ISSN 2039-1676


30 marzo 2017 |

Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. La prevalente interpretazione della fattispecie di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) e le nuove fattispecie incriminatrici introdotte dal legislatore tra il 2005 e il 2016 sempre a contrasto del fenomeno terroristico (artt. 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, c.p.) si basano su un paradigma anticipatorio del tutto inedito, che nella sostanza attribuisce rilevanza ad atti preparatori di un’associazione criminale. Si tratta di un paradigma a tutela talmente anticipata che si pone in contrasto non tanto con i principi di garanzia elaborati per il diritto penale della “normalità”, ma addirittura con gli stessi principi elaborati per il diritto penale dell’emergenza “tradizionale”. Soltanto un’interpretazione correttiva che valorizzi la struttura dell’organizzazione per l’associazione terroristica e l’esistenza di un concreto proposito criminoso per le altre fattispecie può essere in grado di ricondurre questi reati nell’alveo della legittimità costituzionale.

 

SOMMARIO: 1. I caratteri peculiari del terrorismo internazionale e i problemi per il diritto e la coscienza del giurista. – 2. Il diritto penale emergenziale come strumento di contrasto al terrorismo internazionale: fra tradizione e “innovazione”. – 3. Il diritto penale dell’emergenza “tradizionale”. – 3.1. L’incriminazione degli atti preparatori: struttura e legittimità costituzionale. – 3.2. Le associazioni con finalità sovversiva e di terrorismo: struttura e legittimità costituzionale. – 4. Il diritto penale emergenziale “inedito”. – 4.1. L’interpretazione delle fattispecie con finalità sovversive e di terrorismo e la destrutturazione dell’organizzazione. – 4.1.1. L’ipotesi dell’associazione “autonoma” svincolata da associazioni terroristiche “pacificamente” riconosciute. – 4.1.2. L’ipotesi della “cellula” collegata ad associazioni terroristiche “pacificamente” riconosciute. – 4.1.3. I problemi di legittimità costituzionale e l’interpretazione correttiva per risolverli. – 4.2. Le nuove fattispecie incriminatrici introdotte con le riforme del 2005, del 2015 e del 2016. – 4.2.1. La struttura “inedita” delle fattispecie: l’incriminazione di atti preparatori dell’associazione criminale. – 4.2.2. I problemi di legittimità costituzionale e l’interpretazione correttiva per risolverli. – 5. Terrorismo internazionale e “tipo criminoso”: verso una differenziazione tra finalità politiche e finalità terroristiche e tra condotte associative e condotte monosoggettive/concorsuali? – 6. Tre considerazioni conclusive.