che già si trovava in Siria, la quale disponeva delle informazioni e dei contatti necessari per fare ingresso nel ‘Califfato’.

Ci si chiede però se, isolatamente considerate, le condotte dell’imputato - che aveva messo tutti i propri soldi a disposizione di chi sarebbe poi partito - sarebbero state sufficienti per ritenere consumato il delitto di ‘finanziamento di trasferimenti per finalità di terrorismo’, in assenza di un qualsiasi esborso economico (ad es. l’acquisto dei biglietti).

In mancanza di elaborazione giurisprudenziale sul punto, chi volesse portare un argomento a sostegno di questa interpretazione (seppur di carattere letterale e riguardante altra disposizione), potrebbe forse trarlo dalla lettura dell’art. 270-quinquies.1 c.p. che, rubricato «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», punisce chiunque «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro».

 

12. Infine, un altro profilo di interesse nell’analisi dell’art. 270-quater.1 c.p. offerta dalla Corte d’Assise riguarda la ritenuta consumazione del reato de quo anche a fronte dell’organizzazione di un solo viaggio.

L’interpretazione offerta dai giudici milanesi si lascia preferire rispetto a quella opposta (cfr. supra §6, punto 2) anche perché, ad avviso di chi scrive, appare l’unica in grado di ritagliare uno spazio applicativo ad una fattispecie incriminatrice già estremamente residuale. L’organizzazione o la propaganda di più viaggi, infatti, non sembra poter prescindere dall’esistenza di una ‘struttura organizzata’, anche soltanto rudimentale. Sicché difficilmente si sarebbe al di fuori della fattispecie di ‘partecipazione’ (che quindi troverebbe applicazione in luogo della norma de qua) che, secondo la giurisprudenza, «può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell’associazione»[43].

Peraltro, anche laddove posta in essere da un soggetto estraneo all'organizzazione terroristica, una simile attività - se continuativa - potrebbericadere nell'ambito del concorso esterno, ritenuto configurabile anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 270-bis c.p.

Piuttosto, la (limitatissima) casistica cui la fattispecie de qua risulta applicabile invita a chiedersi se la risposta sanzionatoria individuata dal legislatore - che prevede un minimo edittale di 5 anni di reclusione, al pari della ‘partecipazione’ (art. 270-bis, co. II, c.p.) - possa ritenersi proporzionata, data la distanza che separa le condotte incriminate dalla effettiva lesione al bene giuridico[44].

 

[1] Cfr. http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/12/19/news/terrorismo_milano_condanna_fatima-154445713/

[2] Nello stesso procedimento erano stati coinvolti numerosi altri soggetti, alcuni dei quali giudicati poi con rito abbreviato nel febbraio 2016. La sentenza del G.U.P. di Milano del 23 febbraio 2016 è stata pubblicata in questa Rivista il 5 luglio 2016, con nota di R. Bertolesi.

[3] Cfr. p. 2 della sentenza.

[4] «Sia perché è l’imputata che ha maggiormente descritto l’organizzazione dell’I.S., sia perché ha svolto una funzione di collegamento fra le posizioni di tutti gli altri soggetti imputati o già condannati», cfr. p. 13 della sentenza.

[5] Cfr. p. 64 della sentenza.

[6] Cfr. p. 16 della sentenza. Il termine, che rievoca il viaggio compiuto nel 622 da Maometto e da alcuni devoti musulmani alla volta di Medina, viene utilizzato nella propaganda dell’I.S. per indicare il viaggio che ogni fedele dovrebbe obbligatoriamente compiere per raggiungere il Califfato. La stessa Sergio Maria Giulia afferma: «la hijrah è solo in Suriya e Yemen», cfr. p. 36 della sentenza.

[7] Cfr. p. 15 della sentenza.

[8] Cfr. p. 57 della sentenza.

[9] Cfr. p. 5 e p. 23 della sentenza: «quando arrivi in Turchia contattami fratello. Ti organizzo tutto, sono il coordinatore»; «sono il responsabile di tutti i francesi che arrivano»; «non devi portare smartphone o tablet e cose del genere […] perché è vietato nello Stato!»; «chi ti ha autorizzato a mandare i fratelli dalla Libia in Siria? […] Abbiamo degli ordini dai massimi capi in alto che hanno detto che lo Stato Islamico c’è in Libia e ci è stata dichiarata obbedienza allo Stato Islamico lì e quindi non c’è bisogno che ci mandiate dei fratelli libici in Siria»; «vi è stato l’ingresso di tre autobombe […] poi dai enfasi alla notizia».

