ISSN 2039-1676


27 giugno 2016

Le Sezioni Unite sulla revoca del giudicato per intervenuta abolito criminis (nella specie, del delitto di inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare) non rilevata dal giudice di cognizione

Cass., sez. un. pen., sent. 29 ottobre 2015 (dep. 23 giugno 2016), n. 26259, Pres. Agrò, Rel. Cammino, Ric. Mraidi

Pubblichiamo immediatamente, in attesa di fornirne un commento più articolato, la motivazione di questa pronuncia delle Sezioni Unite delle cui decisione avevamo a dato a suo tempo notizia (clicca qui per accedere alla nostra pagina sull'informazione provvisoria e ai relativi riferimenti all'ordinanza di rimessione, con nota di G. Romeo).

La pronuncia è importante, come il lettore attento immediatamente intuirà, nella misura in cui si inserisce nel trend giurisprudenziale recente della Suprema Corte - fortemente sostenuto anche dalle pagine di questa Rivista, come attestano i numerosissimi contributi sulla tematica elencati nella colonna a destra - mirante ad affermare l'inapplicabilità di una pena irrogata dal giudice di cognizione ma che si riveli per qualsiasi ragione illegittima, con conseguente superamento del principio dell'intangibilità del giudicato e correlativa estensione dei poteri di modifica o revoca del medesimo attributi al giudice dell'esecuzione. E ciò persino nell'ipotesi in cui la pena non sia divenuta illegale dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma - come nel caso di specie ora affrontato dalla Cassazione - sia già stata in origine illegittimamente inflitta dal giudice della cognizione, il quale non abbia rilevato l'intevenuta abolitio del reato sottoposto al suo esame.

Sulla base dunque di questo principio, le Sezioni Unite finiscono per avallare per altra via il risultato cui mirava - proprio rispetto al reato di inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero ex art. 6 co. 3 t.u. imm., di cui ora si discute - l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino che diede origine alla commentatissima sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012. Tutte le pronunce di condanna emesse dopo la modifica legislativa di tale disposizione intervenuta con la legge n. 94 del 2009, il cui effetto - riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16453/2011, Alacev - fu quello di (implicitamente) abrogare il corrispondente reato commesso dallo straniero 'irregolare', potranno e dovranno, a questo punto, essere revocate. Ciò, però, non in forza dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale dell'interpretazione di tale reato ad opera delle Sezioni Unite, come sostenuto in quell'ordinanza di rimessione; bensì in forza dell'abolitio criminis direttamente discendente dall'intervento legislativo del 2009, semplicemente dichiarata dalle sezioni unite nel 2011. (Francesco Viganò).