[10] Ad esempio aveva partecipato alla lapidazione di un uomo che aveva commesso adulterio, cfr. p. 50 e 53 della sentenza.

[11] Cfr. p. 51 della sentenza.

[12] Cfr. p. 28 della sentenza.

[13] Cfr. p. 10 della sentenza.

[14] Cfr. p. 79 della sentenza, che rinvia a Cass. pen., Sez. V n. 31389 del 2008.

[15] Cfr. p. 79 della sentenza. Il riferimento è a Cass. pen. Sez. V, 14.07.2016, n. 48001, in questa Rivista, con nota di R. Bertolesi, Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo, 23 gennaio 2017.

[16] Cfr. p. 77 della sentenza.

[17] Cfr. p. 10 della sentenza.

[18] Cfr. p. 11 della sentenza. Proprio in un opuscolo in lingua italiana che Bushra aveva inoltrato alle sue allieve, la donna viene descritta come «una regina, un gioiello da preservare», e vengono propagandati l’istruzione e l’addestramento militare che l’I.S. garantisce per i bambini

[19] Cfr. p. 12 della sentenza: «invero, la legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque essa avvenga – alle associazioni criminali, essendo queste ultime che, a seconda di come organizzano la propria azione, stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare».

[20] «Io faccio duha ogni giorno che Abu Bakr al Baghdadi (inc.) dà la conferma alle donne per il jihad. E quando dà la conferma vi saluto, okay? Perché subhanallah io non vedo l’ora, non vedo l’ora subhanallah di morire shahid (martire, ndr)», cfr. p. 30 della sentenza.

[21] Il testo dell’art. 270-quater.1 c.p. è il seguente: «fuori dai casi di cui agli articoli 270bis e 270quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’art. 270sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni».

[22] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 09.09.2015, n. 40699.

[23] Cfr. p. 81 della sentenza.

[24] In dottrina cfr. A. Valsecchi, Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, p. 16, in Aa. Vv., Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. Kostoris - F. Viganò (a cura di), Giappichelli, Torino, 2015. Dello stesso autore cfr. commento sub art. 270-quater.1 c.p., in E. Dolcini - G. Marinucci, Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015, p. 3021.

[25] Cfr. p. 81 della sentenza.

[26] La disposizione punisce «chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività».

[27] Cfr. Cass. pen. Sez. III, 20.09.2011, n. 42053.

[28] Cfr. p. 82 della sentenza.

[29] Cfr. p. 82 della sentenza, che rinvia a Cass. pen. Sez I, 09.09.2015, n. 40699.

[30] Cfr. p. 83 della sentenza.

[31] Cfr. p. 84 della sentenza.

[32] Cfr. p. 90 della sentenza.

[33] Cfr. p. 92 della sentenza.

[34] Ci si riferisce al d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella l. 17 aprile 2015, n. 43, e alla l. 28 luglio 2016, n. 153.

[35] Per una riflessione sulle strategie adottate dal legislatore con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 cfr. F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’ e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in Aa. Vv., Il nuovo pacchetto..., cit., ‘considerazioni introduttive’.

[36] Così a p. 2 della sentenza.

[37] Così F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XI.

[38] Cfr. F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XII.

[39] L’espressione è di F. Basile, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in Aa. Vv. Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. It., 2015, 6, p. 1520.

[40] F. Brizzi, Le misure di prevenzione, tra elaborazione giurisprudenziale e prospettive di riforma, Key editore, Milano, 2015, p. 207.

[41] Sia consentito il rinvio ad una recente sentenza della Corte d’Assise di Milano già pubblicata in questa Rivista, cfr. D. Albanese, Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo ‘Stato Islamico’: una pronuncia di condanna della Corte d’Assise di Milano, 21 ottobre 2016.

[42] Cfr. p. 46 della sentenza.

[43] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 11.10.2006, n. 1072. Cfr. A. Valsecchi, Le modifiche alle norme…, cit., p. 14, secondo cui proprio la natura sussidiaria della fattispecie in esame restringe fortemente il suo ambito applicativo.

[44] Cfr.  F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XII.